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Canale di informazione e approfondimento per i professionisti del diritto del lavoro con la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito a cura dell'Avv. Italo Meoli

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2022-03-01 20:24:58 È il luogo di consegna del badge che radica la competenza del giudice
La consegna del badge radica la competenza del giudice nella causa di lavoro. Lo ha stabilito oggi la sesta sezione civile della Cassazione che, con l'ordinanza 6715/22, ha accolto il ricorso di una lavoratrice e ha sancito che gli allegati alla lettera di assunzione e alla lettera di consegna del cartellino comprovano che il contratto è stato sottoscritto dove è iniziata l’attività lavorativa. Una lavoratrice aveva convenuto in giudizio il datore perché fosse condannato al pagamento di differenze retributive, maggiorazioni per lavoro domenicale, notturno e straordinario, differenze Tfr e mensilità supplementari. La società aveva eccepito l’incompetenza per territorio ritenendo competente il Tribunale del luogo in cui la società aveva la sede legale e in cui doveva intendersi concluso il contratto, in seguito al ricevimento presso la direzione amministrativa della società dell’accettazione della proposta da parte del lavoratore. La dipendente, ricorsa in sede di legittimità, ha affermato che gli allegati alla lettera di assunzione e la lettera di consegna del badge comprovavano che il contratto era stato sottoscritto dove era iniziata l’attività lavorativa. Per quanto riguarda il criterio di individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, il Palazzaccio ha chiarito che, “in tema di controversie di lavoro, il meccanismo previsto dagli artt. 1326 Cc (secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte) e dall'art. 1335 Cc (in base al quale la proposta e l'accettazione, al pari della loro revoca, si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia) opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione sia già avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è la avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione”. Pertanto, ordinanza cassata e rinviata al giudice del lavoro. - (Corte di Cassazione, sesta sezione civile - L, ordinanza n. 6715 del 1 marzo 2022)
61 viewsItalo Meoli, 17:24
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2022-03-01 19:44:04 Quindici minuti agli infermieri, compresi nella retribuzione, per indossare e togliere la divisa. - (Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 6706 del 1 marzo 2022)
68 viewsItalo Meoli, 16:44
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2022-03-01 13:58:52 Visita di revisione per gli invalidi: valutazione su documenti spediti online - La mancata presentazione alla visita di revisione dell'inabilità sanitaria comporta la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca, sempreché avvenga in base alle nuove procedure individuate nel messaggio Inps 926/2022 del 25 febbraio .
Le istruzioni puntualizzano quanto previsto dalla legge 114/2014 che disciplina il mantenimento dei benefici previdenziali per gli invalidi nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione. I minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. L'Inps ha però l'obbligo di convocare il beneficiario nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità delle condizioni sanitarie.
Le regole procedurali per effettuare le visite sanitarie di revisione sono così riassumibili:
- la procedura parte quattro mesi prima della data prevista per la visita sanitaria mediante la spedizione dei documenti sanitari da parte del diretto interessato, salvo che lo stesso non intenda chiedere la valutazione sugli atti già esistenti;
- nel caso in cui la valutazione sugli atti non sia sufficiente o non sia possibile, viene fissata la visita di revisione;
- in caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla struttura Inps territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l'assistito è nuovamente convocato a visita;
- l'assenza ingiustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati.
Le comunicazioni tra Inps e cittadino avvengono tramite la sezione "My Inps" nel sito web dell'istituto previdenziale. Tra di queste rientrano le modalità per presentare idonea giustificazione in caso di impossibilità di presenziare la visita; decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.
72 viewsItalo Meoli, 10:58
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2022-03-01 13:57:53 Ordinanza-ingiunzione a chi evade i contributi Inps - Ordinanza-ingiunzione per i datori di lavoro che non versano i contributi all'Inps. Nel caso di mancato versamento dei contributi trattenuti ai lavoratori, dopo le modifiche del Dlgs 8/2016, il quadro delle sanzioni applicabili varia a seconda del valore annuo degli importi non versati: se l'omesso versamento supera i 10.000 euro annui, la pena prevista è la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro, mentre al di sotto della soglia può essere irrogata solo la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 10.000 e 50.000 euro (illecito amministrativo).
L'istituto di previdenza aveva già commentato la parziale depenalizzazione operata nel 2016 con la circolare 121/2016, nella quale aveva specificato come si stesse perfezionando l'iter per gestire l'emissione dell'ordinanza ingiunzione (forma con cui è irrogata la sanzione amministrativa) e l'eventuale ordinanza di archiviazione. Lo scorso 15 dicembre, con un comunicato stampa, Inps aveva anticipato che aveva avviato l'attività di notifica delle ordinanze-ingiunzione a tutti i datori di lavoro che non stavano adempiendo all'obbligo di versamento nei termini delle ritenute previdenziali e che non avessero regolarizzato entro i termini di applicazione delle sanzioni ridotte.
La circolare 32/2022 , dopo avere ricostruito il quadro normativo modificato nel 2016, ricorda che il datore di lavoro che non abbia adempiuto al versamento dei contributi trattenuti al lavoratore, una volta ricevuta la notifica della contestazione della sua violazione, ha tre mesi per adempiere senza essere punito con le sanzioni da 10mila a 50mila euro.
Lo stesso datore, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione, può inviare i documenti difensivi che possono portare all'eventuale ordinanza di archiviazione degli atti. Nel caso invece in cui, sussistendo la violazione, il datore di lavoro non versi, nei 3 mesi successivi, le ritenute previdenziali, scatta il termine di 60 giorni entro cui l'importo della sanzione amministrativa è dovuto nella misura ridotta di 16.666 euro (cioè un terzo del valore massimo della sanzione) oltre alle spese del procedimento.
Trascorsi inutilmente anche i 60 giorni, l'Inps emana l'ordinanza-ingiunzione con applicazione della sanzione amministrativa non più ridotta e pertanto con un valore minimo di 17.000 euro fino al massimo di 50.000; in presenza di un obbligato in solido, il pagamento dovrà essere effettuato una sola volta da uno degli obbligati con a vantaggio di tutti.
Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione (termine raddoppiato per i residenti esteri), con F24 Elide utilizzando il codice tributo Samm. Entro il termine di 30 giorni potrà essere richiesto il pagamento rateale da 3 a 30 rate mensili mediante invio del modello SC97 a mezzo email Pec nei confronti della sede Inps competente. In caso di mancato pagamento nei termini indicati, l'Inps provvederà a emettere un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
65 viewsItalo Meoli, 10:57
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2022-02-28 19:29:55 INFORTUNIO SUL LAVORO - Esulano dal sistema assicurativo Inail sia il danno biologico temporaneo che il cosiddetto danno morale, - (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 6503 del 28 febbraio 2022)
117 viewsItalo Meoli, 16:29
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