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Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo IMPUGNAZIONE ORD | Difendersi Ora - Avv. Fusillo

Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo

IMPUGNAZIONE ORDINANZA MASCHERINE – UDIENZA AL TAR LAZIO

Oggi, 13 febbraio 2024, si è tenuta dinanzi al TAR Lazio l’udienza di discussione del ricorso pilota promosso contro le ordinanze del Ministero della Salute che continuano a imporre l’uso delle inutili mascherine nelle strutture sanitarie fino al 30 giugno 2024. Le ordinanze sono due, una prima del 28 aprile 2023, che imponeva l’obbligo fino al 31 dicembre 2023 e una del 27 dicembre 2023 che ha prorogato l’obbligo sino al 30 giugno 2024. Per ragioni tecnico-procedurali in questi casi è necessario impugnare l’atto amministrativo successivo (l’ordinanza del 27 dicembre) con un atto che si chiama “motivi aggiunti”. Questo viene trattato come se fosse un nuovo ricorso e non è possibile deciderlo prima che siano passati almeno sessanta giorni dalla notifica. Il tutto comporta un allungamento dei tempi procedurali che avvicina alla data di scadenza dell’ordinanza ministeriale e fa temere un nulla di fatto. Come è accaduto spesso per i DPCM, una volta cessata l’efficacia di un atto amministrativo il TAR ha buon gioco a dichiarare l’assenza di interesse ad agire e a non decidere nel merito.
Infatti, il TAR aveva prospettato un rinvio della causa al 30 aprile 2024 che sarebbe stata la prima udienza pubblica utile per decidere il ricorso nel rispetto dei tempi procedurali. Per evitare questo effetto procedurale, i legali di Confederazione Legale hanno chiesto la decisione immediata della causa ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo che è sempre possibile purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notifica, come nel nostro caso. Abbiamo provato, con il deposito di numerosi articoli scientifici, che le mascherine sono inutili per prevenire la diffusione di un virus respiratorio e gravemente dannose per la salute. Vediamo se c’è la volontà di decidere la causa nel merito dopo che il TAR, con il provvedimento cautelare dell’11 settembre 2023, aveva ritenuto l’ordinanza ministeriale “non assistita dal requisito dell’urgenza e non è suffragata da un’istruttoria e una motivazione adeguate”.

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