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2021-10-26 11:00:03 ANTINCENDIO Primi chiarimenti sul Decreto Ministeriale 2 settembre 2021

Piano d’Emergenza
Si evidenziano delle novità importanti, tra le quali il fatto che la necessità del piano di emergenza non si debba più valutare solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche nel rispetto del numero di coloro i quali occupano, a qualsiasi titolo, l’interno dell’attività.

Nel caso di luoghi di lavoro con meno di 10 lavoratori, aperti al pubblico con meno di 50 persone contemporaneamente o luoghi di lavoro che NON rientrano nell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011, il Datore di lavoro non è obbligato alla redazione del piano di emergenza, ma rimane la necessità di adottare tutte le misure organizzative e gestionali che devono essere attuate in caso di incendio.

Tali misure, che comunque devono essere riportate all’interno del DVR o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate (art. 29, comma 5 D.lgs. 81/08), possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell’emergenza, ossia planimetria ed indicazioni schematiche.

Per quanto riguarda i contenuti necessari all’interno del piano di emergenza, tali vengono esplicitati all’interno dell’Allegato II tra i quali, si ricorda, dovranno essere riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro nei casi descritti dall’art. 34 del D.Lgs 81/08.

Designazione, formazione, abilitazione ed aggiornamento degli addetti antincendio
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una formazione antincendio specifica, nonché svolgere aggiornamenti specifici i cui contenuti minimi vengono riportati all’interno dell’Allegato III del Decreto Ministeriale oggetto dell’approfondimento.

Le principali novità riguardano l’introduzione della periodicità quinquennale per i corsi di aggiornamento e la previsione di specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio. In particolare, fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, è previsto l’aggiornamento della formazione su base quinquennale, secondo i contenuti minimi riportati nel medesimo allegato III.

Nel caso in cui l’attività di formazione ed aggiornamento della parte teorica, è consentito di utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità di formazione a distanza di tipo sincrono.

HAI NOMINATO E FORMATO I TUOI ADDETTI ANTINCENDIO?

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2021-10-19 19:17:24 Green pass obbligatorio al lavoro, Faq governo su dpcm

CONTRATTI DI LAVORO - "I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di Green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni" si legge in una delle Faq pubblicate da Palazzo Chigi sull'ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi.

SE IL GREEN PASS SCADE - "Il Green pass - è scritto in una delle Faq - deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore".

BADANTI - "Se la badante non possiede il Green pass non potrà accedere al luogo di lavoro" e se convivente "dovrà abbandonare l'alloggio", si legge nelle Faq, poiché prevale il "diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza ricorrendo ad altro idoneo lavoratore". Il governo, rispondendo a domande frequenti sull'ultimo Dpcm, chiarisce che non siano dovuti vitto e alloggio, oltre allo stipendio, a badanti sprovviste di passaporto vaccinale. Se infine la badante è convivente e positiva al Covid, "non potrà allontanarsi dalla casa nella quale vive" per la quarantena.

PARRUCCHIERI - I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono "controllare il pass dei propri eventuali dipendenti" ma non devono "richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione".

COMMERCIO ALL'APERTO - L'obbligo di Green pass riguarda anche gli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui "sede lavorativa" è collocata all'aperto, precisa Palazzo Chigi. "L'obbligo di Green pass - si legge sul sito - non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all'aperto o al chiuso".

LAVORATORI STRANIERI - "Il possesso del Green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane". In caso di autotrasportatori stranieri sprovvisti del certificato, "è possibile utilizzare il personale dell'azienda italiana per le operazioni di carico/scarico".

ISPETTORI - "Le aziende - si legge - potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti".

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2021-10-16 09:07:01 Dpcm controlli per privati e PA (testo ufficiale)

Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.
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2021-10-12 21:51:28 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9707561
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2021-10-05 11:00:06 Opuscolo informativo sul Rischio amianto in Edilizia

Campagna di informazione e sensibilizzazione sul Rischio AMIANTO

La Confederazione Nazionale Comitati Paritetici Territoriali , anche con il coinvolgimento del Formedil in vista dell’imminente unificazione, ha messo a punto dei materiali da destinare ad imprese e lavoratori al fine di renderli edotti circa i rischi derivanti dall’eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.

Lo slogan della campagna è: “Occhio all’amianto” a significare la necessità di prestare la massima attenzione durante i lavori di ristrutturazione e di instillare sempre il dubbio che, in assenza di elementi certi, si possa incontrare l’amianto durante i lavori.

L’amianto o asbesto indica un gruppo di minerali fibrosi presenti in natura in determinate rocce. Le fibre sono estremamente sottili, resistenti al calore e molto robuste, possiedono un elevato potere isolante e si legano facilmente con altri materiali.

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2021-10-01 11:00:03 ANTINCENDIO UNI EN 54-1:2021 Sui sistemi di rilevazione e di segnalazione d’incendio

Importante aggiornamento sulla normativa relativa ai sistemi di rilevazione e segnalazione d’incendio che dallo scorso 9 settembre vede l’introduzione della nuova parte 1 della serie UNI EN 54.

Andando a sostituire la precedente UNI EN 54-1:2011, la nuova UNI EN 54-1:2021 va a ridefinire i termini e le definizioni usate proprio nella serie 54, fornendo altresì i principi su cui ogni norma della serie si basa e descrive le funzioni e i comportamenti di un sistema.

La normativa UNI EN 54-1:2021 va ad applicarsi a tutti i sistemi di rivelazione e allarme incendi posti a protezione degli edifici, ma non si applica ai rilevatori autonomi di fumo, questi specificatamente trattati dalla UNI EN 14604.

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2021-09-28 11:00:04 La sentenza: L’importanza di rispettare quanto previsto nel POS

Uno dei documenti più importanti per la gestione della sicurezza sul lavoro è il POS (Piano Operativo di Sicurezza) che il datore di lavoro redige prima di iniziare le attività in un cantiere esterno.
Vediamo oggi come il mancato rispetto di quanto previsto in questo documento può portare a gravi incidenti.

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2021-09-22 16:23:51 Green pass: nuovi obblighi per i datori di lavoro

Cosa comporta per i datori di lavoro l'obbligo che entrerà in vigore il 15 ottobre e come vanno organizzati i controlli?

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2021-09-17 11:00:03 La Sentenza: L’uso scorretto di meccanismi artigianali nei processi lavorativi.

Alcune operazioni di routine possono nascondere pericolose insidie, soprattutto se effettuate con gli strumenti sbagliati e non sicuri. Vediamo oggi come la semplice operazione di travaso di una sostanza possa diventare un pericolosissimo fattore di rischio con l'uso inappropriato degli strumenti a disposizione degli operatori.

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