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Circa la natura di farmaci sperimentali

La circostanza che i farmaci anti – covid siano sperimentali, è pacifica ed incontestata atteso che i quattro vaccini Covid-19 sono stati autorizzati in via condizionata per un anno, sulla base del Regolamento CE n. 507/2006.

Tale normativa è stata emanata appositamente per regolare l’immissione provvisoria sul mercato di farmaci per i quali non sono stati fatti tutti gli studi che in genere devono essere fatti prima della loro immissione sul mercato. Per farmaci usati in dichiarata situazione di emergenza sanitaria è, secondo tale normativa speciale, persino possibile autorizzarle condizionatamente per un anno, pure se non sono stati fatti, oltre a certi studi clinici (cioè sull’essere umano), neppure determinati studi farmaceutici e preclinici (sugli animali).

L’EMA (Agenzia del farmaco dell’UE – autorità che ha dato il parere positivo per l’autorizzazione condizionata di queste sostanze) nel cosiddetto Assessment Report (rapporto di valutazione) dichiara, p.e. per Comirnaty di Pfizer/BioNTech, che “Nel contesto di un’autorizzazione condizionata sono necessari ulteriori dati. La relazione finale dello studio clinico C4591001 verrà presentato entro dicembre 2023 e costituisce uno specifico obbligo per l’autorizzazione condizionata. 2.5.4. Conclusioni sull’efficacia clinica … È probabile che il vaccino protegga contro una forma severa del COVID-19, nonostante che tali eventi fossero rari negli studi, e statisticamente certe conclusioni non possono essere tratte. Allo stato non è dato sapere se il vaccino protegge contro infezioni asintomatiche, né tantomeno è dato sapere il suo impatto sulla trasmissione virale. La durata della protezione non è nota.”

Insomma, non è certa l’efficacia dei “vaccini Covid-19” e sono ignoti i rischi che le persone “vaccinate” corrono.

Per tale motivo all’art. 8 del Regolamento CE n. 507/2006 (direttamente applicabile in Italia) è previsto che le persone devono essere rigorosamente informate del fatto che un farmaco è stato autorizzato solo in via condizionata, e, dunque, in mancanza dell’esito o persino della conduzione di determinati studi fondamentali. Ai fini del consenso informato, va ovviamente spiegato alle persone interessate quali studi non sono stati fatti e quali rischi ne possono derivare da questa mancanza.

Un farmaco per il quale mancano degli studi fondamentali sull’efficacia e sui rischi è ovviamente in una fase sperimentale. L’applicazione di un farmaco in fase sperimentale (e cioè per il quale mancano certi studi ai fini dell’autorizzazione ordinaria per l’immissione sul mercato) deve ovviamente rispettare la normativa regolante la sperimentazione clinica.

Del resto, per i farmaci SPERIMENTALI l’Unione Europea detiene un apposito registro, ossia il “Registro europeo delle sperimentazioni cliniche” e, in esso sono inseriti, appunto, le quattro terapie anti-covid

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=moderna

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=pfizer+biontech

 https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=+Janssen+

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=Vaxzevria

Inoltre, circa la sentenza della Corte Costituzionale citata da controparte, va precisato che, affinché lo stato imponga un obbligo vaccinale occorre che, quel farmaco risponda a precise caratteristiche:

1)     preservare lo stato di salute della collettività (così non è, come è stato ampiamente dimostrato visto che vaccinati e non vaccinati hanno la stessa carica infettiva e, anzi, i vaccinati favoriscono le varianti);

2)     Non deve incidere negativamente sullo stato di salute dell’obbligato (così non è visto l’elevato numero di eventi avversi che si stanno registrando, su EudraVigilance – si riferisce solo ai 27 paesi UE e, gli gli ultimi dati aggiornati al 28 agosto riferiscono di 23.252 decessi e 2.189.537 danneggiati. Si precisa, comunque, che essendo una vigilanza passiva, in realtà gran parte degli eventi avversi e/o morti non vengono riportati);