2021-11-08 01:16:01
Art. 13, 16, 17 e 32 Costituzione (libertà personale, di circolazione e di riunione, diritto alla salute);
Art. 2, 5 e 11 Prot. Addizionale n. 4 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo);
Art. 5 e 10 Convenzione di Oviedo del 04 aprile 1997 (consenso informato e rispetto della privacy);
Artt. 9 e 13/2° C. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata e proclamata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948,
.art.331 c.p. interruzione pubblico servizio
.Art. 604-bis - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
art. 78 cost. “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”;
art. 294 c.p. “Attentato ai diritti civili e politici del cittadino”;
art. 414 c.p. “Istigazione a delinquere”;
art. 608 c.p. “Abuso d’autorità”;
art. 610 c.p. “Violenza Privata”;
art. 611 c.p. “Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato” e art. 339 c.p. “Circostanze
aggravanti”;
art. 629 c.p. “Estorsione”;
art. 640 c.p. “Truffa”;
art. 658 c.p. “Procurato allarme”;
art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici di New York del 16-19 dicembre 1966 e l. di ratifica
n. 881 del 25 ottobre 1977;
art. 5 co. 1-bis l. n. 225 del 24 febbraio 1992 “istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
art. 5 e 10 della Convenzione di Oviedo del 04 aprile 1997 e l. di ratifica n. 145 del 28 marzo 2001;
art. 1 co. 1 l. n. 219 del 22 dicembre 2017 “Consenso informatoMOTIVI DI ILLEGITTIMITÀ DEI DECRETI:
la Costituzione non prevede la dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario da parte del
Consiglio dei Ministri;
il d.l. n. 19 del 25/03/2020 , in contrasto con l’art. 76 cost., ha cessato la sua efficacia il 31 luglio 2020;
i DPCM contrastano gli articoli 13, 22 e 77 della Costituzione;
il Codice di protezione civile, così come la Costituzione, non riconosce al Consiglio dei ministri il potere di
dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario, conseguentemente il provvedimento del Governo
risulta illegittimo per carenza dei necessari presupposti legislativi.
SENTENZE DI ANNULLAMENTO E/O SFAVOREVOLI AI DECRETI:
sentenza n. 516 del 15 – 29 luglio 2020 del Giudice di Pace di Frosinone;
ordinanza n. R.G. 45986 della VI sezione civile del Tribunale di Roma, del 16 dicembre 2020;
sentenza n. 307 del 14-22 giugno 1990 della Corte Costituzionale;
sentenza n. 54 del 27 gennaio 2021 della Sezione GIP-GUP Tribunale di Reggio Emilia;
sentenza n. 7988 del 1 marzo 2021 della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4^;
codice di Norimberga del 1947;
dichiarazione di Helsinki del 1964
l’art. 28 della Costituzione recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione
di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
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