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CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA Cerchiamo di capire come funzio | Difendersi Ora - Avv. Fusillo

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA

Cerchiamo di capire come funziona la CIE, cosa fare per evitare di farsela assegnare e come limitarne i danni.
Secondo l’art. 35 del DPR 445/2000 la carta d’identità non è un documento necessario. Può essere sostituita da altri documenti come il passaporto o la patente. Si può avere solo il passaporto e non la carta d'identità.
Come fare per evitare il rilascio della CIE
I Comuni sono obbligati a rilasciare il vecchio documento cartaceo nelle seguenti ipotesi:
– motivi di salute che impediscono al soggetto di recarsi presso gli uffici comunali;
– viaggio all’estero in data imminente;
– visita medica per accertamento invalidità in data vicina;
– partecipazione a concorsi pubblici in data imminente;
– consultazione elettorale.
Chi si trovi in una simile situazione può chiedere il rilascio del documento cartaceo a vista.

Quali sono i dati che la CIE deve contenere obbligatoriamente?
Ai sensi dell’art. 66, commi 3 e 4, del decreto legislativo 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) ci sono dati obbligatori e dati facoltativi che il richiedente può scegliere di non inserire nella CIE.
Dati obbligatori:
– i dati identificativi della persona, cioè nome, cognome, luogo e data di nascita
– il codice fiscale
Dati facoltativi, a richiesta dell’interessato:
– gruppo sanguigno,
– scelta se donare gli organi,
– dati biometrici primari (immagine del volto) e secondari (impronte digitali) con esclusione, in ogni caso, del DNA,
– numeri di telefono,
– indirizzi di posta elettronica.
È possibile che l’incaricato del rilascio della CIE vi dica che ai sensi del decreto ministeriale dell’8 settembre 2022 o dell’art. 3 TULPS (RD 773/1931) è necessario il rilascio dei dati biometrici. È falso. La norma di legge che regola la CIE (art. 66, commi 3 e 4, del decreto legislativo 82/2005) prevede solo i dati obbligatori indicati sopra per cui è lecito RIFIUTARE IL CONSENSO al rilascio degli altri dati.
In altri casi i funzionari dei Comuni hanno fatto presente che secondo il Regolamento UE 2019/1157 il rilascio delle impronte digitali sarebbe obbligatorio. Non è così. Il Regolamento 2019/1157 si riferisce alle CIE per la circolazione nell’UE. Pertanto, in caso di rifiuto di rilascio delle impronte digitali il Comune rilascerà una carta d’identità non valida per l’espatrio. Inoltre, il Regolamento 2019/1157 prevede che i dati biometrici siano inseriti solo nella tessera consegnata al cittadino e che debbano essere cancellati dall’amministrazione entro 90 giorni dal rilascio della CIE.
Il Comune non può conservare i dati biometrici primari (immagine del volto) e secondari (impronte digitali) che rimangono solo sulla tessera consegnata al cittadino.
Attivazione della CIE
La CIE, per diventare un documento di identità digitale, deve essere attivata con un’applicazione per telefonia mobile oppure dal sito dedicato gestito dal Ministero dell’Interno. Se non attiviamo volontariamente la CIE questa sarà valida come documento di identità e per l’espatrio senza diventare un documento elettronico e non ci sarà, quindi, nessuna differenza con il vecchio formato cartaceo.

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Alessandro Fusillo

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