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Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo in sanitari | Libera Coscienza Canale

Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo in sanitaria di competenza territoriale possono essere accertate violazioni di disposizioni che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, consistenti nel pagamento di somme di denaro. L'attività di vigilanza e controllo riguarda principalmente:
- igiene e sanità pubblica
- sicurezza alimentare
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- sanità animale e tematiche di natura veterinaria
- vigilanza farmaceutica

dove sembrerebbe non si riscontri neanche all’ASL la possibilità di applicare una sanzione amministrativa sul mancato obbligo vaccinale di Stato. I controlli sono effettuati da operatori dell'ASL con compiti di vigilanza ed ispezione, nonché da altri organi addetti al controllo (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Stradale, Corpo Forestale dello Stato, agenti accertatori ministeriali, ecc.).


Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative è articolato in diversi momenti:
- accertamento della violazione, contestazione / notifica
- estinzione mediante il pagamento in misura ridotta
- presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione
- ordinanza di ingiunzione di pagamento o di archiviazione degli atti
- opposizione
- rateizzazione
- riscossione coattiva

Qui è chiaro che l’organo di controllo (ASL) abbia chiesto ai soggetti interessati la documentazione inerente la vaccinazione contro il Covid-19 (libretto vaccinale, esonero/differimento, omissione ed appuntamento alla vaccinazione). Al mancato deposito della documentazione spettava all’ASL contestare l’illecito e notificare il verbale di accertamento con la possibilità del pagamento in forma ridotta. Oltre a tutta la procedura con presentazione di scritti difensivi ed eventuale opposizione fino ad arrivare ad impugnare l’ingiunzione di pagamento dal Giudice di Pace che non può essere ignorata. Ma nel Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito in Legge 28 maggio 2021 n. 76 non è prevista nessuna sanzione amministrativa. Invece è previsto che l’ASL dia immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza e l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 che non esiste come multa. Infatti non è l’Ordine oppure il datore di lavoro che sospendono ma comunicano la sospensione da parte dell’ASL, sospendendo davvero in effetti l’iscritto oppure dipendente. L’ASL non solo non segue la procedura corretta sull’emissione della sanzione amministrativa ma comunica a terzi la “multa” inesistente che comporteranno gravi danni all’interessato sia morale che patrimoniale anche come violazione della privacy. Il datore di lavoro come l’Ordine professionale si sono resi complici inconsapevoli con violazione della privacy, usurpazione di funzioni pubbliche, falso in atti d’ufficio, violenza privata e tutta la normativa contrattuale a loro carico. Non bastava al Governo, il quale ha emesso un palese decreto Legge non conforme, applicare la sanzione amministrativa all’omissione di Legge? Forse consapevole che non sarebbe bastato ha voluto creare anche il ricatto lavorativo per rendere la vaccinazione cosi’ obbligatoria dato coercitiva? Un datore di lavoro o l’Ordine Professionale, come titolare della privacy, può trattare solo i dati personali previsti nel contratto/iscrizione ordine, non quelli relativi nella Legge, mentre spetta al medico del lavoro la gestione dei dati sanitari o di salute sempre previsti da contratto del lavoro.