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Circolare green pass - estratta dalla newsletter del nostro studio

Oggetto: certificazione verde COVID-19 (cd. “green pass”) in ambito lavorativo privato.

Gentili Clienti, 
e‌ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 il decreto-legge n. 127/2021 avente ad oggetto “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Tale decreto ha introdotto l'obbligo del green pass dal 15 ottobre 2021 a tutto il mondo del lavoro e riguarda tutti i lavoratori - compresi titolari, soci, amministratori, somministrati - che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione (tirocini/stage), di volontariato nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni ed i collaboratori non dipendenti. 
Fermo restando che sono stati annunciati chiarimenti da parte delle Autorità competenti si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni operative per adempiere alle prescrizioni del richiamato decreto legge ed evitare di incorrere nelle relative sanzioni.
a) Il green pass (ovvero: certificazione verde Covid-19) e‌ un documento cartaceo o elettronico in grado di attestare che il possessore, alternativamente: i) sia stato vaccinato per il Covid-19; ii) sia negativo a test antigenico rapido eseguito nelle ultime 48 ore o a test molecolare eseguito nelle ultime 72 ore; iii) sia guarito dal Covid-19 negli ultimi sei mesi. 
b) Deve esserne in possesso chiunque svolga un'attivita‌ lavorativa, anche sulla base di contratti esterni (ad esempio collaboratori con partita iva, ma anche tirocinanti, stagisti, collaboratori anche se occasionali, liberi professionisti).
Gli unici esclusi dall'obbligo di presentare il green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro saranno i soggetti esentati dalla vaccinazione a fronte della presentazione di idonea certificazione medica, rilasciata sulla base dei criteri definiti dal Ministero della Salute. 
c) L’obbligo è in vigore, al momento attuale, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. 
Il controllo e‌ a carico dei datori di lavoro che, entro il 15 ottobre, dovranno definire le modalita‌ operative del controllo, che potrà anche essere effettuato a campione.

Con atto formale (scritto) il datore di lavoro dovrà individuare: i) i soggetti incaricati a effettuare i controlli; ii) i luoghi aziendali dove verranno svolti i controlli (e‌ preferibile, se possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro); ii) i periodi temporali in cui verranno effettuati i controlli (si consiglia all’inizio del turno o all’ingresso in azienda). 
d) Il datore di lavoro, laddove ritenga di delegare il controllo, e‌ tenuto entro il 15 di ottobre a nominare i delegati, i quali dovranno essere formati in modo specifico per tutto quello che attiene alla modalita‌ di verifica nonché autorizzati al trattamento dei dati raccolti (si veda in proposito all.1 modello nomina delegati). 
Quindi il delegato deve essere formato sulle modalita‌ di controllo (tramite l'applicazione “VerificaC19” e da device aziendale) ed essere formalmente delegato con atto di nomina da parte del titolare. 
Non è possibile la conservazione dei dati raccolti. In proposito, occorre evidenziare che gli addetti aziendali al controllo del green pass dovranno verificare le certificazioni verdi Covid-19 ed anche accertare le violazioni agli obblighi di possedere ed esibire la certificazione stessa ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro. Particolare attenzione andrà pertanto prestata nella fase di accertamento della violazione, posto che tale attività comporta la fissazione in un documento del fatto da cui derivano conseguenze giuridicamente rilevanti. 
I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi devono essere nominati con atto formale che prescrive i limiti e le istruzioni relative al trattamento dei dati personali, come previsto dall’articolo 29 del GDPR.