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DOCUMENTAZIONE PER LA GESTIONE LEGALE DELLE SITUAZIONI LEGATE ALL'INSTAURAZIONE DELLA DITTATURA NAZI SANITARIA
PER ESEMPIO PER EFFETTUARE LA DENUNCIA CONTRO L'IMPIEGO DEI TAMPONI

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2022-05-02 17:42:59 BREAKING- Nessuno può essere obbligato alla vaccinazione. Gli obblighi vaccinali non sono “proporzionati”: Corte Suprema indiana

https://www.eventiavversinews.it/breaking-nessuno-puo-essere-obbligato-alla-vaccinazione-gli-obblighi-vaccinali-non-sono-proporzionati-corte-suprema-indiana/
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2022-05-01 16:08:57 “Garanzia del vaccino pari a zero”. Il Tribunale di Padova demolisce l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari – IL TESTO INTEGRALE

https://www.eventiavversinews.it/garanzia-del-vaccino-pari-a-zero-il-tribunale-di-padova-demolisce-lobbligo-vaccinale-per-gli-operatori-sanitari-il-testo-integrale/
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2022-05-01 01:19:34
Obbligo vaccinale: sanitario Reintegrato con provvedimento d'urgenza ex 700 CPC https://scenarieconomici.it/?p=161605
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2022-04-30 23:28:45 PUBBLICATA IN GU L'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-30&atto.codiceRedazionale=22A02726&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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2022-04-29 22:02:58 SPERANZA USA I SUPERPOTERI!

Detto fatto. Con l’art. 3 il decreto-legge 24/2022 ha ampliato a dismisura il potere di ordinanza dell’indegno Ministro della Salute, Signor Speranza, e, nell’imminenza del venir meno delle restrizioni alla data del 30 aprile 2022, costui ne ha fatto pronto uso.

Con ordinanza del 28 aprile 2022, il Signor Speranza ha disposto l’obbligo di continuare ad utilizzare le mascherine FFP2 (quelle create per le polveri ed utilizzate normalmente da falegnami e carrozzieri) in tutti i mezzi di trasporto, compresi gli scuolabus poiché il Signor Speranza ci tiene a torturare i bambini sin da quando mettono piede fuori casa. Sono obbligatorie, inoltre, in tutti gli spettacoli e manifestazioni sportive o artistiche che si svolgono al chiuso: cinema, teatri, sale da concerto, eventi sportivi al chiuso con la partecipazione del pubblico ecc.
Le mascherine chirurgiche sono invece obbligatorie in tutte le strutture sanitarie, ivi comprese le RSA, le strutture residenziali ecc.


Per il resto l’ineffabile Ministro, non pago di averci subissato di regole inutili e controproducenti per più di due anni, raccomanda l’uso delle inutili mascherine in tutti i luoghi chiusi, pubblici o aperti al pubblico.

Poteva farlo?
Qui la questione si complica. Infatti, anche se l’art. 3 del DL 24/2022 prevede un esteso potere di ordinanza del Signor Speranza, gli atti amministrativi di questo genere non possono mai contrastare con la legge e men che meno con la costituzione. E qui casca il proverbiale asino. Infatti, l’art. 5 dello stesso decreto-legge 24/2022 prevede che l’obbligo di indossare le mascherine (FFP2 o chirurgiche a seconda dei casi) cessi il 30 aprile 2022. Anche nel suo delirio di onnipotenza il Ministro non può disporre in contrasto con la legge. L’ordinanza è in conflitto, poi, con l’art. 32 della Costituzione, che richiede una legge per imporre dei trattamenti sanitari come le mascherine o, se non fossero presidi sanitari, con l’art. 23 cost. che ugualmente esige una legge per imporre prestazioni personali o patrimoniali. Per non parlare dell’art. 3 della Carta di Nizza che fa dipendere qualsiasi trattamento sanitario dal consenso libero e informato della persona interessata.
Forse a qualcuno dell’ufficio legislativo del Signor Speranza deve essere venuto il dubbio. Infatti, l’ordinanza, se prevede l’obbligo, nulla dice delle sanzioni sicché staremo a vedere cosa inventeranno i solerti collaborazionisti del regime incaricati di far rispettare i deliri del Signor Speranza.

Ne parleremo prossimamente in un video...

IL PROVVEDIMENTO E' SCARICABILE DA QUI:
https://www.difendersiora.it/documenti/mascherine-dal-1-maggio
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2022-04-29 07:03:35 SULLA PROPOSTA DI REVISIONE COSTITUZIONALE CHE CHIEDE DI INSERIRE LO "STATO DI EMERGENZA" IN COSTITUZIONE.

La Costituzione italiana del 1948 non contempla lo Stato di emergenza. L'assenza della previsione non è frutto di una svista dei Padri costituenti ma una scelta precisa e consapevole volta ad evitare il pericolo di derive autoritarie a Costituzione invariata, così come era stato con la Costituzione di Weimar che aveva portato ai pieni poteri di Hitler.
Durante l'Assemblea costituente si discusse se far ricomprendere nell'art.78, che contempla la dichiarazione dello stato di guerra, anche una previsione generale di altri tipi di emergenza ma non si volle inserire questa clausola generale ritenendo che per le emergenze fosse sufficiente la previsione della decretazione di urgenza prevista dall'art.77 Cost.
I poteri di emergenza comportano di per sé una sovraesposizione dell'esecutivo ed è bene non prestare il fianco ad abusi: si facciano valere gli insegnamenti della storia così come i Padri costituenti ammonirono.

L'articolo 77 Cost. prevede che in casi di necessità ed urgenza il Governo possa legiferare al posto del Parlamento con atti emanati sotto propria responsabilità che però ricevono il CONTROLLO EX POST del Parlamento, chiamato a convertirli entro 60 giorni pena la loro decadenza. Con la decretazione d'urgenza il governo si sostituisce al Parlamento -organo deputato a legiferare in quanto rappresentativo di tutte le sensibilità politiche del Paese- ai fini di rendere le scelte veloci, immediate ed efficaci, ma non viene meno il sistema di equilibrio istitutuzuonale che caratterizza la forma di governo parlamentare.

La crisi sanitaria determinata dal virus Sars-Cov-2 è stata regolata dal Governo italiano tramite un doppio binario:
- i decreti legge, ma solo a carattere generale, laddove era invece questa la fonte deputata a restringere i diritti fondamentali, essendo fonte primaria;
- i d.p.cm., atti del Presidente del Consiglio, atti amministrativi, di rango sub costituzionale che per questo non avrebbero potuto coprire materie riservate alla legge, come la limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti.
I d.p.c.m. hanno trovato la loro legittimazione nei decreti legge (non nella Dichiarazione di emergenza), dottrina e giurisprudenza della Corte non hanno dubbi, ma nella misura in cui hanno violato le cd.riserve di legge dobbiamo certamente ritenerli illegittimi.
La crisi sanitaria avrebbe dovuto essere regolata certamente coi decreti legge, appositamente configurati dai Padri costituenti per gli eventi eccezionali (ma abusati dagli anni '90 in poi per la regolare legislazione).

La Dichiarazione di emergenza di cui abbiamo sentito parlare, emanata dal Governo Conte prima e dal Governo Draghi poi, dunque, non è stata richiamata in base alla Costituzione -che come detto non la prevede- ma in base al d.lgs. n.1/2018, il Codice della Protezione civile, una legge di rango subcostituzionale nata per fronteggiare le calamità naturali e che attribuisce il potere di ordinanza alle autorità di protezione civile, tra cui il presidente del Consiglio dei ministri, "in deroga alla legislazione vigente" e "nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico".
Nella misura in cui il Codice della protezione civile non contempla le crisi sanitarie ma quelle, che necessitano decisioni per le quali non è possibile perdere neppure un'ora di tempo (per le altre esiste l'art.77 Cost. dal momento che il governo può riunirsi nel giro di poche ore) si può certamente ritenere illegittima la dichiarazione dello stato di emergenza per la crisi determinata dalla diffusione del virus (...)e a maggior ragione la sua proroga.

Oggi si discute, a partire da una proposta della Lega, se inserire lo Stato di emergenza in Costituzione, così come costituzioni quali quella spagnola, tedesca o francese prevedono. Quando sono le costituzioni a prevedere lo stato di emergenza accade che sia il Parlamento a dichiararlo e ad attribuire al governo i poteri di intervento necessari.
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2022-04-29 04:56:18 LA PILLOLA DEL GIORNO: "LA SANZIONE PECUNIARIA PER GLI OVER 50 A SEGUITO DEL MANCATO OTTEMPERAMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE"

La somma comminata agli over 50 per mancato ottemperamento dell'obbligo vaccinale, ai sensi del decreto-legge n. 1/2022, ammonta euro 100,00 ed è una sanzione amministrativa pecuniaria una tantum, nel senso che può  essere comminata una volta soltanto (almeno fino al 15 giugno 2022) sulla base della normativa vigente. Pertanto:
◦ Non possono essere elevate più sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo;
◦ L’ammontare della "multa" non può essere riscosso mediante prelievo diretto sul conto corrente.
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2022-04-27 21:04:38 L’oggetto del presente articolo mira a chiarire la disciplina degli atti normativi emessi per motivi di urgenza e la durata della loro efficacia, specie allo scadere dello stato di emergenza.

https://www.lapekoranera.it/2022/04/27/avv-cinquemani-decreti-zombi-restrizioni-covid-illegittime/
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2022-04-27 20:15:37 Guarda "Obbligo vaccinale in Corte Costituzionale: se lo salveranno la Corte non avrà più alcuna credibilità" su YouTube


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2022-04-27 03:51:29 Al centro della vicenda, la situazione di una famiglia con genitori separati. Il ricorso, da parte della madre, era stato presentato a inizio marzo, argomentando che, in assenza di vaccinazione, la ragazzina non poteva dedicarsi alla pratica sportiva, non avendo green pass. Questione, questa, poi in parte superata dal fatto che la minore aveva contratto l'infezione, ottenendo quindi un green pass come guarita. Il merito della questione, rimaneva però aperto: la ragazzina aveva diritto a vaccinarsi, come desiderava e come desiderava anche la madre, pur in assenza del consenso del padre?
Quest'ultimo, in particolare, aveva sollevato la questione delle possibili controindicazioni del vaccino, unite alla bassa incidenza di forme gravi della patologia per i bimbi e ragazzi; non solo: aveva anche richiesto che, nel caso il giudice avesse ritenuto di disporre la vaccinazione, la facesse precedere da un test anticorpale, per verificare che la figlia non fosse già immune a seguito di guarigione. Aveva anche ribadito, tramite il proprio avvocato, le cui tesi sono poi state rigettate, come il diritto alla pratica sportiva andasse subordinato a quello alla salute, che sarebbe stata messa in pericolo dalla somministrazione del vaccino.
I giudici, come detto, non hanno accolto questa line argomentativa, sposando invece le tesi della genitrice, seguita dall'avvocato Anna Osti di Rovigo. In particolare, il Collegio giudicante ha ribadito la "netta prevalenza dei benefici della vaccinazione rispetto ai gravi rischi determinati dall'assenza di copertura vaccinale, per i soggetti appartenenti a tutte le fasce d'età, compresa quella tra i 12 e i 19 anni".

https://www.polesine24.it/24/2022/04/26/news/la-bimba-potra-vaccinarsi-sconfessato-il-padre-no-vax-142789/
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