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Indirizzo del canale: @tutelascrittori
Categorie: Letteratura
Lingua: Italiano
Abbonati: 14
Descrizione dal canale

Tuteliamo la tua storia e i tuoi diritti d'autore.
Editoria | Musica | Cinema | Teatro | Tv
Per una consulenza legale: info@tutelascrittori.it
Visita il sito: www.tutelascrittori.it

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Gli ultimi messaggi 2

2021-09-20 13:10:19 LE CLAUSOLE VESSATORIE
Tag: #scrittori #contrattoeditoriale

Nei contratti editoriali spesso si trovano alcune clausole che prevedono uno squilibro tra le parti, ossia obblighi particolarmente onerosi per l’autore.

Ad esempio, la vendita delle copie anche dopo la scadenza o la risoluzione del contratto, l’acquisto di alcuni servizi editoriali, ecc.

Si tratta delle famose clausole vessatorie per la cui validità è necessaria l’accettazione per iscritto da parte dell’autore.

Per questo motivo viene inserito qualcosa del tipo “L’autore approva espressamente quanto stabilito ai punti 2, 6, 9 ... del presente contratto”.

Quindi, alla fine sono necessarie due firme da parte dell’autore: la prima in calce al contratto (ai fini della sua accettazione); la seconda nella parte relativa alle clausole vessatorie (se presenti).

In ogni caso, per evitare di firmare qualcosa di cui non comprendi il contenuto, ti consigliamo di sottoporre il contratto al legale esperto in materia.

https://www.instagram.com/p/CUChq9AsOzV/
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2021-09-17 18:10:14 IL FORMAT TELEVISIVO
Tag: #format #televisione


Hai scritto un programma tv, ma non sai bene come proteggere la tua idea? Hai paura che qualcun altro ne rivendichi la paternità? In questo articolo vedremo, in particolare, come si tutela il format televisivo.

Si tratta di un’opera dell’ingegno che può essere protetta a condizione che presenti alcuni requisiti, come ad esempio uno schema definito e ripetibile.

Devi sapere, infatti, che la legge sul diritto d’autore non tutela le semplici idee. Pertanto, nel caso di un programma per la televisione è importante individuare con precisione i suoi elementi caratteristici. Inoltre, se il titolo del format ha un certo valore puoi anche registrarlo come marchio.

https://www.tutelascrittori.it/il-format-televisivo/
2 views15:10
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2021-09-16 13:29:45 IL SOGGETTO CINEMATOGRAFICO
Tag: #cinema #film #scrittori

Spesso durante le consulenze ci capitano alcuni autori esordienti che confondono il soggetto cinematografico con la sceneggiatura. In realtà si tratta di due concetti diversi.

Quando si parla di soggetto cinematografico si intende un’idea sviluppata in un nucleo narrativo lungo circa una ventina di pagine. In pratica, è un breve scritto che illustra i tratti salienti del film e contiene una caratterizzazione dei vari personaggi. Quando mancano questi due elementi si parla di sinossi che difficilmente può essere tutelata dal punto di vista legale.

Tra il soggetto cinematografico e la sceneggiatura si inserisce il “trattamento” che contiene al suo interno una descrizione sia degli ambienti che dei personaggi.

La sceneggiatura, invece, è una estensione più ampia del soggetto cinematografico, in quanto è dotata di un testo ben strutturato in scene, dialoghi dei personaggi, ambientazione, indicazione delle diverse azioni, ecc.

È importante capire la differenza soprattutto quando alla stesura del soggetto e della sceneggiatura partecipano più autori.

https://www.instagram.com/p/CT4LKPYsbNn/
1 view10:29
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2021-09-13 12:36:30 LA TUTELA DEI FUMETTI
Tag: #fumetto #graphicnovel

Lo sapevi che anche il fumetto rientra tra le opere dell’ingegno tutelate dal diritto d'autore?

Tecnicamente si parla di opera composta perché creata con il «contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone».

Di conseguenza, i diritti d’autore spettano sia allo sceneggiatore (che ha scritto la storia) sia al disegnatore (che ha curato la parte grafica).

Può capitare, altresì, che alla creazione dell’opera partecipino altri soggetti, come ad esempio il matitista, l’inchiostratore, il colorista, ecc. In tal caso, è necessario valutare di volta in volta il tipo di apporto fornito da ciascuno.

Se il contributo dato alla realizzazione dell’opera presenta un carattere creativo, allora il soggetto che ha collaborato può essere considerato coautore del fumetto, al pari dello sceneggiatore e del disegnatore.

Poi c’è il fumetto seriale, cioè quando si elabora un’opera già esistente.

Prendiamo il caso di Dylan Dog dove, da un lato, abbiamo l’autore originario (cioè colui che ha ideato e creato il personaggio di fantasia) e, dall’altro lato, gli autori delle singole storie che negli anni portano avanti il fumetto.

Ebbene in tale ipotesi è necessario:
ottenere l’autorizzazione dell’autore originario per elaborare l’opera e sviluppare le storie successive;
riconoscere la paternità dell’autore originario indicando sempre il suo nome insieme a quello degli autori della singola storia.

Vuoi più informazioni sul fumetto? Inviaci una mail a info@tutelascrittori.it

https://www.instagram.com/p/CTwbSAhs-6E/
2 views09:36
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2021-09-10 11:51:14 GHOSTWRITER: 3 COSE DA SAPERE
Tag: #ghostwriter #ghostwriting

Se scrivi libri, testi o articoli a pagamento per conto di altre persone e il tuo nome non compare da nessuna parte, allora sei un Ghostwriter, ossia uno scrittore fantasma.

La prima cosa da sapere è che la figura del Ghostwriter non ha alcun riconoscimento giuridico. Nel nostro paese, infatti, i diritti morali – tra cui il diritto di essere riconosciuto come autore di un’opera – non possono essere ceduti a terzi (a differenza dei diritti patrimoniali).

Quindi, il Ghostwriter:

è considerato il vero autore del libro, anche se sulla copertina appare il nome della persona che gli ha commissionato il lavoro;
ha il diritto di rivendicare la paternità dell’opera in qualsiasi momento, anche dopo la pubblicazione o se è stato sottoscritto un contratto.

Leggi l’articolo sul nostro blog
https://www.tutelascrittori.it/contratto-ghostwriting/
2 views08:51
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2021-09-08 13:23:35 SI PUÒ PUBBLICARE UN'OPERA CON UNO PSEUDONIMO?
Tag: #autori #dirittodautore

L'autore ha il diritto di pubblicare la propria opera utilizzando uno pseudonimo composto da prenome e cognome. È il caso, ad esempio, di Elena Ferrante, la cui identità non è stata ancora rivelata.

L'autore può ottenere il riconoscimento dello pseudonimo dalla SIAE a condizione che sia originale, onde evitare confusione nella ripartizione dei proventi sul diritto d'autore.

Lo pseudonimo è tutelato dalla legge se con il tempo ha acquisito una capacità identificativa al pari del nome. In caso di utilizzo illecito, l'autore può rivolgersi al giudice per chiedere la cessazione della violazione e il risarcimento del danno.

In qualsiasi momento, l'autore di un'opera pseudonima può rivelarsi al pubblico per far conoscere la sua vera identità.

Hai dubbi? Scrivi a info@tutelascrittori.it

https://www.instagram.com/p/CTjghgrsUiV/
4 views10:23
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2021-09-06 11:27:11 I CONCORSI LETTERARI
Tag: #concorsiletterari scrittori

Chi partecipa ai concorsi letterari sa bene che la maggior parte delle volte il premio in palio è la pubblicazione di un’opera.

Può capitare, però, che l’organizzatore del concorso (l’editore) chieda al vincitore un contributo economico per ritirare il premio, anche se il bando di partecipazione non dice nulla al riguardo.

La giustificazione solitamente è la seguente: la somma serve a coprire le spese di pubblicazione.

Ma una cosa del genere è legale? Certo che no. Si tratta di una pratica commerciale sleale che è bene denunciare alle autorità competenti per evitare che episodi del genere si ripetano in futuro.

Ma non è tutto. Alcuni contratti prevedono che un eventuale vincita in denaro di un premio letterario vada spartita con l’editore.

Una clausola di questo tipo può essere anche accettata dall’autore, sempre che l’editore si impegni attivamente nella promozione del libro e sostenga una parte delle spese di iscrizione al concorso. Tali condizioni, tuttavia, devo essere messe per iscritto.

https://www.instagram.com/p/CTeQ3oQszld/
3 viewsedited  08:27
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2021-09-01 13:22:01 I DIRITTI SECONDARI
Tag: #contrattoeditoriale

Prima di firmare un contratto con l’editore è importante capire quali diritti si stanno cedendo.

Otre al diritto di pubblicazione dell’opera per le stampe, infatti, è possibile cedere anche i “diritti secondari” che consentono di “trasformare” l’opera in altre forme e altre lingue. In questa categoria rientrano le traduzioni, l’E-book, gli audiolibri, l’adattamento cinematografico o teatrale, ecc.

La cessione dei diritti secondari è facoltativa e deve prevedere una percentuale di guadagno a parte che solitamente oscilla tra il 20% e il 50%.

Tuttavia, abbiamo visto dei contratti di edizione in cui l’autore era obbligato a cedere anche i diritti secondari senza percepire alcunché. In casi del genere le alternative sono due:
non firmare nulla e rivolgersi a un altro editore;
avviare una trattativa allo scopo di modificare il contratto che, lo ribadiamo ancora una volta, deve tutelare entrambe le parti.

Per saperne di più sull'argomento invia una mail a info@tutelascrittori.it

https://www.instagram.com/p/CTRkqMBM_BG/
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2021-08-27 15:07:57 LA RECENSIONE A PAGAMENTO
Tag: #libri #recensioni

Prendiamo spunto da un post pubblicato recentemente su Instagram da @marinatraversa1 per parlare delle recensioni a pagamento, un problema ben noto agli autori, soprattutto esordienti o che scelgono il self-publishing.

Il post in questione illustra le somme di denaro (altissime a dire la verità) richieste da alcuni blogger per recensire i libri. Il listino comprendeva varie fasce di prezzo, da un minimo di 30 euro ad un massimo di 500 euro con tanto di promozioni varie.

A nostro parere, se l’attività di recensire libri è svolta come un vero e proprio lavoro (nel senso che bisogna essere muniti di partita Iva e rilasciare regolare fattura), allora è giusto pagare una cifra ragionevole, non certo 500 euro. Attenzione però: deve sempre trattarsi di professionisti seri e competenti.

Tuttavia, occorre fare alcune considerazioni:

 se un autore paga per avere una recensione, si aspetta quantomeno una valutazione positiva dell’opera. Chi pagherebbe per avere un parere negativo?;

 come abbiamo già ribadito in un commento al suddetto post, è sempre l’editore (in collaborazione con l’autore) a curare a proprie spese la promozione del libro che, a dire il vero, potrebbe anche comprendere l’invio di copie gratuite ai vari blogger/recensori/influencer;

è sconcertante il numero di autori disposti a pagare fior di quattrini non solo per la pubblicazione del libro, ma anche per l’attività di promozione.

https://www.instagram.com/p/CTEoT7XMOgE/
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2021-08-23 12:45:34 ACCORDO TRA DIVERSI AUTORI
Tag: #dirittodautore #scrittori

Un libro, una canzone, una sceneggiatura o un testo teatrale possono essere il frutto del lavoro creativo di più persone. In tal caso, se si tratta di un contributo indistinguibile ed inscindibile, il diritto d’autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Cosa accade, però, se il contributo di ciascun autore è diverso? Facciamo un esempio. Tizio e Caio scrivono insieme la sceneggiatura di un film. Il primo ha l’idea e sviluppa tutta la trama, curando nei minimi dettagli l’ambientazione, i personaggi, ecc.; il secondo, invece, offre solamente qualche spunto per i dialoghi. Insomma, il lavoro di Tizio è maggiore rispetto a quello realizzato da Caio.

In situazioni del genere è bene mettersi d’accordo prima per quanto riguarda i diritti d’autore e la ripartizione dei compensi futuri derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera.

In pratica, è necessario sottoscrivere un documento in cui specificare:

i dati personali degli autori: nome, cognome, data di nascita, ecc.;
la proprietà dell’opera: nell’esempio riportato, la sceneggiatura appartiene a Tizio e non a Caio;
l’apporto prestato da ciascun autore;
la ripartizione dei compensi: ad esempio è possibile ipotizzare un 90% a Tizio che ha ideato e scritto tutta la sceneggiatura e un 10% a Caio per aver curato alcuni dialoghi dei personaggi.

Firmare un accordo di questo tipo significa tutelarsi da eventuali controversie future, lunghe e spiacevoli.

Per ricevere una consulenza sull’argomento oppure richiedere assistenza nella redazione dell’accordo puoi contattare il nostro studio inviando una mail a info@tutelascrittori.it oppure visitare il sito www.tutelascrittori.it

https://www.instagram.com/p/CS6WLbzser5/
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