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Danni elettrici: “Il gestore del servizio di fornitura di ener | VOI E IL CONDOMINIO

Danni elettrici:
“Il gestore del servizio di fornitura di energia elettrica deve essere condannato a risarcire gli elettrodomestici siti nell'abitazione dell'utente danneggiati da uno sbalzo di tensione cui è seguita la momentanea interruzione del servizio.

Difatti, in virtù del contratto di somministrazione, detto gestore risponda dell'inadempimento ex articolo 1218 Cc a meno che non dimostri la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore”.

Questo è il principio di diritto espresso dal Giudice di Pace di Palermo con la sentenza del 05 aprile 2016 n. 1089 in merito al risarcimento danni da sbalzi di corrente.

I fatti di causa. Tizio, con atto di citazione, chiamava in giudizio la società beta (gestore di fornitura elettrica) chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale (elettrodomestici) subito a causa di uno sbalzo di energia elettrica.

Costituendosi in giudizio, la società beta contestava in toto le pretese dell'attore; in particolare, la società convenuta evidenziava che il danno riveniva da un fatto eccezionale (mal tempo) e che pertanto alcuna responsabilità poteva essere addebitata per tale evento eccezionale.

Il contratto di somministrazione. L'art. 1559 c.c. prevede che “La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”.


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