2020-11-22 09:57:43
SCUOLA E DIRITTI
Che fare?
Di Luca Scantamburlo
10 novembre 2020
Oltre alle legittime vie di ricorso in autotutela, oppure della via stragiudiziale della diffida al dirigente scolastico, o della istanza alla P.A. vi sono altre vie.
Quattro vie attualmente per fronteggiare da cittadini e genitori consapevoli e responsabili, la situazione eccezionale di continua violazione dei diritti civili ed umani:
1) ritiro dai figli da scuola, e ottemperare all'obbligo di istruzione ed educazione, come educazione parentale, assolvendo i pochi adempimenti burocratici del caso, per chi può permetterselo (anche in termini economici e di tempo e di energia )
2) oltre ad un possibile ricorso al TAR per un controllo della conformità al dettato normativo, si può adire la autorità giudiziaria con ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc
E portare il DS ed il Ministero della Istruzione in Tribunale, sede civile
3) richiesta urgente di disapplicazione atti e disposizioni dei DPCM, in autotutela, come portato avanti dalla Associazione di Milano ACU, Associazione Consumatori Utenti; potete chiedere loro modalità adesione al loro modulo ed azione: Via Mauro Macchi 42 – 20124 Milano.
associazione@acu.it
Reclami e segnalazioni:
reclami@acu.it
4) DISOBBEDIENZA CIVILE
La disobbedienza civile e protesta, non violenta, della mamma ed insegnante Tiziana Costa, già avvocato esercitante in passato, e' un esempio di grande coraggio nel solco della Morale di Antigone.
Disobbedire civilmente e senza violenza ad abusi ed atti ritenuti illegittimi, ma in tal caso - a seconda di come si disubbidisce - sono possibili conseguenze anche giuridiche, e che possono intaccare la responsabilità genitoriale in casi estremi (con intervento dei Servizi sociali e della Autorita' giudiziaria.)
Se si decide di disubbidire, bisogna farlo con grande equilibrio, conoscenza del diritto, intelligenza, prudenza, ed attenzione all'ordinamento giuridico, ed ai propri doveri come genitori ed ai doveri e diritti stabiliti dal codice civile.
Trattandosi di uno stato di eccezione con violazione manifesta del principio di legalita' sul piano formale e sostanziale, aiuta in tal senso lo scritto giuridico del prof. GIULIANO AMATO, del 1962.
Infatti, quello che molti dirigenti pubblici non sanno, e' che autorevole dottrina in passato si e' spinta fino a considerazioni giuridiche estreme, elaborate per situazioni eccezionali e di pericolo per la tenuta dell’assetto democratico dello Stato.
Giuliano Amato - oggi giudice della Corte Costituzionale - scrisse con grande coraggio, in epoca giovanile, nel 1962, in "La sovranità popolare nell’ordinamento italiano", che in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva” compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione", allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva, purché non violenta.
Afferma egli inoltre:
” […] ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio […] il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti”.
Rif.
AMATO Giuliano, "La sovranità popolare nell'ordinamento italiano" in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1962, pp. 351-360.
GIANNINI GIORGIO, CENTRO STUDI DIFESA CIVILE, Il "Diritto di resistenza nella Costituzione italiana"
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