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cure, soltanto su un medico durante il giorno e su un’infermie | 🌍 Esteri Lega 💚 (account non ufficiale)

cure, soltanto su un medico durante il giorno e su un’infermiera negli orari notturni e nei giorni festivi.

 

III. Prima di articolare nel merito il giudizio di condanna dello Stato italiano, la Corte ricostruisce minuziosamente il quadro legislativo e giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, rilevante in materia di protezione del minore straniero non accompagnato (§§ 45-94), richiamando altresì quelle fonti che, ancorché non vincolanti, contribuiscono a conferire al parametro del “best interest of the child” carattere prevalente sull’eventuale status di migrante irregolare: si pensi, ad esempio, alla raccomandazione n. 1985 (2011) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (intitolata «Undocumented migrant children in an irregular situation: a real cause of concern») che  afferma che «un bambino è, prima di tutto ed esclusivamente, un bambino» e che tale circostanza, «unitamente all’esigenza di prendere in considerazione il superiore interesse del minore, dovrebbe essere il punto di partenza di ogni discussione intorno ad un minore privo di regolare permesso di soggiorno» (§ 66).

Questa e altre fonti – inter alia, la Risoluzione n. 2136 (2016) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (secondo cui gli accertamenti medici dovrebbero essere svolti soltanto in caso di seri dubbi sulla minore età e, in ogni caso, nel pieno rispetto della dignità e integrità dell’individuo) e il Report GRETA 2016 (29) secondo cui, in caso di esito dubbio, dovrebbe sempre presumersi la minore età – consentono alla Corte di ritenere sussistente all’epoca dei fatti un consenso generale tra i vari Stati del Consiglio d’Europa sulla peculiare protezione da accordare al minore straniero non accompagnato (§ 141), a nulla rilevando la circostanza che il quadro legislativo italiano fosse costituito in quegli anni esclusivamente dal testo originario dei decreti legislativi n. 25 del 20 gennaio 2008 (di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e n. 142 del 18 agosto 2015 (di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), non ancora modificato dalla legge n. 47 del 2017, che avrebbe introdotto ulteriori disposizioni a tutela del minore straniero non accompagnato.

Tanto premesso, i giudici di Strasburgo si soffermano sul concetto di vita privata ex art. 8 della Convenzione, richiamando la pregressa giurisprudenza che vi conferisce un ambito di applicazione molto esteso e idoneo ad offrire copertura all’integrità tanto fisica quanto psichica dell’individuo (Corte eur. diritti dell’uomo, 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito, ric. 2346/02, Foro it., II, 2003, 57) e a molteplici aspetti della personalità, quali ad esempio l’identità di genere, l’orientamento sessuale o, ancora, il diritto all’immagine (Corte eur. diritti dell’uomo, 4 dicembre 2008, S. e Marper c. Regno Unito, ric. 30562/04 e ric. 30566/04, § 66, www.hudoc.echr.coe.int), nonché al diritto allo sviluppo personale e a stabilire e coltivare relazioni con altri esseri umani (cfr., ex multis, Corte eur. diritti dell’uomo, 6 novembre 2018, Milićević c. Montenegro, ric. 27821/16, § 54, www.hudoc.echr.coe.int): diritti ai quali corrisponde un vero e proprio obbligo positivo in capo agli Stati di assicurarne il pieno ed effettivo godimento, a maggior ragione quando sono in gioco i diritti fondamentali di un individuo particolarmente vulnerabile, come il minore straniero non assistito dai propri genitori (§ 123).

Analogamente, sussiste in capo agli Stati un vero e proprio obbligo di esaminare, quanto più prontamente possibile, la richiesta di protezione internazionale avanzata dal minore non accompagnato in modo tale da rendere quanto più breve possibile la situazione di insicurezza nella quale costui versa (cfr., ex multis,