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VOI E IL CONDOMINIO

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Consigli e leggi sul condominio

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2016-08-21 00:41:41 MODELLO 770 E SANZIONI IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE
Il modello 770 è un modello dichiarativo che dovranno compilare i sostituti di imposta che hanno elargito compensi o altre somme soggette a ritenute alla fonte. Sono tenuti alla compilazione del modello 770 numerosi soggetti fra cui il condominio.
Nello specifico la presentazione del modello 770 da parte del condominio è stata prevista dall'art 25 ter del Dpr 600/73 come precisato dalla Circolare n. 7/E 2007 dell'Agenzia delle Entrate.
A partire dal 2007 è stato infatti previsto che sulle prestazioni rese nell'esercizio di impresa inerenti contratti di appalto di opere e servizi svolte nei confronti del condominio debba essere applicata una ritenuta sui corrispettivi.La ritenuta prevista è pari al 4 % del corrispettivo e viene effettuata quando si effettua il pagamento indipendentemente dal fatto che sia stata emessa fattura (la ritenuta a titolo d'acconto deve essere effettuata anche nel caso in cui non sia indicata all'interno del documento contabile). Al fine di versare la ritenuta l'amministratore del condominio, o in sua assenza uno qualunque dei condomini, dovrà utilizzare il codice tributo 1019 (compenso soggetto Irpef) o 1020 (compenso assoggettato ad Ires).La ritenuta a titolo d'acconto non deve essere applicata nel caso di alcuni servizi quali: contratti di somministrazione di gas, energia elettrica, traposto, assicurazione, forniture di beni con posa in opera (qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene), prestazioni d'opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo (per le quali è applicata la ritenuta del 20 %).
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2016-08-14 22:42:08 Buone vacanze a tutti.
E buon condominio! !!!!
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2016-08-08 18:29:15 ARRIVA IL CANONE RAI IN FATTURA: ATTENZIONE AGLI ERRORI



Dal mese di luglio sono iniziati ad arrivare i primi addebiti del canone Rai nelle bollette dell’energia elettrica. Ma arrivano i primi errori. il canone Rai per il 2016 è pari a 100 euro, 92,18 euro di canone vero e proprio, a quale vengono aggiunte l'Iva (3,69 euro) e la tassa di concessione governativa (4,13 euro). Le utenze interessate sono quelle domestiche nelle abitazioni di residenza, cioè quelle caratterizzate dalle sigle D1, D2 o D3. Riconoscere l'importo relativo al canone è semplice, perché la voce è indicata nella bolletta in una voce a parte rispetto al resto. La bolletta su cui è addebitato il canone è la prima utile dopo il 1° luglio 2016, quindi quella con i consumi relativi al periodo precedente il mese di luglio. Se la bolletta è bimestrale e arriva ad agosto, l'importo è addebitato in quella relativa al bimestre giugno-luglio. Assieme ai consumi relativi all'elettricità, perciò, compaiono anche i 70 euro del canone relativi ai primi sette mesi di canone del 2016. Fedeconsumatori, a ventiquattr'ore dallo sbarco del canone in bolletta, invita tutti gli utenti a controllare scrupolosamente la bolletta elettrica successiva al 1 luglio, in modo da verificare eventuali inesattezze". Infatti, come sottolineano l’operazione avvenga senza intoppi, tuttavia l’enorme mole di dati che i diversi soggetti coinvolti hanno dovuto gestire ed integrare, rende possibili se non addirittura probabili errori e anomalie. Bisogna anche fare attenzione alle utenze su cui viene addebitato. Come specifica Federconsumatori infatti il canore addebitato sulle sole utenze elettriche residenziali (tariffa D1, D2 e D3) ed è dovuto una sola volta per ciascuna famiglia anagrafica, quindi i proprietari di seconde case non dovranno pagare ulteriormente.

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2016-07-19 18:43:02 Ripartizioni spese lastrici solari
Sono tenuti a contribuire per un terzo della spesa delle ripartizioni o ricostruzioni del lastrico i condomini che hanno l’uso esclusivo del lastrico solare;
Sono tenuti a contribuire alla spesa degli altri due terzi, in proporzione del valore o della porzione di piano di ciascuno tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve;
Un terzo della spesa, quale utente esclusivo del lastrico solare, più una quota in proporzione al valore millesimale dell’unità compresa nella colonna sottostane, nella sua qualità di proprietario della stessa colui che, oltre ad avere l’uso esclusivo del lastrico solare, sia anche proprietario di un’unita immobiliare ad esso sottostante.

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2016-07-15 18:18:40 ART. 1130-BIS. RENDICONTO CONDOMINIALE
1. Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
2. L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.


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2016-07-06 18:55:58 QUANDO SI POSSONO INTERPELLARE LE FORZE DELL’ORDINE CONTRO I VICINI TROPPO RUMOROSI?
Spesso capita di dover sopportare un vicino troppo rumoroso. In tali casi, sebbene il primo impulso sia quello di chiamare polizia o Carabinieri, non sempre è possibile farlo. Le forze dell’ordine, infatti, non hanno il potere di intervenire sempre, proprio perché la legge circoscrive accuratamente le ipotesi in cui le autorità pubbliche possono concretamente intimare al vicino fastidioso e molesto di smettere. Molto spesso quindi, dato che i carabinieri hanno le mani legate contro il rumore provocato dal volume alto di stereo e TV, dallo spostamento di mobili, di trapani elettrici, di tacchi di scarpe, l’unica soluzione è incardinare un’azione civile, per ottenere il risarcimento del danno.
A questo proposito la Cassazione con una recente sentenza del 20 giugno, la n. 25424 ha chiarito le ipotesi in cui scatta il reato di disturbo delle persone e quando sussiste invece solo un illecito amministrativo.
è configurabile:
l’illecito amministrativo se si verifica solo il mero superamento dei limiti differenziali di rumore stabiliti dalle relative leggi in materia;
il reato ex art. 659, c.p., se il fatto costituivo dell’illecito è costituito da qualcosa di diverso dal superamento dei limiti di rumore.
sono 2 i presupposti per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo ovvero:
il rumore deve sempre superare la normale tollerabilità;
tale rumore deve recare pregiudizio non già ad una ristretta cerchia di famiglie, ma ad un numero indeterminato di soggetti, anche se non è necessario che esse siano disturbate in concreto

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2016-06-27 16:46:05 NUOVI REQUISITI PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

La norma che riguarda le caratteristiche ed i requisiti per la qualifica professionale di amministratore condominiale e immobiliare, risale al 1998.. Nel 2016, l’UNI la riscrive. Amministrare immobili in proprietà o in condominio è un’attività per il cui esercizio sono fondamentali conoscenze di tipo economico, tecnico, giuridico, fiscale e relazionale.
L’amministratore condominiale si occupa della gestione dei servizi tecnologici e manutentivi negli edifici e per la sua professione si trova ad affrontare molteplici attività gestionali, da quelle più tradizionali legate alla manutenzione, alla sicurezza e al risparmio energetico, fino a quelle più innovative che spaziano dall’energia alla domotica, alla “smart city”…
L’aggiornamento della norma UNI si è reso necessario anche a fronte delle numerose disposizioni legislative introdotte negli ultimi anni, ad esempio la legge 220/2012, nota come “riforma del condominio”, il DPR 151/2011 che modifica la normativa sul certificato prevenzione incendi, il Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e ancora il DPR 462/2001 sulle verifiche periodiche degli impianti elettrici. La futura norma UNI pone l’accento sull’importanza di un’adeguata formazione per l’amministratore condominiale, fornisce indicazioni sulla corretta gestione dello studio e sulle caratteristiche personali che un buon professionista deve possedere. Fonte Garante Condominio

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2016-06-20 16:17:03 Le innovazioni vietate
Sempre l’articolo 1120 c.c. dispone che sono vietate le innovazioni:
che possono recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato;
che ne alterino il decoro architettonico
che rendano alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche da parte di un solo condomino.
Più genericamente la legge vieta, inoltre, ai condomini di effettuare opere che rechino danno alle parti comuni.
Deve dunque ritenersi vietata ogni innovazione che si traduce in un accrescimento di diritto o di utilità a favore di un condomino e in pregiudizio di altri.
Giova rilevare che la disposizione di cui all’articolo 1120 c.c. nella parte in cui vieta le innovazioni che possono recare pregiudizio al decoro architettonico del fabbricato o che rendano alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino, si limita a tutelare l’edificio in sé ed il modo di usare e di godere della cosa comune.
Quindi neanche con la maggioranza dei 2/3 i condomini possono deliberare innovazioni che possono potenzialmente creare problemi alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, al suo decoro architettonico o che rendano alcune parti dell’edificio inservibili all’uso e al godimento anche di un solo condomino.A ciascun condomino spetta il diritto di impedire innovazioni vietate dalla legge, siano esse di iniziativa dell'assemblea che di iniziativa di singoli condomini.

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2016-06-15 12:41:34 REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
1. Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
2. Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
3. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.
4. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
5. V. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.



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