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Nuova edizione della norma CEI 11-27 (PES PAV PEI) Il Comit | OFSexp

Nuova edizione della norma CEI 11-27 (PES PAV PEI)

Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato la nuova edizione 2021 (la quinta) della Normativa CEI 11-27 intitolata “Lavori su impianti elettrici” la quale va a sostituire la precedente datata 2014.

CEI 11-27 va ad applicarsi a tutte le operazioni e alle attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi, per qualsiasi livello di tensione, sia per impianti fissi che mobili, permanenti e provvisori, destinati a produzione, trasmissione, trasformazione, distribuzione o utilizzazione dell’energia elettrica e risulta essere un riferimento fondamentale per la scelta di tutte le misure di sicurezza relative agli impianti elettrici come enunciato anche all’interno del D.Lgs. 81/08 il quale, negli articoli 80-82-83, richiama in modo diretto proprio questa normativa.

Ricordiamo che tale norma non si applica ai lavori sotto tensione su impianti con tensione >1000 V in corrente alternata o tensione superiore a 1500 V in corrente continua; tali vengono trattati all’interno della Norma CEI 11-15.

Nella versione 2021 della CEI 11-27 troviamo modifiche relativamente a:

Vengono aggiornate le definizioni relative a:

Responsabile di Impianto (RI) – Figura designata alla conduzione dell’impianto elettrico “attivo” solo durante l’attività lavorativa. La nuova norma è andata a specificare la parte evidenziata in grassetto.

Unità responsabile del lavoro (URL) – La nuova norma specifica che questa è l’Unità o la Persona alla quale è demandato l’incarico di preparare ed eseguire il lavoro elettrico.

Preposto Lavori (PL) – In questo caso la modifica riguarda l’aggiunta del termine “Persona”, quindi Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa.

Vengono date nuove indicazioni circa le misure elettriche le quali, nel caso siano svolte da una PEC (Persona Comune), questa deve essere necessariamente sorvegliata da una PES (Persona Esperta) o da una PAV (Persona Avvertita), viene inoltre evidenziato che gli strumenti di misura devono essere costruiti in conformità delle norme di prodotto per garantire la sicurezza.

Nuove specifiche riguardo l’attività formativa degli addetti ai lavori elettrici che potranno effettuare i corsi svolti sia in modalità frontale, sia in modalità a distanza con videoconferenza o e-learning, con un aggiornamento di almeno 4 ore ogni 5 anni.

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