2021-10-26 11:00:03
ANTINCENDIO Primi chiarimenti sul Decreto Ministeriale 2 settembre 2021
Piano d’Emergenza
Si evidenziano delle novità importanti, tra le quali il fatto che la necessità del piano di emergenza non si debba più valutare solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche nel rispetto del numero di coloro i quali occupano, a qualsiasi titolo, l’interno dell’attività.
Nel caso di luoghi di lavoro con meno di 10 lavoratori, aperti al pubblico con meno di 50 persone contemporaneamente o luoghi di lavoro che NON rientrano nell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011, il Datore di lavoro non è obbligato alla redazione del piano di emergenza, ma rimane la necessità di adottare tutte le misure organizzative e gestionali che devono essere attuate in caso di incendio.
Tali misure, che comunque devono essere riportate all’interno del DVR o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate (art. 29, comma 5 D.lgs. 81/08), possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell’emergenza, ossia planimetria ed indicazioni schematiche.
Per quanto riguarda i contenuti necessari all’interno del piano di emergenza, tali vengono esplicitati all’interno dell’Allegato II tra i quali, si ricorda, dovranno essere riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro nei casi descritti dall’art. 34 del D.Lgs 81/08.
Designazione, formazione, abilitazione ed aggiornamento degli addetti antincendio
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una formazione antincendio specifica, nonché svolgere aggiornamenti specifici i cui contenuti minimi vengono riportati all’interno dell’Allegato III del Decreto Ministeriale oggetto dell’approfondimento.
Le principali novità riguardano l’introduzione della periodicità quinquennale per i corsi di aggiornamento e la previsione di specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio. In particolare, fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, è previsto l’aggiornamento della formazione su base quinquennale, secondo i contenuti minimi riportati nel medesimo allegato III.
Nel caso in cui l’attività di formazione ed aggiornamento della parte teorica, è consentito di utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità di formazione a distanza di tipo sincrono.
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