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Incompatibile con gli articoli 3, 8 e 13 della Cedu il colloca | 🌍 Esteri Lega 💚 (account non ufficiale)

Incompatibile con gli articoli 3, 8 e 13 della Cedu il collocamento di un minore straniero non accompagnato in un centro per adulti: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia. - Corte europea dei diritti dell’uomo; I sezione; sentenza 21 luglio 2022; Darboe e Camara c. Italia; Pres. Marko Bošnjak - I. Con la pronuncia in rassegna la Corte di Strasburgo aggiunge un ulteriore tassello nel percorso di tutela convenzionale dei diritti fondamentali del minore straniero non accompagnato.

Il caso di specie concerneva il collocamento di due minori stranieri richiedenti asilo, sbarcati in Sicilia nel 2016, nel centro di accoglienza per adulti a Cona (Venezia). L’esame della Corte si concentra, in particolare, soltanto sulla situazione di uno dei due ricorrenti, avendo l’altro minore perso, nel corso del giudizio, contatto con il legale rappresentante che aveva introdotto il ricorso (ipotesi, questa, che – come chiarito, ex multis, da Corte eur. diritti dell’uomo, 13 febbraio 2020, N.D. e N.T. c. Spagna, ric. 8675/15, §73, www.hudoc.echr.coe.int – implica la cancellazione del ricorso dal ruolo ai sensi dell’articolo 37 § 1 lett. a) della Convenzione, giacché da tale circostanza si desumerebbe il venir meno dell’interesse al ricorso; in senso conforme, cfr. Corte eur. diritti dell’uomo, 17 novembre 2016, V.M. e altri c. Belgio, ric. 60125/11, § 35, www.hudoc.echr.coe.int e 21 ottobre 2014, Sharifi e altri c. Italia e Grecia, ric. 16643/09, § 124, www.hudoc.echr.coe.int, che evidenziano come la persistenza del contatto tra il ricorrente e il legale rappresentante nel corso del giudizio sia fondamentale non solo per consentire all’organo giudicante una più approfondita conoscenza della situazione individuale del ricorrente, ma anche per confermare la persistenza dell’interesse ad agire in giudizio).

 

II. Il ricorrente, la cui posizione viene valutata nel merito dalla Corte, era approdato sulle coste siciliane il 29 giugno 2016 a bordo di un mezzo di fortuna. Poco dopo lo sbarco, aveva dichiarato di essere minorenne e di voler richiedere la protezione internazionale, richiesta cui tuttavia non faceva seguito il conferimento delle informazioni necessarie all’avvio della relativa procedura.

Dopo una provvisoria accoglienza in un centro per minori stranieri non accompagnati, il ricorrente veniva trasferito nel centro di Cona, destinato ai soli adulti.

La minore età, in un primo momento confermata dalla data di nascita indicata nella tessera sanitaria fornita al momento dell’ingresso nel centro, veniva ritenuta non veritiera dopo che, su richiesta del prefetto, un medico della competente autorità sanitaria locale eseguiva un accertamento radiologico del radio distale sinistro e della mano, secondo il metodo di Greulich e Pyle.

Il ricorrente eccepiva la mancata prestazione del consenso a tale accertamento medico, integrante pertanto, a suo avviso, un’indebita ingerenza nella propria sfera psichica e fisica, in violazione dell’articolo 8 della Convenzione. All’esito della procedura, il minore non riceveva alcun referto medico né un provvedimento giudiziario o amministrativo che contestasse l’età da lui dichiarata e avverso il quale poter ricorrere nel pieno ed effettivo esercizio del diritto di cui all’articolo 13 della Convenzione.

Oltre ad essere privato delle misure di sostegno e protezione adatte alla sua minore età, il ricorrente era stato costretto a vivere per ben quattro mesi (fino a quando la Corte non ne aveva ordinato, ai sensi dell’articolo 39 del regolamento di procedura, il trasferimento in un centro per minori stranieri non accompagnati) in condizioni inumane e degradanti: come documentato dalle numerose foto prodotte in giudizio e come confermato da un report dell’Associazione Giuristi Democratici, i dormitori del centro di Cona erano sovraffollati al punto che non vi era spazio per muoversi tra i letti a castello; la lunghezza dei tavoli da mensa e il numero delle sedie non erano sufficienti per consentire una consumazione dignitosa dei pasti; le 1,256 persone ospitate nel centro potevano fare affidamento, per le