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Categorie: Psicologia
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Canale Libera Coscienza

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Gli ultimi messaggi 18

2022-01-31 20:49:10

DENUNCIA PER TUTTI I MINORENNI AI QUALI VENGA RICHIESTA LA MASCHERINA Aggiornata al DL 1/2022



(Questa denuncia vale anche per le MASCHERINE A SCUOLA ed in quel caso va fatta al dirigente scolastico se scuola statale)
209 viewsCristiano - il Cherba, 17:49
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2022-01-21 11:32:01

ATTENZIONE A TUTTI I SANITARI SOSPESI SIA dall'ORDINE che dal DATORE DI LAVORO su comunicazione dall'ordine

NUOVO DECRETO LEGGE OBBLIGO VACCINO TERZA DOSE



Finalmente siamo riusciti a comprendere il complicato meccanismo illecito che vi ha portato alla sospensione dall'Ordine e dal Lavoro. Non si tratta di Giudice del Lavoro oppure TAR ma una questione CIVILE e PENALE.
Un senso di giustizia lo potete avere GRATUITAMENTE depositando la denuncia presso i CC.

Questa potrebbe aprirvi le porte per il risarcimento danni in sede civile seguiti da un legale. LEGGETELA, STUDIATELA, DEPOSITATELA e poi, per chi può, la può portare al suo avvocato di fiducia.

COME DEPOSITARE UNA DENUNCIA:
- Scaricare e personalizzare la denuncia
- Stampare in TRIPLICE COPIA (una per voi, due per i carabinieri - una per loro ed una la portano in procura) sia la denuncia che gli allegati che volete portare come prova (LE COMUNICAZIONI DELL'ORDINE DI SOSPENSIONE)
- Andare nella vostra caserma dei carabinieri di appartenenza e chiedere di depositare una denuncia scritta, non orale.
- La procedura dovrebbe durare 10 minuti e dovrebbero rilasciarvi un foglio di avvenuto deposito
- Poi si aspetta la raccomandata del PM che ci dirà se ci sono o meno i presupposti per procedere dove diventa importante anche conoscere le motivazioni di un eventuale rigetto
340 viewsCristiano - il Cherba, edited  08:32
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2022-01-20 12:55:52 ATTENZIONE

aggiunto atto d'invito per i lavoratori di ogni settore over 50 da inviare entro il 15 febbraio
1.0K viewsCristiano - il Cherba, 09:55
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2022-01-17 16:37:24 La normativa sulla privacy su Regolamento Europeo 679/2016 non assolve i titolari della privacy nell’aver recepito dati sensibili da parte dell’ASL, quindi un traffico illecito di dati sensibili sanitari e giudiziari, ed non aver compreso che non spettava loro né competenza né autorità per poter “demansionare l’interessato” e, men che meno, sospenderlo. Anzi è stata la loro incompetenza ad aver arrecato un gravissimo danno all’interessato. La Legge non ammette ignoranza.

Stesso discorso per il nuovo decreto e l'obbligo della terza dose tramite minaccia di sospensione dall'Ordine Professionale. L'Ordine NON è autorità competente per poter richiedere dati sanitari agli iscritti e, men che meno, poter sospendere cioè comminare una "sanzione amministrativa inesistente". E' la sanzione amministrativa la chiave per il ricorso. Quando si è capito il problema allora si che si può agire per risolverlo. A breve denuncia anche per loro.
988 viewsCristiano - il Cherba, 13:37
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2022-01-17 16:37:24 Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo in sanitaria di competenza territoriale possono essere accertate violazioni di disposizioni che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, consistenti nel pagamento di somme di denaro. L'attività di vigilanza e controllo riguarda principalmente:
- igiene e sanità pubblica
- sicurezza alimentare
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- sanità animale e tematiche di natura veterinaria
- vigilanza farmaceutica

dove sembrerebbe non si riscontri neanche all’ASL la possibilità di applicare una sanzione amministrativa sul mancato obbligo vaccinale di Stato. I controlli sono effettuati da operatori dell'ASL con compiti di vigilanza ed ispezione, nonché da altri organi addetti al controllo (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Stradale, Corpo Forestale dello Stato, agenti accertatori ministeriali, ecc.).


Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative è articolato in diversi momenti:
- accertamento della violazione, contestazione / notifica
- estinzione mediante il pagamento in misura ridotta
- presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione
- ordinanza di ingiunzione di pagamento o di archiviazione degli atti
- opposizione
- rateizzazione
- riscossione coattiva

Qui è chiaro che l’organo di controllo (ASL) abbia chiesto ai soggetti interessati la documentazione inerente la vaccinazione contro il Covid-19 (libretto vaccinale, esonero/differimento, omissione ed appuntamento alla vaccinazione). Al mancato deposito della documentazione spettava all’ASL contestare l’illecito e notificare il verbale di accertamento con la possibilità del pagamento in forma ridotta. Oltre a tutta la procedura con presentazione di scritti difensivi ed eventuale opposizione fino ad arrivare ad impugnare l’ingiunzione di pagamento dal Giudice di Pace che non può essere ignorata. Ma nel Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito in Legge 28 maggio 2021 n. 76 non è prevista nessuna sanzione amministrativa. Invece è previsto che l’ASL dia immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza e l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 che non esiste come multa. Infatti non è l’Ordine oppure il datore di lavoro che sospendono ma comunicano la sospensione da parte dell’ASL, sospendendo davvero in effetti l’iscritto oppure dipendente. L’ASL non solo non segue la procedura corretta sull’emissione della sanzione amministrativa ma comunica a terzi la “multa” inesistente che comporteranno gravi danni all’interessato sia morale che patrimoniale anche come violazione della privacy. Il datore di lavoro come l’Ordine professionale si sono resi complici inconsapevoli con violazione della privacy, usurpazione di funzioni pubbliche, falso in atti d’ufficio, violenza privata e tutta la normativa contrattuale a loro carico. Non bastava al Governo, il quale ha emesso un palese decreto Legge non conforme, applicare la sanzione amministrativa all’omissione di Legge? Forse consapevole che non sarebbe bastato ha voluto creare anche il ricatto lavorativo per rendere la vaccinazione cosi’ obbligatoria dato coercitiva? Un datore di lavoro o l’Ordine Professionale, come titolare della privacy, può trattare solo i dati personali previsti nel contratto/iscrizione ordine, non quelli relativi nella Legge, mentre spetta al medico del lavoro la gestione dei dati sanitari o di salute sempre previsti da contratto del lavoro.
805 viewsCristiano - il Cherba, 13:37
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2022-01-17 16:35:09

IMPORTANTISSIMO QUESTO PASSAGGIO




Una Legge eventualmente deve prevedere sanzione o pena (in capo allo Stato) NON demansionamento o sospensione dal lavoro (in capo al MdL/Datore/ordine professionale). Occorre guardare al tipo di sanzione che viene indicata. In alcuni casi, viene espressamente indicato che si tratti di una sanzione amministrativa. Al di fuori di questi, il reato considera cinque categorie di sanzioni:

- L’ergastolo
- La reclusione
- L’arresto
- La multa. Si precisa che il termine “multa” riferita ai reati, è qui usata in senso tecnico.
- L’ammenda che designa la pena pecuniaria per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa prevista per i delitti.

Se la norma prevede una di queste sanzioni, allora siamo in presenza di un reato. Nel nostro esempio, il furto prevede la sanzione della reclusione e della multa, e pertanto è un reato. Altrimenti, in tutti gli altri casi la fattispecie non è penalmente rilevante, ma si tratta di un illecito amministrativo. Distinguere tra reato ed illecito amministrativo ha enormi conseguenze. Le sanzioni previste per i reati sono più gravi di quelle previste per gli illeciti amministrativi, poiché per questi ultimi non possono mai spingersi a limitare la libertà personale. Questo non vuol dire, tuttavia, che le sanzioni amministrative siano meno efficaci. La sospensione della patente può avere un maggior forza deterrente, rispetto al pagamento di una multa o un’ammenda. Ma qui non è come la sospensione della patente dove si verifica quando, a seguito di una violazione del Codice della Strada, oltre alla multa venga comminata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo di tempo determinato, mentre la seconda si verifica in concomitanza con la perdita dei requisiti psicofisici richiesti per la guida, ed in questo caso la sospensione perdura fin quando l’interessato non produce la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei citati requisiti. Ma non è questo il nostro caso. Talvolta, il legislatore, prevede che un certo comportamento sia punito non più come un reato (e quindi mediante ergastolo, reclusione, arresto, multa o ammenda) ma con una sanzione amministrativa. Si parla, in tali casi, di depenalizzazioni dei reati. I reati depenalizzati, quindi non sono più tali e cessano di avere rilevanza sul piano penale. Non basta scrivere in un DL che verrà prevista, come multa, la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2che si è trasformata nella sospensione sia come iscritto all’Ordine che dal lavoro senza stipendio fino a dicembre 2021, perché deve prima essere creata una nuova azione di Legge e deve specificare le condizioni di applicazione e le figure preposte per attuarla, partendo da inserire una sesta e nuova punizione oltre le cinque previste per i reati. Se la sospensione da mancata vaccinazione dell’Iscritto/dipendente pubblico e privato NON è stata normata, ci si riferisce a quello previsto dalla normativa vigente quindi risulta inesistente. In questo caso non solo l’ASL ha comunicato una multa inesistente a terzi ma non ha neanche seguito la procedura corretta di emissione delle sanzioni amministrative prevista da Legge 689 del 24/11/1981 e riportata dal Legge Regionale.
1.0K viewsCristiano - il Cherba, 13:35
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2022-01-13 18:38:36

DENUNCIA ALL'ASL (PROFESSIONISTI E DIPENDENTI) PER SOSPENSIONE SU INADEMPIENZA VACCINALE DA DL 44 DI APRILE 2021 FINO AL 31 DICEMBRE 2021



COME DEPOSITARE UNA DENUNCIA:
- Scaricare e personalizzare la denuncia, trovate l'asl che vi ha inviato comunicazione nella forma protempore del suo direttore generale
- Stampare in TRIPLICE COPIA (una per voi, due per i carabinieri - una per loro ed una la portano in procura) sia la denuncia che gli allegati che volete portare come prova (COMUNICAZIONE ASL ORDINE/DATORE DI LAVORO INOTTEMPERANZA OBBLIGO VACCINALE)
- Andare nella vostra caserma dei carabinieri di appartenenza e chiedere di depositare una denuncia scritta, non orale.
- La procedura dovrebbe durare 10 minuti e dovrebbero rilasciarvi un foglio di avvenuto deposito
- Poi si aspetta la raccomandata del PM che ci dirà se ci sono o meno i presupposti per procedere dove diventa importante anche conoscere le motivazioni di un eventuale rigetto
542 viewsCristiano - il Cherba, 15:38
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