Get Mystery Box with random crypto!

DECISIONE EPOCALE DEL TRIBUNALE PENALE DI PISA. Ringrazio di | Libera Coscienza Canale

DECISIONE EPOCALE DEL TRIBUNALE PENALE DI PISA.

Ringrazio di cuore l'avv. Enrica Senini per la sottolineatura di questo mattone fondamentale, atto a ristabilire un minimo di civiltà giuridica in questo Paese, e per la sintesi che ne ha fatta.

Il caso: un soggetto aveva violato il divieto di uscire di casa per ragioni diverse da quelle lavorative, di salute o di necessità disposto dal DPCM 8/3/2020 ed era stato penalmente perseguito per violazione dell’art. 650 c.p. (inottemperanza di un ordine dell’Autorità). Il Tribunale penale di Pisa, con sentenza pubblicata il 17 febbraio 2022, ha pienamente assolto il soggetto ritenendo che il fatto non sussiste, perché il DPCM 8/3/2020 non è un provvedimento legittimamente dato dall’Autorità.

In sintesi, la sentenza ha disposto che:

A causa della epidemia da COVID-19, al fine di tutelare Ia salute pubblica, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la sospensione e compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, come previsti dagli artt. 13 e seguenti della stessa.

Si tratta di libertà che concernono i diritti fondamentali dell'uomo e costituiscono il "nucleo duro" della Costituzione stessa, che non possono essere violate o compromesse nemmeno con un procedimento di revisione della Costituzione;

La Costituzione italiana (art. 78) non prevede uno stato di emergenza per questioni interne, ma solamente lo stato di guerra, che presuppone un conflitto bellico esterno. La situazione attuale causata dal Covid 19 non è nemmeno giuridicamente assimilabile allo "stato di guerra", per cui non è possibile far ricorso all'applicazione analogica dell'art. 78 Cost. L’assenza di uno specifico diritto speciale per lo stato di emergenza è frutto di una consapevole scelta dei padri costituenti; infatti, Ia proposta di introdurre Ia previsione della stato di emergenza per ipotesi diverse da eventi bellici (come ad esempio per motivi di ordine pubblico durante lo stato di assedio) non venne accolta, onde evitare che attraverso la dichiarazione della stato di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali con conseguente alterazione dello stesso assetto dei poteri. L'allora Presidente della Consulta Marta Cartabia, oggi Ministro della Giustizia, il 28 aprile 2020 ebbe a dichiarare: «Non c'è un diritto speciale, anche in emergenza. La Costituzione sia bussola per tutti».

Lo stato di emergenza previsto dal Codice della Protezione civile contempla solo l’ipotesi di calamità naturali, ma non un’emergenza pandemica. Infatti essa non rientra nella categoria degli "eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo" ( l'art. 7 comma 1) lett. C D.Lgs n. 1118), vale a dire calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi, con Ia conseguenza che viene meno il fondamento giuridico di rango primario della delibera del 31.01.2020 con la quale il Governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza.

Quindi lo stato di emergenza non ha alcuna copertura, né costituzionale, né di altra norma di legge di rango primario. A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e Ia gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, nonché tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza.

Il DL 6/2020 con il quale sono stati conferiti al Governo poteri illimitati e senza termine di emanare provvedimento limitativi delle libertà fondamentali costituisce di fatto una “delega in bianco” che elude il principio della riserva di legge e il principio di legalità formale e sostanziale.

Quindi, ogni misura limitativa delle libertà posta in essere tramite DPCM è affetta da illegittimità per eccesso di discrezionalità e mancanza di proporzionalità.

L’obbligo di permanenza domiciliare (lockdown) ha limitato una delle libertà più “alte” della Costituzione, ovvero la libertà personale (art. 13) .