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Il Sole 24 Ore - 27/01/2021

Necessario presentare un’istanza di dilazione per i debiti residui

Di Luigi Lovecchio

I soggetti decaduti a fine 2019 da una qualsiasi delle tre edizioni della rottamazione degli affidamenti, che avessero dilazioni pregresse scadute, possono presentare richiesta di un nuovo piano di rientro, senza dover a tal fine pagare le quote pregresse.
La conferma arriva da agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader), in risposta ad uno dei quesiti formulati in vista di Telefisco 2021, che si terrà domani. Risulta così superata una delle prime Faq pubblicate sul sito dell’Ader e non più riproposta negli aggiornamenti successivi.
Per effetto dell’articolo 13-decies del Dl 137/2020, i soggetti che all’8 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Dl 18/2020) erano incorsi in rateazioni decadute possono accedere a una nuova dilazione del debito residuo, senza prima pagare le rate scadute. Tanto, in espressa deroga alla disposizione a regime, di cui all’articolo 19 del Dpr 602/1973. Allo scopo, occorre proporre istanza entro la fine di quest’anno.
La medesima previsione dell’articolo 13-decies, inoltre, ha esteso ai debitori decaduti dalle prime due edizioni della rottamazione degli affidamenti l’agevolazione già riconosciuta a chi ha abbandonato la rottamazione ter. Pertanto, nei riguardi di tutti i soggetti che, alla fine del 2019, erano “usciti” da una qualsiasi delle suddette procedure di sanatoria, è consentito di dilazionare nuovamente il debito residuo. Anche in questo caso, si tratta di una precisa eccezione alla regola delle normative del condono. Peraltro, allo scopo, non è neppure prescritto un termine per la proposizione dell’istanza. È tuttavia evidente che vi è convenienza a farlo comunque entro fine anno, per beneficiare dell’allungamento a 10 rate non pagate della clausola di decadenza dal beneficio del termine.
Nelle prime Faq dell’Ader, era precisato che se il debitore era decaduto da un precedente piano di rientro alla data di trasmissione della domanda di condono, per poter fruire della nuova dilazione occorreva versare in anticipo le quote scadute. Ciò, come detto, in applicazione delle regole a regime dell’ articolo 19 del Dpr 602/1973. Questa precisione è stata tuttavia rimossa dopo l’emanazione dell’articolo 13-decies del Dl 137/2020.
Con la risposta a uno dei quesiti di Telefisco, agenzia delle Entrate - Riscossione conferma che anche i soggetti decaduti dalle rottamazioni possono fare domanda di rateazione del debito residuo senza preoccuparsi di saldare previamente le rate scadute.
Resta inteso che la decadenza dalla rottamazione ha comportato la reviviscenza del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora.
Può essere utile ricordare che le domande di rateazione presentate entro la fine dell’anno godono di una ulteriore agevolazione. Questa consiste nella elevazione da 60mila a 100mila euro del limite di debito oltre il quale occorre comprovare lo stato di difficoltà.
Ne consegue ancora che, rispettando i suddetti limiti quantitativi (100mila euro) e temporali (31 dicembre 2021), il debitore può scegliere liberamente il numero delle rate mensili del piano, entro il tetto massimo di 72 rate.
Se invece si vuole chiedere la maxi rateazione a 10 anni, occorre sempre allegare la documentazione afferente l’Isee, se persona fisica, o l’indice di liquidità, se impresa in contabilità ordinaria, a prescindere dall’ammontare del debito.
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