2022-04-29 07:03:35
SULLA PROPOSTA DI REVISIONE COSTITUZIONALE CHE CHIEDE DI INSERIRE LO "STATO DI EMERGENZA" IN COSTITUZIONE.
La Costituzione italiana del 1948 non contempla lo Stato di emergenza. L'assenza della previsione non è frutto di una svista dei Padri costituenti ma una scelta precisa e consapevole volta ad evitare il pericolo di derive autoritarie a Costituzione invariata, così come era stato con la Costituzione di Weimar che aveva portato ai pieni poteri di Hitler.
Durante l'Assemblea costituente si discusse se far ricomprendere nell'art.78, che contempla la dichiarazione dello stato di guerra, anche una previsione generale di altri tipi di emergenza ma non si volle inserire questa clausola generale ritenendo che per le emergenze fosse sufficiente la previsione della decretazione di urgenza prevista dall'art.77 Cost.
I poteri di emergenza comportano di per sé una sovraesposizione dell'esecutivo ed è bene non prestare il fianco ad abusi: si facciano valere gli insegnamenti della storia così come i Padri costituenti ammonirono.
L'articolo 77 Cost. prevede che in casi di necessità ed urgenza il Governo possa legiferare al posto del Parlamento con atti emanati sotto propria responsabilità che però ricevono il CONTROLLO EX POST del Parlamento, chiamato a convertirli entro 60 giorni pena la loro decadenza. Con la decretazione d'urgenza il governo si sostituisce al Parlamento -organo deputato a legiferare in quanto rappresentativo di tutte le sensibilità politiche del Paese- ai fini di rendere le scelte veloci, immediate ed efficaci, ma non viene meno il sistema di equilibrio istitutuzuonale che caratterizza la forma di governo parlamentare.
La crisi sanitaria determinata dal virus Sars-Cov-2 è stata regolata dal Governo italiano tramite un doppio binario:
- i decreti legge, ma solo a carattere generale, laddove era invece questa la fonte deputata a restringere i diritti fondamentali, essendo fonte primaria;
- i d.p.cm., atti del Presidente del Consiglio, atti amministrativi, di rango sub costituzionale che per questo non avrebbero potuto coprire materie riservate alla legge, come la limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti.
I d.p.c.m. hanno trovato la loro legittimazione nei decreti legge (non nella Dichiarazione di emergenza), dottrina e giurisprudenza della Corte non hanno dubbi, ma nella misura in cui hanno violato le cd.riserve di legge dobbiamo certamente ritenerli illegittimi.
La crisi sanitaria avrebbe dovuto essere regolata certamente coi decreti legge, appositamente configurati dai Padri costituenti per gli eventi eccezionali (ma abusati dagli anni '90 in poi per la regolare legislazione).
La Dichiarazione di emergenza di cui abbiamo sentito parlare, emanata dal Governo Conte prima e dal Governo Draghi poi, dunque, non è stata richiamata in base alla Costituzione -che come detto non la prevede- ma in base al d.lgs. n.1/2018, il Codice della Protezione civile, una legge di rango subcostituzionale nata per fronteggiare le calamità naturali e che attribuisce il potere di ordinanza alle autorità di protezione civile, tra cui il presidente del Consiglio dei ministri, "in deroga alla legislazione vigente" e "nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico".
Nella misura in cui il Codice della protezione civile non contempla le crisi sanitarie ma quelle, che necessitano decisioni per le quali non è possibile perdere neppure un'ora di tempo (per le altre esiste l'art.77 Cost. dal momento che il governo può riunirsi nel giro di poche ore) si può certamente ritenere illegittima la dichiarazione dello stato di emergenza per la crisi determinata dalla diffusione del virus (...)e a maggior ragione la sua proroga.
Oggi si discute, a partire da una proposta della Lega, se inserire lo Stato di emergenza in Costituzione, così come costituzioni quali quella spagnola, tedesca o francese prevedono. Quando sono le costituzioni a prevedere lo stato di emergenza accade che sia il Parlamento a dichiararlo e ad attribuire al governo i poteri di intervento necessari.
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