2021-10-09 01:15:27
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2. La discriminazione è vietata, anche dall’art. 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ove si legge: “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.”
3. La
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo vieta la discriminazione e all’art. 14 si legge: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.”
4. La
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo vieta ogni discriminazione all’art. 2: “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.”
5. Con l'applicazione delle norme sul green pass si violano palesemente norme dell'Unione Europea quali ad esempio la
Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea ove all’art. 3 si legge: “Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge”.
6.
Il Regolamento CE 953/2021 n.36, norma di rango superiore alla legge ordinaria dello stato e immediatamente applicabile in Italia concernente il c.d. “green pass” stabilisce che “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. (…) Inoltre, il predetto regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.”
7.
L’art. 9 del decreto legge 52/2021, che introduce il “green pass” prevede espressamente l’applicabilità delle norme italiane solo se compatibili con il Regolamento CE 953/2021.
8. La risoluzione n. 2631 del 27 gennaio 2021 del
Consiglio d’Europa invita “gli stati membri e l’Unione Europea ad assicurare: che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno può essere sottoposto ad una pressione politica, sociale o di altro genere affinché si vaccini se non desidera di farlo; che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato a causa di possibili pericoli per la salute o perché non vuole farsi vaccinare.”
*Avvocati di nostra fiducia stanno già pensando alle denunce verso i propri datori di lavoro in caso sospendano o licenzino, crediamo ci siano i presupposti per l'estorsione art. 629 cp, la discriminazione art 1, 3 e 4 Costituzione italiana, e saranno richiesti i danni per inesigibilità contrattuale e altro... di cui vi faremo sapere con precisione.
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