2021-11-19 17:57:07
ASAPS INFORMA
*APPROVATA ALLA CAMERA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 127/2021*
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
Modifica introdotta all' art. 1 co. 5 " *Al* *fine* *di* *semplificare* *e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma,* *i lavoratori possono richiedere di consegnare al* *proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde* *COVID-19*. *I* *lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la* *durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli* *da parte dei rispettivi datori di lavoro."*
Introdotto nuovo articolo
Articolo 3-bis
(Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa)
1. Dopo l’articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente: « *Art. 9-novies. – (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa)* – 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa
non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di
cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».
IN GAZZETTA UFFICIALE GIÀ STASERA ED IN VIGORE DAL 20 NOVEMBRE 2021
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