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La gestione del patrimonio e degli inventari: Consegnatario, S | Orizzonte Scuola PLUS

La gestione del patrimonio e degli inventari: Consegnatario, Sostituto Consegnatario, Sub-consegnatario

Scrivevamo in un precedente articolo che ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 3, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Ciascuna istituzione scolastica approva, con delibera del Consiglio d’istituto, il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in materia. Il predetto regolamento contiene, altresì, disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari ai sensi dell’articolo 31, comma 5 secondo linee guida del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, ed è trasmesso all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente”. Ma a chi viene consegnato il patrimonio della scuola? Con quali procedure?Le funzioni di consegnatarioLe funzioni di consegnatario ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.I. 129/2018, sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilità del Dirigente Scolastico in materia, provvede a:conservare e gestire i beni dell’Istituzione scolastica;distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale;vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.Il provvedimento di individuazione degli incaricati alla sostituzione del consegnatario in casi di assenza o impedimento, e non solo…Il Dirigente Scolastico nomina, con proprio provvedimento, uno o più assistenti amministrativi incaricati della sostituzione del consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Nel caso di particolare complessità e di dislocazione dell’Istituzione scolastica su più plessi, il Dirigente Scolastico può nominare, con proprio provvedimento, uno o più sub-consegnatari, i quali rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario mediante apposito prospetto. È fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.Soggetti coinvolti nella gestione dei beni diversi dal DSGALa custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle officine (nei numerosi istituti professionali che ne dispongono di numerose e ben attrezzate) è affidata dal D.S.G.A., su indicazione del Dirigente Scolastico, ai docenti utilizzatori o ad insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico, che operano rispettando quanto stabilito dal Regolamento di cui ciascun istituto dovrebbe dotarsi.Il verbale di affidamentoDetto affidamento deve risultare da apposito verbale a cui sono allegati gli elenchi di quanto costituisce oggetto di custodia e deve essere firmato dal D.S.G.A. e dall’interessato. Con le medesime modalità deve avvenire la riconsegna dei beni affidati.Le responsabilità del soggetto affidatarioIl dipendente individuato come affidatario assume tutte le responsabilità connesse alla custodia e conservazione di quanto incluso nei medesimi elenchi descrittivi. Tali responsabilità cessano con la riconsegna al Direttore di quanto affidato, la quale deve avvenire con le stesse modalità dell’affidamento e implica la cessazione dall’incarico che gli è stato attribuito.I compiti dell’affidatarioIl…