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Categorie: Psicologia
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Canale Libera Coscienza

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Gli ultimi messaggi 13

2022-02-19 13:29:34 Nel nostro ordinamento giuridico, l'obbligo di permanenza domiciliare configura una fattispecie restrittiva della libertà personale e, in quanto tale, può essere irrogata solo dal Giudice con atto motivato nei confronti di uno specifico soggetto, sempre in forza di una Iegge che preveda "casi e modi". Un DPCM illegittimo retto da un DL altrettanto illegittimo non può impedire a una persona di poter liberamente circolare nel territorio in cui si trova

“Peraltro, si deve notare come nel corso della gestione della situazione emergenziale, il Governo abbia proceduto a ripetute e successive proroghe della stato di emergenza, che hanno previsto ad oggi come termine ultimo il 31.03.2022, il che dimostra, in realtà, il passaggio dallo stato di emergenza epidemiologico ad una gestione ORDINARIA dell'epidemia, con il conseguente venir meno dei presupposti di temporaneità e, dunque, di straordinarietà giustificativi dell'adozione dei decreti legge e conseguentemente dei DPCM”. (…) “A distanza di due anni del suo inizio, uno stato di emergenza prorogato per accordo politico - anzi per negoziazione fra parti della Stato - è una contraddizione in termini, in quanto "normalizza" l'eccezionalità, per cui non servono più situazioni impreviste ed eventi fuori dall'ordinario e basta il principio della precauzione per invocare poteri speciali e non più emergenziali”.

Le successive limitazioni alla libertà di riunione, di circolazione e alla proprietà hanno ulteriormente compromesso la sfera individuale delle persone e hanno altresì minato il principio di uguaglianza sancito come fondamentale dall’art. 3 della Costituzione, e la dignità delle persone (art. 2).

Dunque, le misure con cui si comprimono diritti e libertà fondamentali dell'uomo non debbono mai incidere sulla dignità umana e Ia tutela dell'interesse della salute collettiva, che con esse si intende perseguire, non può mai superare il limite invalicabile del rispetto della persona umana.

II superamento di tale limite, oltre a porsi in contrasto con Ia Costituzione viola i Trattati lnternazionali e la Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, che sanciscono l'inviolabilità dei diritti fondamentali dell'uomo e della dignità della persona umana.

“Nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività”.

Consiglio di prendersi del tempo e leggere la sentenza integrale, che costituisce – finalmente dopo due anni – la riaffermazione dello Stato di Diritto e della libertà inviolabile dell’Uomo:

https://www.labparlamento.it/wp-content/uploads/2022/02/LAB_SENTENZA-INTEGRALE-TRIBUNALE-PISA.pdf
466 viewsCristiano - il Cherba, 10:29
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2022-02-19 13:29:34 DECISIONE EPOCALE DEL TRIBUNALE PENALE DI PISA.

Ringrazio di cuore l'avv. Enrica Senini per la sottolineatura di questo mattone fondamentale, atto a ristabilire un minimo di civiltà giuridica in questo Paese, e per la sintesi che ne ha fatta.

Il caso: un soggetto aveva violato il divieto di uscire di casa per ragioni diverse da quelle lavorative, di salute o di necessità disposto dal DPCM 8/3/2020 ed era stato penalmente perseguito per violazione dell’art. 650 c.p. (inottemperanza di un ordine dell’Autorità). Il Tribunale penale di Pisa, con sentenza pubblicata il 17 febbraio 2022, ha pienamente assolto il soggetto ritenendo che il fatto non sussiste, perché il DPCM 8/3/2020 non è un provvedimento legittimamente dato dall’Autorità.

In sintesi, la sentenza ha disposto che:

A causa della epidemia da COVID-19, al fine di tutelare Ia salute pubblica, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la sospensione e compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, come previsti dagli artt. 13 e seguenti della stessa.

Si tratta di libertà che concernono i diritti fondamentali dell'uomo e costituiscono il "nucleo duro" della Costituzione stessa, che non possono essere violate o compromesse nemmeno con un procedimento di revisione della Costituzione;

La Costituzione italiana (art. 78) non prevede uno stato di emergenza per questioni interne, ma solamente lo stato di guerra, che presuppone un conflitto bellico esterno. La situazione attuale causata dal Covid 19 non è nemmeno giuridicamente assimilabile allo "stato di guerra", per cui non è possibile far ricorso all'applicazione analogica dell'art. 78 Cost. L’assenza di uno specifico diritto speciale per lo stato di emergenza è frutto di una consapevole scelta dei padri costituenti; infatti, Ia proposta di introdurre Ia previsione della stato di emergenza per ipotesi diverse da eventi bellici (come ad esempio per motivi di ordine pubblico durante lo stato di assedio) non venne accolta, onde evitare che attraverso la dichiarazione della stato di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali con conseguente alterazione dello stesso assetto dei poteri. L'allora Presidente della Consulta Marta Cartabia, oggi Ministro della Giustizia, il 28 aprile 2020 ebbe a dichiarare: «Non c'è un diritto speciale, anche in emergenza. La Costituzione sia bussola per tutti».

Lo stato di emergenza previsto dal Codice della Protezione civile contempla solo l’ipotesi di calamità naturali, ma non un’emergenza pandemica. Infatti essa non rientra nella categoria degli "eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo" ( l'art. 7 comma 1) lett. C D.Lgs n. 1118), vale a dire calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi, con Ia conseguenza che viene meno il fondamento giuridico di rango primario della delibera del 31.01.2020 con la quale il Governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza.

Quindi lo stato di emergenza non ha alcuna copertura, né costituzionale, né di altra norma di legge di rango primario. A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e Ia gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, nonché tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza.

Il DL 6/2020 con il quale sono stati conferiti al Governo poteri illimitati e senza termine di emanare provvedimento limitativi delle libertà fondamentali costituisce di fatto una “delega in bianco” che elude il principio della riserva di legge e il principio di legalità formale e sostanziale.

Quindi, ogni misura limitativa delle libertà posta in essere tramite DPCM è affetta da illegittimità per eccesso di discrezionalità e mancanza di proporzionalità.

L’obbligo di permanenza domiciliare (lockdown) ha limitato una delle libertà più “alte” della Costituzione, ovvero la libertà personale (art. 13) .
478 viewsCristiano - il Cherba, 10:29
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2022-02-19 13:29:14 https://d110erj175o600.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/02/18121156/ESPOSTO.pdf
492 viewsCristiano - il Cherba, 10:29
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2022-02-15 21:15:02
798 viewsCristiano - il Cherba, 18:15
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2022-02-15 14:27:46 Ecco le aziende miliardarie che comandano il mondo… anche il nostro
https://www.wired.it/economia/finanza/2021/05/03/borsa-aziende-top-50-mondo/
1.1K viewsAlessandra Ghisla, edited  11:27
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2022-02-15 14:03:00

GREEN PASS REGOLAMENTO EUROPEO 2021/953 del 14 giugno 2021

1.0K viewsCristiano - il Cherba, 11:03
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2022-02-15 13:59:02
Gli esercenti/titolari possono impedire l’accesso ai fumatori oppure in cui il cliente sia un soggetto che, notoriamente, compie delle attività illecite od, in alcuni casi, può reputarsi legittimo il rifiuto anche se l'abbigliamento dell'avventore non è giudicato conveniente ma perchè PREVISTE come deroghe sugli esercizi pubblici. La richiesta di requisiti per accedere INVECE è prerogativa SOLO dei circoli privati che NON possono comunque chiedere quello che vogliono, men che meno il Green Pass.

ASCOLTATE L'AUDIO QUA SOTTO
925 viewsCristiano - il Cherba, edited  10:59
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2022-02-15 13:57:18
L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall’interessato. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento. (Legge 445/2000)
710 viewsCristiano - il Cherba, edited  10:57
Aprire / Come
2022-02-15 13:52:01 Il video è un po’ lungo ma vi invito ad ascoltarlo

https://www.okmugello.it/rubriche/21238/green-pass-una-libera-scelta-ne-parliamo-con-alessandra-ghisla-di-libera-coscienza
672 viewsCristiano - il Cherba, 10:52
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