2023-06-22 11:14:48
LA SCIENZA SMASCHERATA
Commento alla sentenza 27 aprile 2023 del Giudice militare di Napoli
Avv. Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi
Il Tribunale Militare di Napoli - giudice Dr. Andrea Cruciani - con sentenza del 27 aprile 2023 ha dichiarato il non luogo a procedere in ordine alla disobbedienza di un militare all'ordine del superiore di indossare la mascherina anti covid-19, adducendo motivazioni che offrono spunti di grande interesse anche per le vicende ordinarie e per il convivere sociale.
In assenza di una espressa norma di Legge, l'ordine amministrativo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie deve considerarsi
inesistente, sia esso impartito dal superiore gerarchico, sia esso impartito da un funzionario della p.a. o dal datore di lavoro, pubblico o privato.
Si tratta di materia riservata alla esclusiva competenza della Legge dello Stato.
Peraltro, la violazione dell'obbligo di indossare la mascherina, quand'anche legittimamente previsto a livello legale, non sarebbe punibile, né penalmente, né amministrativamente né disciplinarmente, posto che non vi è alcuna prova scientifica che l'uso del dispositivo riesca a prevenire il contagio dal virus Sars-Cov.2.
Unica certezza che abbiamo è quella di "
sapere di non sapere", e la violazione di un simile ordine sarebbe pertanto
inoffensiva.
Se la misura non è idonea allo scopo, la sua inosservanza "
non fa male a nessuno"; altrimenti è come dire di sanzionare chi viola il proverbico precetto di mangiare una
mela al giorno, mangiando invece una pera per levarsi
"il medico di torno".
Ma l'obbligo di indossare le mascherine non sarebbe nemmeno giustificato dal principio di
precauzione, che notoriamente deve applicarsi
al fine ed
allo scopo di una Legge, e
mai alla misura inidonea a raggiungere con un sufficiente grado di certezza lo scopo od il fine prefissato dalla Legge.
Infine l'ordine di indossare la mascherina, e dunque l'obbligo di tenere una prestazione personale e sottoporsi ad un trattamento sanitario, se impartito da fonti secondarie alla Legge, con la violenza o la minaccia di impedire l'accesso al lavoro, a luoghi di cura od a subordinare l'erogazione di servizi pubblici essenziali, costituisce un illecito penale per chi lo impartisce, che risponderà di violenza privata ex art. 610 c.p.
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