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Indirizzo del canale: @canaleliberacoscienza
Categorie: Psicologia
Lingua: Italiano
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Descrizione dal canale

Canale Libera Coscienza

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Gli ultimi messaggi 17

2022-01-31 21:11:12 Richiamo disciplinare al Medico di Base
- Personalizzare le parti in rosso in base
alla propria situazione, raccontate
l'accaduto a parole vostre
- spedire PEC alla ASL di competenza
territoriale
- spedire PEC all'ORDINE dei MEDICI
provinciale
111 viewsCristiano - il Cherba, 18:11
Aprire / Come
2022-01-31 21:10:14

Nel caso il vostro Pediatra vi neghi qualcosa sulla base di pregiudizi, la lettera che trovate sotto, può essere la base per la richiesta di

- un certificato medico negato,
- degli esami di prevenzione negati,
- per la richiesta di un trattamento sanitario come il tampone che in
uno stato di buona salute potrebbe risultare un esame in eccesso
perlopiù invasivo (come nel caso di un bambino sano e senza
sintomi che deve rientrare a scuola), quindi il tampone essendo un
esame medico deve avere prescrizione.
- se il bambino rimane turbato e vittima di ingiusti allontanamenti da parte della scuola si richiede prescrizione dei giorni per "malattia per grave disagio personale" dopo di chè il medico avrà il dovere di fare il certificato di rientro in ambiente scolastico.
- le mascherine chirirgiche sono dispositivi medici e serve la
prescrizione

Ricordiamo solo qualche articolo
L'art. 13 del codice deontologico
"Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico..."

L'art. 24
“Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od
oggettivamente documentati”.

L'Art. 30 del codice deontologico
"Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura.
Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati".

In altre parole, al medico spetta di certificare con diligenza e correttezza formale e sostanziale ciò che gli consta nella sua qualità di medico e non il mero richiamo ai benefici di cui si può fruire in virtù di norme o regolamenti.
119 viewsCristiano - il Cherba, 18:10
Aprire / Come
2022-01-31 21:04:44

Aggiornata a Gennaio 2022

136 viewsCristiano - il Cherba, 18:04
Aprire / Come
2022-01-31 21:04:13 Mamma Informata, [23/01/2022 23.28]





QUI SOTTO LA DIFFIDA AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER CONTESTARE QUESTI ABUSI SU MINORI



In questo momento storico ABBIAMO IL DOVERE DI CONTESTARE OGNI SOPRUSO.
La scuola sta diventando una succursale ospedaliera che cerca di terrorizzare i nostri figli tutti i giorni. Ad un bambino andrebbe edulcorata la malattia, sofferenza e morte, non sbattuta in faccia come una mascherina od il gel per le mani. Liberiamo le scuole per i nostri figli.
DIRE NO è un atto di forza e di consapevolezza.
Insegniamo ai nostri figli che i diritti si difendono fin dalla più tenera età.
131 viewsCristiano - il Cherba, 18:04
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2022-01-31 20:59:45 Quarantena&Tamponi a scuola
In questo periodo le classi scolastiche di ogni ordine e grado in tutta Italia sono messe in "quarantena per contatto con positivo" che sia un compagno oppure un docente ma è una procedura lecita? In base alla normativa vigente sembrerebbe proprio di no. "La scuola è aperta a tutti" recita l’articolo 34 della Costituzione e se un bambino è in grado, in base al suo stato di salute, di frequentare un’aula scolastica ha diritto a farlo. Lo stato di salute di un altro bambino positivo a tampone, anche se fosse tutta la classe a parte lui, non può prevaricare il suo diritto all’istruzione. Ad una Legge non basta essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale per essere definita tale ma deve trovare il suo posto armonico nell’intera normativa vigente, senza violare altre Leggi, Trattati, Regolamenti, Diritti e Costituzione come invece sta avvenendo. Non esiste la quarantena a contatto con positivo e non è applicabile in una classe scolastica. Noi non vogliamo ignorare il dovere morale di interrompere l’infezione od il contagio ma, essendo questa situazione su base volontaria, ci permettiamo di gestire personalmente la tutela della salute del minore, senza che venga sbandierata su chat di classe oppure alla mercè della scuola, nel rispetto anche del GDPR Privacy 679/2016. Neanche vogliamo sapere se c’è un compagno positivo o vaccinato. Esclusivamente spetta a noi genitori decidere se tenere a casa o no il minore in osservazione seppur non malato, a noi spetta la decisione, dopo parere medico, di scegliere trattamenti od esami inerenti la sua condizione di salute, a noi spetta la decisione se seguire i consigli di un medico come ben specificato nella Legge 219/2017 e nessuno deve più intromettersi se non è un Giudice a stabilirlo. Obbligare al tampone potrebbe essere violenza privata ed un trattamento non necessario potrebbero esporre il paziente a rischi inutili, quindi il delitto di lesioni personali colpose che punisce chi, tenendo una condotta negligente, imprudente o inesperta, oppure contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline, causi involontariamente, in un'altra persona, una malattia nel corpo o nella mente, senza contare l’inutile aggravio della spesa per il Servizio sanitario, con un danno erariale a discapito dei cittadini. Neanche il Sindaco ha le basi legislative, come richiesto nellla Legge 241/90, per emettere ordinanza su soggetti sani. Mai può permettersi di limitare od impedire l’accesso scolastico senza fatti oggettivi, ad obbligare uno studente ad un esame medico in assenza totale di ogni sintomo che potrebbe ricondurre ad una patologia certificata. Lo stato di salute di una persona positiva a tampone (alunno od insegnante che sia) non può comprimere il diritto all’istruzione, socializzazione ed inclusione di altri come ben rilevato anche dalla normativa emessa per gestire l’emergenza e, seppur la lodevole iniziativa di fare DaD, non può compensare a pieno quel diritto. La scuola, come il dirigente scolastico, deve fare un passo indietro a questa invasione della sfera familiare. Non basta dire: “Io eseguo la Legge” perché le Leggi vanno eseguite tutte, non a piacere personale. Da una parte esiste una forzatura da parte del Governo ma dall’altra il libero arbitrio di ogni essere umano che lo rende in grado di capire cosa sia bene e cosa sia male. I figli non sono di nostra proprietà ma neanche dello Stato. Sono cittadini con diritti e doveri però dei quali solo noi genitori ce ne prendiamo cura e ne abbiamo la responsabilità. Nessun altro che non sia un Giudice può affievolire o revocare la responsabilità genitoriale o superare il diritto naturale. Se altri genitori sono d’accordo a cedere la tutela della salute dei loro figli noi non lo faremo mai. Si corre il rischio di distruggere il futuro della Nazione e se dovremo agire in maniera più incisiva sulla tutela dei più piccoli cittadini lo faremo.
140 viewsCristiano - il Cherba, 17:59
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2022-01-31 20:58:00 ALLONTANAMENTO DALLE SCUOLE

Che il Covid sia un virus nuovo non ci sono dubbi, peccato che venga trattato con il vecchio, e sempre vigente, D.M. 15 dicembre 1990 "Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive" (https://www.epicentro.iss.it/ben/2001/novembre/1?fbclid=IwAR0XcemC6AvkISL1jaNfwRZ7wap0lZUY9ddQ4KATKbALGG8OCZvd-PetIsY) che, con il Regolamento Pediatrico Sanitario ( https://scuole.comune.fe.it/2094/attach/govoni/docs/regolamento_pediatrico2014_07_10%20.pdf?fbclid=IwAR1wGK5I4ov4ruhMUat3O20VdZJRm_QDGh0IzWk4qADqD7pdMldVumJD3qs) è ancora Legge Secondaria. Ben al di sopra di circolari o verbali del CTS.

L’allontanamento dalla collettività di nidi e materne (0-6 anni), a causa di una malattia, si rende necessario non solo ai fini di prevenire il contagio ad altri bambini, ma per tutelare il bambino malato. I piccoli di questa fascia di età, infatti, necessitano in ogni situazione di malessere, indipendentemente dalla contagiosità, della presenza di una figura parentale di riferimento. Premesso quanto sopra, gli operatori e gli educatori, devono provvedere ad avvisare tempestivamente i familiari e allontanare al più presto il bambino che presenta i seguenti segni o sintomi, utilizzando il formale modulo di allontanamento:

- Febbre, se supera i 38° C
- Tosse persistente con difficoltà respiratoria
- Diarrea o vomito (3 episodi nella stessa giornata)
- Sospetta congiuntivite in presenza di secrezione purulenta
- Esantema diffuso o eruzione cutanea ad esordio improvviso
- Stomatite con abbondante salivazione e/o difficoltà di alimentazione
- Pianto persistente inusuale per quel bambino
- Inusuale apatia, scarsa reattività

Per la fascia 6-16 anni neanche è previsto l'allontanamento solo per la febbre, men che meno 37,5°. E' lo studente che denuncia il suo stato di salute e manifesta il desiderio di tornare a casa. Lo stato di salute dello studente non può precludere il suo diritto all'istruzione come lo stato di salute di uno studente non può precludere il diritto all'istruzione degli altri.

Come noterete si parla di febbre sopra i 38° perchè al di sotto è febbricola. Con il termine “febbricola” s'intende un lieve rialzo della temperatura corporea, che sale al di sopra dei valori normali (36.4/37.2°C) rimanendo al di sotto dei 38°C. Generalmente, si considera “febbre” qualsiasi innalzamento termico corporeo al di sopra dei valori normali, di cui la febbricola, superando appena i valori fisiologici, rappresenta la variazione minima. Tuttavia, è bene puntualizzare che nel corso della giornata l'organismo può subire alcune lievi modulazioni termiche legate, in particolar modo, alla secrezione di alcune sostanze, favorita dai ritmi circadiani: sembra che la temperatura più bassa sia raggiunta alle 4 del mattino (36.4°C), mentre il picco superiore a metà pomeriggio (circa 37.5°C) https://www.my-personaltrainer.it/benessere/febbricola.html.

Almeno l'ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-long-term-care-facilities-surveillance-guidance.pdf) dettaglia meglio i sintomi con tosse, febbre (≤ 38°), difficoltà respiratoria, Anosmia (perdita del senso dell'olfatto per lesione delle vie o dei centri olfattivi), Ageusia (perdita del senso del gusto dovuta a lesione delle vie o dei centri gustativi), e Disgeusia (distorsione o indebolimento del senso del gusto) oltre a sintomi secondari oppure atipici.

Quindi, grazie alla Circolare del Ministero della Salute 0030847-24/09/2020, si stanno allontanando gli studenti con moccio o febbricola che potrebbe venire a tutti, per i più svariati motivi, che però potrebbe diventare violenza privata ed interruzione di pubblico servizio sui minori? Complimenti sempre per la trasparenza e la professionalità.

Gestiscono l'emergenza oppure ci vogliono tutti a casa?
161 viewsCristiano - il Cherba, edited  17:58
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2022-01-31 20:57:52
125 viewsCristiano - il Cherba, 17:57
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2022-01-31 20:56:32
153 viewsCristiano - il Cherba, 17:56
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2022-01-31 20:55:57 LA QUARANTENA

NON ESISTE la quarantena a contatto con positivi a tampone ma può esistere, tramite ordinanza del Sindaco, l’isolamento del paziente POSITIVO oppure MALATO. All'articolo 1 del DL 19/2020, nelle limitazione imposte dal Sindaco, troviamo: "d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti (minimo 15 minuti, faccia a faccia, senza dispositivi di precauzione) con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che ((entrano nel territorio nazionale)) da aree ubicate al di fuori del territorio italiano", ribadito anche dall’Ordinanza Ministeriale del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 dove: ”E' fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19". Qui non si parla più di positività a virus Sars Cov-2 ma di diagnosi certificata di patologia Covid-19. Per capire come possa essere applicata la quarantena va prima letta la Legge 9 febbraio 1982, n. 106 “Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973” che dice all’articolo 1: [“Quarantena (in)" indica la condizione o la situazione di una nave, aeromobile, treno, veicolo stradale, altro mezzo di trasporto o container nel periodo in cui un'autorità sanitaria applica nei suoi confronti le misure atte a prevenire la diffusione di malattie, di focolai di malattie o di vettori di malattie]. Quindi a cosa possiamo collegare la quarantena, la quale non prevede un’aula scolastica come un ufficio od un ristorante? A chi rientra da viaggi all’estero per soggiorno o residenza. Infatti viene specificato che l’applicazione della misura della quarantena precauzionale può essere applicata ai soggetti che hanno avuto contatti stretti (minimo 15 minuti, faccia a faccia, senza dispositivi di precauzione) con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o (ovvero – di chi) ((entra nel territorio nazionale)) da aree ubicate al di fuori del territorio italiano".

Estratto a Pag.68 della denuncia sulle mascherine per i minorenni
154 viewsCristiano - il Cherba, 17:55
Aprire / Come
2022-01-31 20:51:50

DENUNCIA PER TUTTI I MINORENNI AI QUALI VENGA RICHIESTO CERTIFICATO VERDE
(aggiornata al DL 221/2021, DL 229/2021 e DL 1/2022)



Va bene per ogni contesto sociale quindi anche a scuola
180 viewsCristiano - il Cherba, edited  17:51
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