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Nel nostro ordinamento giuridico, l'obbligo di permanenza domi | Libera Coscienza Canale

Nel nostro ordinamento giuridico, l'obbligo di permanenza domiciliare configura una fattispecie restrittiva della libertà personale e, in quanto tale, può essere irrogata solo dal Giudice con atto motivato nei confronti di uno specifico soggetto, sempre in forza di una Iegge che preveda "casi e modi". Un DPCM illegittimo retto da un DL altrettanto illegittimo non può impedire a una persona di poter liberamente circolare nel territorio in cui si trova

“Peraltro, si deve notare come nel corso della gestione della situazione emergenziale, il Governo abbia proceduto a ripetute e successive proroghe della stato di emergenza, che hanno previsto ad oggi come termine ultimo il 31.03.2022, il che dimostra, in realtà, il passaggio dallo stato di emergenza epidemiologico ad una gestione ORDINARIA dell'epidemia, con il conseguente venir meno dei presupposti di temporaneità e, dunque, di straordinarietà giustificativi dell'adozione dei decreti legge e conseguentemente dei DPCM”. (…) “A distanza di due anni del suo inizio, uno stato di emergenza prorogato per accordo politico - anzi per negoziazione fra parti della Stato - è una contraddizione in termini, in quanto "normalizza" l'eccezionalità, per cui non servono più situazioni impreviste ed eventi fuori dall'ordinario e basta il principio della precauzione per invocare poteri speciali e non più emergenziali”.

Le successive limitazioni alla libertà di riunione, di circolazione e alla proprietà hanno ulteriormente compromesso la sfera individuale delle persone e hanno altresì minato il principio di uguaglianza sancito come fondamentale dall’art. 3 della Costituzione, e la dignità delle persone (art. 2).

Dunque, le misure con cui si comprimono diritti e libertà fondamentali dell'uomo non debbono mai incidere sulla dignità umana e Ia tutela dell'interesse della salute collettiva, che con esse si intende perseguire, non può mai superare il limite invalicabile del rispetto della persona umana.

II superamento di tale limite, oltre a porsi in contrasto con Ia Costituzione viola i Trattati lnternazionali e la Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, che sanciscono l'inviolabilità dei diritti fondamentali dell'uomo e della dignità della persona umana.

“Nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività”.

Consiglio di prendersi del tempo e leggere la sentenza integrale, che costituisce – finalmente dopo due anni – la riaffermazione dello Stato di Diritto e della libertà inviolabile dell’Uomo:

https://www.labparlamento.it/wp-content/uploads/2022/02/LAB_SENTENZA-INTEGRALE-TRIBUNALE-PISA.pdf