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Corte eur. diritti dell’uomo, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgi | 🌍 Esteri Lega 💚 (account non ufficiale)

Corte eur. diritti dell’uomo, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, ric. 30696/09, § 262, www.hudoc.echr.coe.int).

La Corte evidenzia, inoltre, l’importanza della correttezza della procedura di accertamento dell’età dell’individuo, giacché «se un minore è erroneamente identificato come un adulto, potrebbero essere intraprese gravi misure a violazione dei suoi diritti fondamentali» (§ 125). Per questo motivo, la presunzione della minore età costituisce presupposto del diritto al rispetto della vita privata di uno straniero che dichiari di essere un minore non accompagnato (§ 45).  Nel caso di specie, la Corte ritiene che tale presunzione non sia stata rispettata dal Governo italiano, a maggior ragione ove si consideri l’assenza di un unanime consenso nella letteratura scientifica circa l’attendibilità degli esami ossei (oltretutto dannosi per la salute a causa dell’emissione di radiazioni ionizzanti, come denunciato dal report EASO citato al § 34).

In dottrina, per un esempio delle drastiche conseguenze che l’erroneo accertamento dell’età può avere sul minore, cfr. K. Parrot, Carte Blanche. L'État contre les étrangers, Paris, 2019, p. 130 ss., che, con particolare riferimento all’ordinamento francese, riporta, documentandoli ampiamente, numerosi casi in cui alcuni migranti, dopo essere stati sottoposti ad esami medici (anche ginecologici) particolarmente invasivi, siano stati accusati e condannati per i délits de faux d’usage (uso di documenti falsi) e tentata escroquerie à l’aide sociale (tentata truffa ai danni dello Stato, commessa al fine di beneficiare della protezione sociale), per poi essere rimessi in libertà quando, ormai diventati maggiorenni, l’ambasciata del Paese di provenienza aveva confermato la veridicità delle loro dichiarazioni.

IV. In sede di esame della violazione dell’articolo 3 della Convenzione, i giudici richiamano Corte eur. diritti dell'uomo, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Svizzera, ric. 29217/12, Foro it., Rep. 2015, voce Diritti politici e civili, n. 220, secondo cui le condizioni di accoglienza dei minori richiedenti asilo dovrebbero essere adeguate alla loro età in modo tale da impedire l’insorgere di eventuali stati d’ansia e stress. Inoltre, ricorda il carattere assoluto e inderogabile del divieto di tortura o trattamenti inumani o degradanti posto dall’articolo 3 della Convenzione (cfr., ex multis, Corte eur. diritti dell’uomo, 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito, ric. 14038/88, Foro it., Rep. 1990, voce Diritti politici e civili, n. 59) la cui violazione da parte di vari Stati del Consiglio d’Europa è stata tuttavia constatata più volte dai giudici di Strasburgo, anche in materia di trattamento dei minori stranieri (a tal proposito, la sentenza richiama, fra le altre, Corte eur. diritti dell’uomo, 31 marzo 2022, N.B. e altri c. Francia, ric. 49775/2020, www.hudoc.echr.coe.int, con nota di V. Romano, Inumano e degradante il trattenimento amministrativo di un minore straniero non accompagnato: la Corte di Strasburgo condanna nuovamente la Francia, in ForoNews, www.foroitaliano.it, 7 aprile 2022; 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia, ric. n. 16483/12, § 158-169, www.hudoc.echr.coe.int).  

In sede di applicazione dei principi in esame al caso di specie, la Corte ribadisce che, avuto riguardo al carattere assoluto della disposizione in esame, le difficoltà derivanti da un incremento dei flussi migratori non valgono ad esonerare gli Stati del Consiglio d’Europa – ivi compresi quelli di frontiera – dal garantire il rispetto di tale previsione normativa (cfr., ex multis, Corte eur. diritti dell’uomo, 25 gennaio 2018, J.R. e altri c. Grecia, ric. 22696/16, § 137, www.hudoc.echr.coe.int; 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia, cit., § 184; 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ric. 27765/09, § 122, Foro it., 2012, IV, 269).