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Nullo il licenziamento intimato in violazione del periodo di c | Pianeta Lavoro

Nullo il licenziamento intimato in violazione del periodo di comporto - Il lavoratore assente dal lavoro per motivi di salute non può essere licenziato sino a che non sia decorso il cosiddetto periodo di comporto, ovverosia il periodo fissato dalla contrattazione collettiva (o, in via subordinata, dagli usi o secondo equità) durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. In caso contrario, come la Corte di Cassazione ha di recente avuto modo di ribadire (sezione lavoro, 28 luglio 2022, n. 23674 ), il recesso deve dirsi nullo.
La norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 2110 del codice civile, il quale sancisce espressamente che nei casi di malattia, oltre che in ipotesi di infortunio, gravidanza e puerperio, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto di lavoro a norma dell'articolo 2118 solo una volta che sia decorso il predetto periodo.
Si tratta di una norma alla quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, va attribuito carattere imperativo e che quindi, anche a seguito di una sua lettura in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 1418 del codice, non consente soluzioni diverse rispetto a quella ivi contemplata.
Del resto, di regola, l'imperatività di una norma giuridica, nel nostro ordinamento, trova sempre fondamento nella salvaguardia dei valori morali o sociali o dei valori propri dello stesso, tra i quali, per quanto qui interessa, rientra indubbiamente la salute, la cui tutela ha giustificato l'istituzione del periodo di comporto. A conferma di ciò, basti solo considerare l'articolo 32 della Costituzione, che definisce la salute non solo come un fondamentale diritto dell'individuo, ma anche come interesse della collettività.
Per la Corte di cassazione, al fine di tutelare adeguatamente la salute è fondamentale prevedere dei tempi sicuri entro i quali il lavoratore che si trova in stato di malattia possa curarsi e sottoporsi a terapie senza temere di perdere, per tale ragione, il proprio posto di lavoro.
La nullità del licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore ma prima che sia decorso il periodo di comporto, insomma, deve sempre considerarsi nullo per violazione della norma imperativa posta dall'articolo 2110, comma 2, del codice civile e tale conclusione, per la giurisprudenza, non è contestabile in alcun modo e per nessuna ragione.
Il che vuol dire che, per far valere il contrario, non è possibile neppure basarsi sulla circostanza che l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, nella versione novellata dalla legge 92/2012, ha previsto per la violazione della predetta norma il regime reintegratorio attenuato in luogo di quello pieno, inserendo espressamente tale fattispecie al comma 7 invece che tra le «altre ipotesi di nullità previste dalla legge» cui fa riferimento il comma 1 in via residuale rispetto alla discriminazione o all'intimazione in concomitanza col matrimonio o in violazione dei divieti di licenziamento posti a tutela della genitorialità. - (Corte di Cassazione, quarta sezione civile, sentenza n. 23674 del 28 luglio 2022