Get Mystery Box with random crypto!

🌍 Esteri Lega 💚 (account non ufficiale)

Logo del canale telegramma esteri - 🌍 Esteri Lega 💚 (account non ufficiale) E
Logo del canale telegramma esteri - 🌍 Esteri Lega 💚 (account non ufficiale)
Indirizzo del canale: @esteri
Categorie: Uncategorized
Lingua: Italiano
Abbonati: 615
Descrizione dal canale

Notizie e commenti sui temi della politica estera italiana da leghista con uso di mondo 🌐

Ratings & Reviews

3.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

1

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

0


Gli ultimi messaggi 5

2022-08-01 00:37:24 Invio e-mail Calendario-politiche-2022-25-09.pdf
82 views21:37
Aprire / Come
2022-08-01 00:32:58 Invio e-mail ISTRUZIONI-elezioni-politiche-2022-3.pdf
83 views21:32
Aprire / Come
2022-07-31 21:42:40 SERBIA: VUCIC CONDANNA DECISIONE KOSOVO SU DOCUMENTI EMESSI DA BELGRADO

Belgrado, 31 lug - (Nova) - La polizia del Kosovo avviera'  un'operazione nel nord a mezzanotte e iniziera' a vietare  l'ingresso ai cittadini con documenti di identita'  rilasciati dalla Serbia. Lo ha affermato oggi il presidente  serbo Aleksandar Vucic. "Hanno schierato in anticipo le loro  unita' con 21 tonnellate di carburante e tutto il resto ai  valichi amministrativi di Jarinje e Brnjak con l'intenzione  di fermare tutti coloro che hanno documenti personali serbi.  Allo stesso tempo, ci sara' il lancio di un'operazione che  iniziera' oggi a mezzanotte", ha detto Vucic in un discorso  rivolto ai cittadini. La Serbia, "non si e' mai trovata in  una situazione piu' complicata e difficile". Il presidente  serbo ha esortato le autorita' del Kosovo a "tornare in se'"  e i serbi in Kosovo a evitare di cedere alle provocazioni o  di fare qualsiasi cosa che possa portare a un conflitto. Ha  sottolineato, tuttavia, che se si verificasse davvero un  conflitto, la Serbia ne uscira' vittoriosa. (Seb)  NNNN
98 views18:42
Aprire / Come
2022-07-31 21:16:39 PETROLIO: FT, UE E GB FRENANO SU STOP ASSICURAZIONI NAVI RUSSE  =

(AGI) - Roma, 31 lug. - "I governi europei hanno allentato i  piani per bloccare le vendite del petrolio russo frenando i  piani per escludere la Russia dalla copertura assicurativa  marittima dei Lloyd": lo riferisce il Financial Times in un  articolo in cui spiega che Ue e Gran Bretagna hanno preferito  permettere "la consegna di alcune fornitire per evitare  l'ulteriore impennata dei prezzi del greggio che sarebbe stata  causata da un blocco totale delle forniture via mare".  Il quotidiano della City ricorda che "due mesi fa l'Unione  europea aveva annunciato un bando globale dalle assicurazioni  marittime per le navi che trasportano il petrolio russo,  aspettandosi un'azione cordinata con il governo britannico".  "Tuttavia Londra deve ancora introdurre una simile restrizione e  la partecipazione della Gran Breagna e' cruciale per l'efficacia  di queste restrizioni", viene spiegato.   "Una proibizione congiunta Ue-Gran Betagna delle assicurazioni  marittime costituerebbe la misura restrittiva piu' dura  introdottaa fino questo momento sul petrolio russo", ricorda il  Ft, sottolineando che "fonti Usa hanno espresso preoccupazione  che un simile bando globale avrebbe effetti immediati sui prezzi  spingendo milioni di barili di greggio e prodotti petroliferi  russi fuori dal mercato". "Va precisato tuttavia, il divieto  introdtto dalle ultime sanzioni britanniche approvate dal  Parlamento a luglio riguarda soltanto l'assicurazione delle navi  che portano petrolio russo alla Gran Bretagna e solo a partire  dal 31 dicembre", ricorda il Ft. (AGI)Mau/Sar
89 views18:16
Aprire / Come
2022-07-31 21:14:56 MONTENEGRO-SPAGNA: SANCHEZ A PODGORICA, SOSTEGNO AL PAESE NEL PERCORSO DI ADESIONE ALL'UE

Podgorica, 31 lug - (Nova) - Il presidente del governo  spagnolo, Pedro Sa'nchez, ha espresso sostegno al Montenegro  nel  processo di adesione del Paese all'Unione europea,  lodando "il fermo impegno e gli sforzi in tal senso" del  governo di Podgorica. In visita in Montenegro, Sanchez ha  incontrato l'omologo Dritan Abazovic. Parlando a seguito del  bilaterale, il premier spagnolo ha indicato il Paese come un  grande esempio di integrazione per i Balcani occidentali,  purche' si impegni nelle riforme europee. "Ci impegniamo per  l'europeismo. Non lasciamo passare inosservate le  conseguenze della guerra in Ucraina, poiche' anche in Spagna  subiamo il danno giorno dopo giorno. Per questo voglio  sottolineare il valore dell'allineamento del Montenegro con  l'Ue", ha detto Sanchez. Il capo del governo iberico ha poi  ricordato come l'adesione della Spagna all'Ue nel 1986 "ha  rappresentato un grande passo di modernizzazione", qualcosa  che e' possibile condividere con il Montenegro e con il  resto dei paesi dei Balcani occidentali. "Molte delle  risposte alle incertezze risiedono nell'unita' di azione dei  Paesi che si sentono europei e in questa situazione, la  posizione del Montenegro e' imbattibile per andare avanti  rapidamente", ha aggiunto. (Seb)  NNNN
73 views18:14
Aprire / Come
2022-07-31 21:14:30 RUSSIA: DOTTRINA NAVALE IDENTIFICA INTERESSI NAZIONALI IN TUTTI GLI OCEANI GLOBALI E MAR CASPIO

Mosca, 31 lug - (Nova) - Gli interessi nazionali della  Russia come grande potenza marittima si estendono agli  oceani globali e al Mar Caspio. Questo quanto si legge nella  dottrina navale russa approvata oggi dal presidente russo  Vladimir Putin. Gli interessi marittimi della Russia  "coprono tutte le acque territoriali e interne, il  sottosuolo e lo spazio aereo sovrastante, la zona economica  esclusiva, la piattaforma continentale oltre la zona, il  Mare di Okhotsk e il Mar Caspio", secondo la dottrina. Un  significato speciale e' attribuito al Mare Artico e alla  cosiddetta rotta del Mare del Nord, nonche' dalla Russia  occidentale a est. La dottrina da' inoltre la priorita' alla  costruzione di navi portaerei nell'industria cantieristica  russa. Il documento identifica infine le pandemie come una  dinamica "improvvisa e difficile da prevedere" e un nuovo  tipo di rischio per la sicurezza marittima. (Rum) 
71 views18:14
Aprire / Come
2022-07-31 18:54:49 V. La Corte ritiene, infine, che sia stato violato anche il diritto del ricorrente a un ricorso effettivo. Più precisamente, premesso che l’effettività del rimedio non implica necessariamente che quel rimedio debba condurre ad un esito positivo per chi agisce in giudizio (§ 194) e che, anche se un rimedio può essere di per sé non pienamente conforme ai requisiti imposti dall’articolo 13 della Convenzione, esso può risultare effettivo se esperito in combinazione con altri rimedi interni (cfr., ex multis, Corte eur. diritti dell’uomo, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, cit., § 197), la Corte rileva come nel caso di specie il ricorrente non disponesse di alcun rimedio interno per poter far valere il proprio trattamento inumano e degradante né di un provvedimento – medico, giudiziario o amministrativo – avverso il quale poter ricorrere per far valere la propria minore età.  
80 views15:54
Aprire / Come
2022-07-31 18:54:49 Corte eur. diritti dell’uomo, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, ric. 30696/09, § 262, www.hudoc.echr.coe.int).

La Corte evidenzia, inoltre, l’importanza della correttezza della procedura di accertamento dell’età dell’individuo, giacché «se un minore è erroneamente identificato come un adulto, potrebbero essere intraprese gravi misure a violazione dei suoi diritti fondamentali» (§ 125). Per questo motivo, la presunzione della minore età costituisce presupposto del diritto al rispetto della vita privata di uno straniero che dichiari di essere un minore non accompagnato (§ 45).  Nel caso di specie, la Corte ritiene che tale presunzione non sia stata rispettata dal Governo italiano, a maggior ragione ove si consideri l’assenza di un unanime consenso nella letteratura scientifica circa l’attendibilità degli esami ossei (oltretutto dannosi per la salute a causa dell’emissione di radiazioni ionizzanti, come denunciato dal report EASO citato al § 34).

In dottrina, per un esempio delle drastiche conseguenze che l’erroneo accertamento dell’età può avere sul minore, cfr. K. Parrot, Carte Blanche. L'État contre les étrangers, Paris, 2019, p. 130 ss., che, con particolare riferimento all’ordinamento francese, riporta, documentandoli ampiamente, numerosi casi in cui alcuni migranti, dopo essere stati sottoposti ad esami medici (anche ginecologici) particolarmente invasivi, siano stati accusati e condannati per i délits de faux d’usage (uso di documenti falsi) e tentata escroquerie à l’aide sociale (tentata truffa ai danni dello Stato, commessa al fine di beneficiare della protezione sociale), per poi essere rimessi in libertà quando, ormai diventati maggiorenni, l’ambasciata del Paese di provenienza aveva confermato la veridicità delle loro dichiarazioni.

IV. In sede di esame della violazione dell’articolo 3 della Convenzione, i giudici richiamano Corte eur. diritti dell'uomo, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Svizzera, ric. 29217/12, Foro it., Rep. 2015, voce Diritti politici e civili, n. 220, secondo cui le condizioni di accoglienza dei minori richiedenti asilo dovrebbero essere adeguate alla loro età in modo tale da impedire l’insorgere di eventuali stati d’ansia e stress. Inoltre, ricorda il carattere assoluto e inderogabile del divieto di tortura o trattamenti inumani o degradanti posto dall’articolo 3 della Convenzione (cfr., ex multis, Corte eur. diritti dell’uomo, 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito, ric. 14038/88, Foro it., Rep. 1990, voce Diritti politici e civili, n. 59) la cui violazione da parte di vari Stati del Consiglio d’Europa è stata tuttavia constatata più volte dai giudici di Strasburgo, anche in materia di trattamento dei minori stranieri (a tal proposito, la sentenza richiama, fra le altre, Corte eur. diritti dell’uomo, 31 marzo 2022, N.B. e altri c. Francia, ric. 49775/2020, www.hudoc.echr.coe.int, con nota di V. Romano, Inumano e degradante il trattenimento amministrativo di un minore straniero non accompagnato: la Corte di Strasburgo condanna nuovamente la Francia, in ForoNews, www.foroitaliano.it, 7 aprile 2022; 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia, ric. n. 16483/12, § 158-169, www.hudoc.echr.coe.int).  

In sede di applicazione dei principi in esame al caso di specie, la Corte ribadisce che, avuto riguardo al carattere assoluto della disposizione in esame, le difficoltà derivanti da un incremento dei flussi migratori non valgono ad esonerare gli Stati del Consiglio d’Europa – ivi compresi quelli di frontiera – dal garantire il rispetto di tale previsione normativa (cfr., ex multis, Corte eur. diritti dell’uomo, 25 gennaio 2018, J.R. e altri c. Grecia, ric. 22696/16, § 137, www.hudoc.echr.coe.int; 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia, cit., § 184; 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ric. 27765/09, § 122, Foro it., 2012, IV, 269).
78 views15:54
Aprire / Come
2022-07-31 18:54:48 cure, soltanto su un medico durante il giorno e su un’infermiera negli orari notturni e nei giorni festivi.

 

III. Prima di articolare nel merito il giudizio di condanna dello Stato italiano, la Corte ricostruisce minuziosamente il quadro legislativo e giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, rilevante in materia di protezione del minore straniero non accompagnato (§§ 45-94), richiamando altresì quelle fonti che, ancorché non vincolanti, contribuiscono a conferire al parametro del “best interest of the child” carattere prevalente sull’eventuale status di migrante irregolare: si pensi, ad esempio, alla raccomandazione n. 1985 (2011) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (intitolata «Undocumented migrant children in an irregular situation: a real cause of concern») che  afferma che «un bambino è, prima di tutto ed esclusivamente, un bambino» e che tale circostanza, «unitamente all’esigenza di prendere in considerazione il superiore interesse del minore, dovrebbe essere il punto di partenza di ogni discussione intorno ad un minore privo di regolare permesso di soggiorno» (§ 66).

Questa e altre fonti – inter alia, la Risoluzione n. 2136 (2016) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (secondo cui gli accertamenti medici dovrebbero essere svolti soltanto in caso di seri dubbi sulla minore età e, in ogni caso, nel pieno rispetto della dignità e integrità dell’individuo) e il Report GRETA 2016 (29) secondo cui, in caso di esito dubbio, dovrebbe sempre presumersi la minore età – consentono alla Corte di ritenere sussistente all’epoca dei fatti un consenso generale tra i vari Stati del Consiglio d’Europa sulla peculiare protezione da accordare al minore straniero non accompagnato (§ 141), a nulla rilevando la circostanza che il quadro legislativo italiano fosse costituito in quegli anni esclusivamente dal testo originario dei decreti legislativi n. 25 del 20 gennaio 2008 (di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e n. 142 del 18 agosto 2015 (di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), non ancora modificato dalla legge n. 47 del 2017, che avrebbe introdotto ulteriori disposizioni a tutela del minore straniero non accompagnato.

Tanto premesso, i giudici di Strasburgo si soffermano sul concetto di vita privata ex art. 8 della Convenzione, richiamando la pregressa giurisprudenza che vi conferisce un ambito di applicazione molto esteso e idoneo ad offrire copertura all’integrità tanto fisica quanto psichica dell’individuo (Corte eur. diritti dell’uomo, 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito, ric. 2346/02, Foro it., II, 2003, 57) e a molteplici aspetti della personalità, quali ad esempio l’identità di genere, l’orientamento sessuale o, ancora, il diritto all’immagine (Corte eur. diritti dell’uomo, 4 dicembre 2008, S. e Marper c. Regno Unito, ric. 30562/04 e ric. 30566/04, § 66, www.hudoc.echr.coe.int), nonché al diritto allo sviluppo personale e a stabilire e coltivare relazioni con altri esseri umani (cfr., ex multis, Corte eur. diritti dell’uomo, 6 novembre 2018, Milićević c. Montenegro, ric. 27821/16, § 54, www.hudoc.echr.coe.int): diritti ai quali corrisponde un vero e proprio obbligo positivo in capo agli Stati di assicurarne il pieno ed effettivo godimento, a maggior ragione quando sono in gioco i diritti fondamentali di un individuo particolarmente vulnerabile, come il minore straniero non assistito dai propri genitori (§ 123).

Analogamente, sussiste in capo agli Stati un vero e proprio obbligo di esaminare, quanto più prontamente possibile, la richiesta di protezione internazionale avanzata dal minore non accompagnato in modo tale da rendere quanto più breve possibile la situazione di insicurezza nella quale costui versa (cfr., ex multis,
73 views15:54
Aprire / Come