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2021-11-24 21:51:55 Super Green pass dal 6/12 al 15/1/2022

Il Super Green pass sarà in vigore dal 6/12 al 15/1,dice il ministro Speranza.

L'accesso a spettacoli,eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo a chi possiede il "Green pass rafforzato".
Si ottiene solo con vaccinazione o guarigione.

La validità del certificato verde scende da 12 a 9 mesi.

Esteso obbligo della vaccinazione a personale amministrativo della sanità,della scuola,militari,forze di polizia dal 15/12. Green pass anche per trasporto regionale e locale.
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2021-11-16 12:00:03 Sicurezza antincendio: quali sono le novità per i piani di emergenza?

Aspetto importante affrontato dal DM 2 settembre 2021, che entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 4 ottobre 2021, riguarda la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e la redazione dei piani di emergenza.

Ad esempio una delle più importanti novità è il fatto che la necessità della redazione del piano di emergenza non dipende più solo dai lavoratori presenti, ma anche dal numero degli occupanti presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.

Il datore di lavoro per i seguenti casi predispone un piano di emergenza:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori.

Hai pianficiato l'aggiornamento del tuo Piano di gestione delle emegenze?

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2021-11-11 12:00:05 Infortunio in pausa caffè? Niente indennizzo Inail per malattia ed invalidità

Niente indennizzo né per malattia né per invalidità ai lavoratori che si fanno male in pausa caffè, anche se hanno avuto il permesso del capo per uscire dall'ufficio. A stabilirlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso dell'Inail contro indennizzo e invalidità del 10% a favore di una impiegata della Procura di Firenze che si era rotta il polso cadendo per strada mentre, autorizzata, era uscita per un caffè.
Per gli ermellini, la 'tazzina' non è una esigenza impellente e legata al lavoro ma una libera scelta.

L'impiegata di questa vicenda finita in Cassazione - con la scelta di andare al bar per la pausa caffè "ha interrotto la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente". Ed è del tutto "irrilevante", prosegue il verdetto della Sezione lavoro dell'Alta Corte, "la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi o comunque una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l'area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro". Dunque il permesso del capo non garantisce assolutamente che la pausa caffè sia connessa a motivi di servizio.

L'impiegata che aveva vinto in primo e secondo grado e ottenuto dall'Inail l'indennità di malattia assoluta temporanea e l'indennizzo per danno permanente del 10% in relazione alla caduta per strada avvenuta una mattina di luglio del 2010, ora - a 11 anni dai fatti e dopo aver atteso dal 2015 la fissazione dell'udienza in Cassazione per la valutazione della sentenza di secondo grado emessa nel 2014 - ha perso il diritto agli indennizzi ed è stata condannata a pagare 5300 euro di spese legali e di giustizia.

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2021-11-05 12:00:05 Nuova edizione della norma CEI 11-27 (PES PAV PEI)

Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato la nuova edizione 2021 (la quinta) della Normativa CEI 11-27 intitolata “Lavori su impianti elettrici” la quale va a sostituire la precedente datata 2014.

CEI 11-27 va ad applicarsi a tutte le operazioni e alle attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi, per qualsiasi livello di tensione, sia per impianti fissi che mobili, permanenti e provvisori, destinati a produzione, trasmissione, trasformazione, distribuzione o utilizzazione dell’energia elettrica e risulta essere un riferimento fondamentale per la scelta di tutte le misure di sicurezza relative agli impianti elettrici come enunciato anche all’interno del D.Lgs. 81/08 il quale, negli articoli 80-82-83, richiama in modo diretto proprio questa normativa.

Ricordiamo che tale norma non si applica ai lavori sotto tensione su impianti con tensione >1000 V in corrente alternata o tensione superiore a 1500 V in corrente continua; tali vengono trattati all’interno della Norma CEI 11-15.

Nella versione 2021 della CEI 11-27 troviamo modifiche relativamente a:

Vengono aggiornate le definizioni relative a:

Responsabile di Impianto (RI) – Figura designata alla conduzione dell’impianto elettrico “attivo” solo durante l’attività lavorativa. La nuova norma è andata a specificare la parte evidenziata in grassetto.

Unità responsabile del lavoro (URL) – La nuova norma specifica che questa è l’Unità o la Persona alla quale è demandato l’incarico di preparare ed eseguire il lavoro elettrico.

Preposto Lavori (PL) – In questo caso la modifica riguarda l’aggiunta del termine “Persona”, quindi Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa.

Vengono date nuove indicazioni circa le misure elettriche le quali, nel caso siano svolte da una PEC (Persona Comune), questa deve essere necessariamente sorvegliata da una PES (Persona Esperta) o da una PAV (Persona Avvertita), viene inoltre evidenziato che gli strumenti di misura devono essere costruiti in conformità delle norme di prodotto per garantire la sicurezza.

Nuove specifiche riguardo l’attività formativa degli addetti ai lavori elettrici che potranno effettuare i corsi svolti sia in modalità frontale, sia in modalità a distanza con videoconferenza o e-learning, con un aggiornamento di almeno 4 ore ogni 5 anni.

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2021-10-28 18:03:37 Approfondimento: Le risposte utili sul Green pass

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2021-10-28 11:00:04 Sicurezza sul lavoro: sanzioni e chiusure

Il governo ha deciso di inasprire le sanzioni contro chi occupa lavoratori in nero e dando per scontato che in quel caso siano violate anche le regole per la sicurezza sul lavoro. Sospensione dell'attività e controlli più severi dovrebbero limitare questa pratica.

La sanzione della sospensione è applicabile anche nel caso si siano ripetute delle violazioni che riguardino la normativa in materia di superamento del tempo massimo di lavoro, del diritto al riposo settimanale e giornaliero. Per portare alla sospensione sono necessari più controlli successivi, che se danno tutti lo steso esito sono la base per la sanzione

Inoltre applicabile la sanzione se ci siano gravi e reiterati violazioni delle regole sull’igiene e sulla sicurezza. In questo caso esiste una lista di quelle violazioni che sono considerate così gravi da ritenere applicabile la sanzione. Saranno gli ispettori a fare una prima valutazione in questo senso.

La nuova normativa esclude che ci debba essere una recidiva dei comportamenti considerati come gravi violazioni della sicurezza, ma che si provveda subito alla misura cautelare.

In sostanza, niente più avvisi bonari dopo la prima infrazione, ma sanzione immediata.
I comportamenti di questo tipo dovranno essere individuati da un decreto ministeriale attuativo. In attesa di quell’atto il riferimento sarà alla lista contenuta nell’allegato numero 1 della legge 81 del 2008.

Una sanzione ulteriore sarà quella del divieto di trattare con una pubblica amministrazione per tutto il periodo in cui si protrae la sospensione.

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