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Ed, infine, stabiliva che “nelle chiese parrocchiali si può lu | Lodiamo e Amiamo Dio

Ed, infine, stabiliva che “nelle chiese parrocchiali si può lucrare inoltre l’indulgenza plenaria due volte all’anno, cioè nella festa del Santo titolare e il 2 agosto, in cui ricorre l’indulgenza della Porziuncola, oppure in altro giorno opportunamente stabilito dal Vescovo.

Le predette indulgenze si possono acquistare o nei giorni sopra stabiliti, oppure, col consenso del Vescovo, la domenica antecedente o successiva” (Norme n. 15) e che “l’opera prescritta per lucrare l’indulgenza plenaria annessa a una chiesa o a un oratorio consiste nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi un Pater e un Credo” (Norme n. 16).

La Sacra Penitenzieria Apostolica il 29 giugno 1968 pubblicava l'“Enchiridion indulgentiarum” o “Manuale delle indulgenze” il cui par. 65, intitolato “Visitatio ecclesiae paroecialis”, statuiva che l'indulgenza plenaria al fedele che piamente visita la chiesa parrocchiale nella festa del Titolare od il giorno 2 agosto, in cui ricorre l'indulgenza della “Porziuncola”, può essere acquistata “o nel giorno sopra indicato, oppure in un altro giorno da stabilirsi dall'Ordinario secondo l'utilità dei fedeli.
La chiesa cattedrale e, eventualmente, la chiesa concattedrale, anche se non sono parrocchiali, ed inoltre le chiese quasi-parrocchiali, godono delle medesime indulgenze.
Nella pia visita, in conformità alla Norma 16 della Costituzione Apostolica (Indulgentiarum doctrina, ndr), il fedele deve recitare un Padre Nostro e un Credo”.

Nel santuario della Porziuncola, ad Assisi, invece, grazie anche ad uno speciale decreto della Penitenzeria Apostolica datato 15 luglio 1988 (Portiuncolae sacrae aedes) si può lucrare, alle medesime condizioni, durante tutto l'anno, una sola volta al giorno.