2022-03-16 22:03:43
Ordine del Giorno n. G/2505/80/5 al DDL n. 2505
G/2505/80/5 [ex em. 7.0.27)(già 31.0.42]
Romano, Catalfo, Guidolin, Matrisciano, Romagnoli, Croatti, Bressa, Ruotolo, Laforgia
Accolto dal Governo con l'impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
premesso che:
l'articolo 7 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro;
considerato che:
l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è stato istituito con il decreto legislativo 149/2015 in forza della delega contenuta nella legge 183/2014 e tale ultima disposizione ne ha previsto l'istituzione «ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» che disciplina l'ordinamento delle agenzie fiscali;
ciononostante, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 149/2015, ha stabilito che «al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri»;
considerato inoltre che:
l'articolo 1, comma 143, della legge 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), ha previsto che, «al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 8o milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» e che «le risorse del fondo sono destinate nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri alfine di ridurne il differenziale e, per la restante parte all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni».
in attuazione della citata normativa, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2022, n. 59, è stato attuato il riparto delle risorse del fondo;
tale decreto prevede, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e dirigenziali dei Ministeri, un incremento, rispettivamente, delle indennità di amministrazione e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato; tuttavia fra le amministrazioni interessate non viene annoverato l'INL, sebbene al relativo personale, in forza del citato articolo 6 del decreto legislativo 149/2015, trovi applicazione la medesima contrattazione collettiva prevista per il personale dipendente dai Ministeri;
impegna il Governo:
a porre in essere uno specifico intervento di carattere normativo volto ad assicurare che la armonizzazione delle indennità di amministrazione prevista dall'articolo 1, comma 143, della legge 160 del 2019 sia applicata a tutto il personale cui si applica il CCNL del compatto Ministeri, al fine di eliminare qualunque ingiustificata disparità di trattamento tra le diverse amministrazioni.
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1342375&idoggetto=1336361
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