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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. Decreto “Antifrode”, è da subito operativa l’estensione del visto di conformità su tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie. 
L’Agenzia ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. 
Nello specifico, il nuovo modello dispone che: 
1. a) il contribuente richieda il visto di conformità; 
2. b) i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni del D.L. 34/2020. 

La novità di cui alla lett. a) implica dunque l’estensione del visto di conformità (sino ad oggi richiesto solo con riguardo alle opzioni relative a detrazioni “edilizie” spettanti in misura bonus 110%) a tutte le opzioni esercitate. 
In aggiunta, come anticipato nella lett. b), il modello prevede l’estensione dell’obbligo di attestazione, a cura dei tecnici abilitati, di congruità delle spese oggetto delle opzioni esercitate ai sensi del D.L. 34/2020. Sino all’introduzione del modello, l’attestazione del tecnico era richiesta solo con riferimento alle spese agevolate per interventi trainati e trainanti di efficienza energetica con ecobonus/superbonus 110%. 

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𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗗𝗲 𝗚𝗿𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗼 Dottori Commercialisti Associati rimane a Vostra completa disposizione e coglie l'occasione per inviarVi cordiali saluti.