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RACCOLTA di documenti, procedure e moduli per la pacifica tutela dei propri diritti in casi di SOSPETTI ABUSI DI POTERE.

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2021-08-05 23:07:18 AUDIO URGENTE | Voragine nel Decreto Legge sul Green Pass: ecco l’articolo che lo rende nullo! #6

P.S. Seguite le indicazioni e chiamate i Carabinieri per denunciare chi ve lo chiederà

P.S.2 Vista l’importanza di questo audio, il servizio di informazione riprende tra circa 30 minuti


(A cura di Davide Zedda)

T.me/Davide_Zedda
1.2K views20:07
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2021-08-05 22:48:12 Il Green Pass è NULLO

Al DL 52/2021, art. 9 (legge sul green pass) è stato aggiunto un comma 9, il quale recita:
" Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954* *del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021”.
Pertanto, ai sensi del Regolamento UE 953/21, paragrafo 36 in particolare, il green pass previsto dal DL 52 è illegittimo per violazione della norma sovranazionale, richiamata nel decreto legge medesimo.
I ristoratori e chiunque sia chiamato a fare controlli deve semplicemente ignorare la norma italiana e nel caso di controlli deve fare riferimento all’art. 9 comma 9 DL 52/21 che rimanda al Regolamento UE 953/21, che vieta di fare discriminazioni di qualunque tipo.




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2021-08-04 21:50:27 Guarda "Avv. LINDA CORRIAS, conversazione con Red Ronnie" su YouTube


1.0K views18:50
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2021-08-04 10:51:43 https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/58223-falla-nel-d-l-23-luglio-2021-tiboni-mic-ecco-il-cavillo-che-annulla-l-obbligo-dal-green-pass-e-permette-l-accesso-a-bar-ristoranti-ecc?fbclid=IwAR2s4ICFgojJC90lBZQFoc_vw5oSY8bv2aooY9-SQ80DgFsAYABMYYn2aT8
2.0K views07:51
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2021-08-04 10:47:11 *I TAMPONI RAPIDI AUTORIZZATI*
Le certificazioni verdi COVID-19 sono quelle previste dall’art.9 c. 2 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87. I tamponi che sono previsti come facenti parte del cosiddetto green pass sono anche quelli cosiddetti rapidi che possono essere svolti anche nelle farmacie o da parte del medico di base.

Le linee guida comportamentali sopra indicate rappresentano una modalità di difesa, ma non ci si può limitare a tale attività. Il Green pass, sia italiano che europeo, devono essere aboliti perché violano, comunque entrambi, essenziali diritti di ciascuna persona come tali tutelati da normative internazionali. Sono già in corso le azioni legali contro la validità dei tamponi ed in corso di stesura e radicamento quelle contro i green pass. Per informazioni:

https://www.santalex.eu/cause-collettive

in particolare, in relazione al green pass:

https://santalex.eu/ricorso-vaccini-europeo: causa di revoca delle autorizzazioni al commercio dei vaccini e contro il certificato eu
- https://santalex.eu/causa-dl-green-pass opposizione al dl sul green pass.
L’adesione alla prima causa comporta automaticamente l’adesione gratuita anche a quella europea.
846 views07:47
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2021-08-04 10:32:39 *GREEN PASS COME OPPORSI*:

VADEMECUM CONCRETO OPERATIVO PER ESERCENTI E CLIENTI REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL DR.MARIANO AMICI
Il decreto legge n. 105/2021 ha forza di legge. Le norme ivi contenute sono, pertanto, immediatamente operative. Esse prevedono all’art. 3 l’accesso limitatamente alle attività al chiuso relative ai servizi di ristorazione, agli spettacoli, ai musei, alle piscine, alle sagre, alle fiere ai centri termali e centri culturali, alle sale da gioco, nonché ai concorsi pubblici, solo a chi sia stato vaccinato, anche con una sola dose, o a chi abbia effettuato un tampone, anche rapido, entro le 48 ore precedenti. L’entrata in vigore è prevista per il 5 agosto 2021. Tuttavia è essenziale evidenziare che il controllo della documentazione sulla vaccinazione o sul tampone viene delegato ai titolari o ai gestori delle strutture, che vi provvederanno con modalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 9 comma 10.

*INDICAZIONI PER I PROPRIETARI ED I GESTORI*
Non è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio che disciplina le modalità di verifica dei documenti, in sinergia con quanto previsto dal garante della privacy, per cui, allo stato, non è necessaria alcuna richiesta in tal senso per far accedere i clienti all’interno dei locali. I proprietari ed i gestori si devono astenere dall’effettuare questa richiesta perché, se richiedessero dati sensibili, potrebbero incorrere in denunce penali e risarcimenti danni in sede civile. Quando verrà approvato il protocollo di verifica delle cosiddette certificazioni verdi, vale a dire verrà emanato il DPCM, verrà effettuato un aggiornamento di questo vademecum, e sarà, ovviamente, immediatamente impugnato tale atto in sede di Tribunale Amministrativo.

*INDICAZIONI PER I CLIENTI*
Stante il fatto che non è stato approvato un protocollo per le modalità di verifica dei c.d. green pass, ciascuna persona ha diritto, ad oggi, e finchè non vi sarà approvazione del citato regolamento, di accedere in qualsiasi luogo senza esibire il certificato di vaccinazione o l’esito di un tampone. Qualora un gestore, a partire dal 5 agosto, in assenza di regolamento delle modalità di richiesta del green pass, dovesse, comunque, richiedere di esibirlo, occorre fargli presente che, ai sensi dell’art. 3 c. 1 n.4 della legge 105/2021, egli non ha tale facoltà. Il mainstream continua, infatti, erroneamente ad affermare che il green pass entrerebbe in vigore il 5 agosto, ma è solo l’astratta previsione che viene ad essere prevista da quella data, ma, nel concreto, nessuna norma limitativa è applicabile fino a quando non verrà emanato il decreto attuativo.

*L’ILLEGITTIMITÀ DEL GREEN PASS ITALIANO PERCHE’ CONTRARIO A QUELLO EUROPEO*
L’entrata in vigore del green pass italiano è prevista per il giorno 5 agosto, mentre il 12 agosto entrerà in vigore il green pass europeo previsto dal Regolamento UE n. 953/2021. Quest’ultimo, all’art. 10, restringe la facoltà di richiesta del green pass solo a favore delle autorità sanitarie e di quelle aeroportuali. Il governo italiano ha introdotto, pertanto, una norma che si discosta da quella europea, concretizzando una violazione di legge che potrà essere opponibile concretamente sia dai proprietari e gestori, sia dai clienti in caso di controlli. Bisognerà far verbalizzare che il DL n. 105/2021 è norma inapplicabile dal 12 agosto prevalendo su di essa l’art. 10 Reg.UE n. 953.

*IMPORTANTE AVVERTENZA SUGLI ESENTATI*
Sono esentati, ai sensi dell’art. 3 c.1 n. 3 del DL 105/2021, dal green pass, i soggetti esclusi per età della campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Anche questa circolare non è stata ancora emanata, per cui ciascuno può accedere a qualsivoglia locale od evento senza che possa essere verificato il green pass, in quanto può dichiarare di essere soggetto esente. Il titolare e/o il gestore deve far entrare.
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2021-07-27 23:31:53
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2021-07-27 15:24:20
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