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GREEN PASS: COME FARE SULLA BASE DEGLI ULTIMI D.L. DEL GOVERNO | La civetta bianca

GREEN PASS: COME FARE SULLA BASE DEGLI ULTIMI D.L. DEL GOVERNO

Il Green Pass è ormai praticamente necessario per svolgere la quasi totalità delle normali attività quotidiane della vita (lavoro, svago, sport ecc.).

Tutto l’impianto normativo attuale è teso ad obbligare i cittadini ad ottenere un Green Pass.
Ma la realtà è che ciò che si vuole ottenere è che tutti i cittadini si vaccinino per poter continuare a vivere “liberamente”.

Ritengo tali disposizioni completamente ingiuste ed illegittime e farò tutto quanto possibile dal punto di vista giuridico per farne dichiarare ed accertare l’illegittimità e l’assoluta incoerenza. Ho già depositato un ricorso presso il Tribunale dell’Unione Europea contro il Regolamento 2021/953.

Ritengo, inoltre, che la vaccinazione non sia assolutamente una garanzia per impedire la diffusione della malattia Covid-19. Il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 4/2021 dice, cito testualmente, che “…quanto ribadito dall’ECDC che riporta come, al momento, non vi siano prove sufficienti dell’effetto della vaccinazione sull’infezione asintomatica, e, quindi, sulla possibilità di trasmissione del virus da parte di soggetti vaccinati. PERTANTO, I LAVORATORI/OPERATORI SANITARI NONOSTANTE SIANO STATI SOTTOPOSTI A VACCINAZIONE DEVONO ESSERE CONSIDERATI POTENZIALMENTE IN GRADO DI INFETTARSI CON SARSCOV-2 E DI TRASMETTERE IL VIRUS AD ALTRI ”.

Ciò detto evidenzio che oggi il Green Pass si può ottenere con:

- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

- Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

- Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della Salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

L’UNICO CASO IN CUI SI È ESENTI DALL’OBBLIGO DI GREEN PASS È ESSERE DICHIARATI ESENTI DALL’OBBLIGO VACCINALE SULLA BASE DI IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA

Questa è un’ulteriore prova dell’incoerenza di tutta la normativa.

Se i soggetti vaccinati, come sopra chiarito dall’Istituto Sanitario della Sanità, possono ugualmente contrarre la malattia e trasmetterla allora anche i vaccinanti dovrebbero ottenere il green pass solo attraverso i tamponi (anche se pure i tamponi, come è noto, nulla provano).

Il datore di lavoro, per rispettare veramente la sicurezza sui posti di lavoro, dovrebbe pretendere il tampone da tutti, vaccinati e non.

La tutela della sicurezza sul lavoro non deve essere ancorata ad un formalismo come il Green Pass, peraltro, incentrato principalmente sulla vaccinazione, ma deve invece essere collegato al reale stato di salute del lavoratore che nel momento in cui non è ammalato non può trasmettere alcuna malattia.

Mariano Amici medico