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Studio legale tributario - avvocati Ferragina & Parisi - www.fplex.it

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ℹ Canale dello studio legale tributario Ferragina & Parisi, con sedi a Roma, Massa e Catanzaro. ➡ Aggiornamenti in materia tributaria.📩 Per contatti: @scrivi_fplex_bot

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2022-01-20 15:40:54
Proroga della disciplina emergenziale per la trattazione delle udienze tributarie. Intervento dell'avv. Edoardo Ferragina tenuto nel corso del Forum Anutel sulla finanza locale del 20 gennaio 2022.
12 views12:40
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2021-12-27 20:07:07 Stretta sul contante, dal 1° gennaio tetto a 1.000 euro
È in arrivo una stretta sui pagamenti in contante. Dal 1° gennaio infatti il tetto scenderà dagli attuali 2mila a mille euro. I nuovi limiti sono stati previsti dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (decreto legge 124/2019).
11 viewsedited  17:07
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2021-12-24 17:06:13
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Carmen Parisi
Edoardo Ferragina
12 views14:06
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2021-12-22 11:41:57
La non impugnabilità degli estratti ruolo. Intervento dell'avv. Edoardo Ferragina tenuto nel corso del webinar del 21 dicembre 2021.
5 views08:41
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2021-12-19 17:14:23 Ferragina & Parisi -Studio legale tributario – Roma, Catanzaro e Viareggio
Webinar: Il processo tributario – riforma, casi, problemi

Il prossimo 21 dicembre, dalle ore 15:00, si terrà il webinar, organizzato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone in collaborazione con IusTeam-Rete di Avvocati, la sezione Calabria dell’ANTI e la sezione di Crotone del Movimento Forense, dal titolo: “Il processo tributario: riforma casi problemi”. L’avv. Edoardo Ferragina parteciperà in qualità di relatore. Di seguito il…
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L'articolo Webinar: Il processo tributario – riforma, casi, problemi proviene da Ferragina & Parisi -Studio legale tributario - Roma, Catanzaro e Massa.

@fplex
12 views14:14
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2021-12-18 23:59:15 Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 40543 del 17 dicembre 2021

"In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando nè la peculiare natura recettizia di tali atti nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente".
13 viewsedited  20:59
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2021-12-15 04:18:09
Segnalo il webinar gratuito del 21 dicembre 2021.

Diretta streaming dalle ore 15:00

per programma e registrazione: https://riconosco.dcssrl.it/

Ente accreditatore: COA di Crotone

aggiungi al tuo calendario: https://evt.to/amhsdheow

Riconosciuti 4 crediti di cui 2 in deontologia.
12 views01:18
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2021-10-09 20:02:24 Anche se non vi è la registrazione delle informazioni del green pass mediante l’app, il soggetto incaricato potrebbe sempre decidere di annotare informazioni e dati personali dei dipendenti controllati. Per evitare che ci siano malintesi o abusi è importante che le istruzioni per gli incaricati siano chiare e precise, a garanzia dell’azienda e dei dipendenti.
e) Il lavoratore non potrà opporsi al controllo che dovrà avvenire con la lettura del codice ed esclusivamente utilizzando l’applicazione “VerificaC19”. In questa fase pertanto non rileva il consenso del lavoratore, in quanto si tratta di un adempimento obbligatorio.
f) Sanzioni per il datore di lavoro:
1) la mancata predisposizione entro il 15 ottobre 2021 delle modalita‌ di verifica del green pass e la mancata effettuazione delle verifiche sui lavoratori e‌ punita con la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa e‌ raddoppiata e quella accessoria e‌ applicata nella misura massima;
2) a determinae condizioni: arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000; 
g) Sanzioni per i lavoratori:
Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso del green pass ovvero quando risultino privi dello stesso al momento dell'accesso al luogo di lavoro dovranno essere considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (salvo proroghe), senza ulteriori conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovute né la retribuzione ne‌ altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Nel caso in cui accedano ai luoghi di lavoro in violazione dei loro obblighi sono puniti con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo le discipline di settore. 
L’azienda non è tenuta a pagare il tampone al dipendente non vaccinato, in quanto si tratta di una scelta del dipendente e il costo rimane a carico dello stesso.

h) Per le aziende con meno di 15 dipendenti è possibile sostituire i lavoratori assenti per mancato possesso del green pass, con altro lavoratore assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e ciò non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, sospendendo il lavoratore senza certificazione verde COVID-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. 
i) In punto di adempimenti privacy e tutela dei dati personali si evidenzia che gli interessati dovranno essere informati sul trattamento dei propri dati personali, trattamento che verrà effettuato mediante la verifica del green pass (si veda in proposito all. 2 modello informativa). 
E’ necessario inoltre integrare il registro dei trattamenti aziendali (come richiesto dal Reg. EU. 679/2016), con le informazioni per la suddetta nuova attività di trattamento. 
Infine si consiglia di intervenire tempestivamente sul Piano Operativo ed Organizzativo e procedere all’indicazione dei soggetti incaricati per l’accertamento delle violazioni con specifica formazione. Il P.O.O. dovrà essere costruito tenendo conto dei profili riguardanti la privacy e il trattamento dei dati personali, in contraddittorio con il Data Protection Officer ove presente.
Per maggiori informazioni visiti il nostro sito: https://www.fplex.it
Cordiali saluti.
Roma, 9 ottobre 2021
Avv.ti Ferragina & Parisi



Disclaimer: La newsletter viene pubblicata con l’intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito legale/fiscale. Nonostante l’attenzione con cui è redatta lo studio non può essere ritenuto responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento
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2021-10-09 20:02:24 Circolare green pass - estratta dalla newsletter del nostro studio

Oggetto: certificazione verde COVID-19 (cd. “green pass”) in ambito lavorativo privato.

Gentili Clienti, 
e‌ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 il decreto-legge n. 127/2021 avente ad oggetto “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Tale decreto ha introdotto l'obbligo del green pass dal 15 ottobre 2021 a tutto il mondo del lavoro e riguarda tutti i lavoratori - compresi titolari, soci, amministratori, somministrati - che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione (tirocini/stage), di volontariato nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni ed i collaboratori non dipendenti. 
Fermo restando che sono stati annunciati chiarimenti da parte delle Autorità competenti si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni operative per adempiere alle prescrizioni del richiamato decreto legge ed evitare di incorrere nelle relative sanzioni.
a) Il green pass (ovvero: certificazione verde Covid-19) e‌ un documento cartaceo o elettronico in grado di attestare che il possessore, alternativamente: i) sia stato vaccinato per il Covid-19; ii) sia negativo a test antigenico rapido eseguito nelle ultime 48 ore o a test molecolare eseguito nelle ultime 72 ore; iii) sia guarito dal Covid-19 negli ultimi sei mesi. 
b) Deve esserne in possesso chiunque svolga un'attivita‌ lavorativa, anche sulla base di contratti esterni (ad esempio collaboratori con partita iva, ma anche tirocinanti, stagisti, collaboratori anche se occasionali, liberi professionisti).
Gli unici esclusi dall'obbligo di presentare il green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro saranno i soggetti esentati dalla vaccinazione a fronte della presentazione di idonea certificazione medica, rilasciata sulla base dei criteri definiti dal Ministero della Salute. 
c) L’obbligo è in vigore, al momento attuale, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. 
Il controllo e‌ a carico dei datori di lavoro che, entro il 15 ottobre, dovranno definire le modalita‌ operative del controllo, che potrà anche essere effettuato a campione.

Con atto formale (scritto) il datore di lavoro dovrà individuare: i) i soggetti incaricati a effettuare i controlli; ii) i luoghi aziendali dove verranno svolti i controlli (e‌ preferibile, se possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro); ii) i periodi temporali in cui verranno effettuati i controlli (si consiglia all’inizio del turno o all’ingresso in azienda). 
d) Il datore di lavoro, laddove ritenga di delegare il controllo, e‌ tenuto entro il 15 di ottobre a nominare i delegati, i quali dovranno essere formati in modo specifico per tutto quello che attiene alla modalita‌ di verifica nonché autorizzati al trattamento dei dati raccolti (si veda in proposito all.1 modello nomina delegati). 
Quindi il delegato deve essere formato sulle modalita‌ di controllo (tramite l'applicazione “VerificaC19” e da device aziendale) ed essere formalmente delegato con atto di nomina da parte del titolare. 
Non è possibile la conservazione dei dati raccolti. In proposito, occorre evidenziare che gli addetti aziendali al controllo del green pass dovranno verificare le certificazioni verdi Covid-19 ed anche accertare le violazioni agli obblighi di possedere ed esibire la certificazione stessa ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro. Particolare attenzione andrà pertanto prestata nella fase di accertamento della violazione, posto che tale attività comporta la fissazione in un documento del fatto da cui derivano conseguenze giuridicamente rilevanti. 
I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi devono essere nominati con atto formale che prescrive i limiti e le istruzioni relative al trattamento dei dati personali, come previsto dall’articolo 29 del GDPR.
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2021-09-26 11:23:43 Circolare AdE n. 11/E del 22/9/2021.pdf

L'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni in merito allo stralcio dei debiti fino ad € 5.000,00.
In particolare, precisa quali debiti possono essere annullati, quali contribuenti possono beneficiare della misura e le tempistiche.
Entro il 31.10.2021 saranno stralciati in automatico tutti i debiti che, al 23.3.2021, hanno un importo residuo fino a 5mila euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Il limite di 5mila euro (inclusi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) va calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi. Possono accedere allo Stralcio le persone fisiche (modello 730 e Redditi 2020) che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30mila euro e gli enti (Società di capitali, Società di persone ed Enti non commerciali) che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.
35 views08:23
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