2021-06-29 11:59:08
La normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, regolamentata dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire a tutti i lavoratori(siano essi soci, lavoratori dipendenti, lavoratori atipici e/o quelli assunti a tempo determinato) l’adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute nel posto di lavoro; per i soli collaboratori famigliari, la formazione è facoltativa.
Tale formazione deve essere impartita entro 60 giorni in occasione dall’assunzione.
La normativa prevede un’articolata attività di formazione ed aggiornamento per i lavoratori di tutti i settori, in particolare, la norma prevede che in fase di nuova assunzione o del cambio di mansioni o in occasione dell’introduzione di nuove attrezzature, il lavoratore deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente alla stessa, se questo non è possibile, il relativo percorso formativo deve essere completato entro 60 gg dall’assunzione.
Ogni lavoratore deve essere sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile (da 4 a 12 ore), definita dal settore economico di appartenenza dell’azienda (codice ATECO) e dalla classe di rischio individuato dalla stessa azienda/attività sul proprio obbligatorio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).
La suddetta formazione ha validità per 5 anni dalla data di eesecuzione. Decorso tale periodo di tempo, sarà necessario provvedere ad aggiornare la formazione suddetta con la frequenza di un corso di 6 ore.
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