2022-02-26 13:34:53
LA PROVA DELLA NATURA DISCRIMINATORIA DEL D.L. 44/2021
Non tutti sanno che il 4 febbraio il Governo ha emanato il D.L. 5/2022.
Il Decreto prevede che qualunque soggetto, italiano, comunitario o extra-UE, che sia dotato di un certificato vaccinale o di guarigione estero, può accedere a tutte le attività e i servizi riservati in Italia a coloro che hanno un valido certificato verde rafforzato,
anche se il certificato vaccinale o di guarigione è scaduto secondo la legge italiana (oltre i 6 mesi di validità),
ovvero se la vaccinazione è stata effettuata con un farmaco non autorizzato o riconosciuto in Italia, purché, in tali ipotesi, i suddetti soggetti abbiano effettuato un
tampone negativo.
È evidente, quindi, che
per il Governo la vaccinazione è un optional. Infatti, i certificati sopra citati sono privi di qualsiasi valore legale (oltre che scientifico) in Italia, sicché essi non offrono alcuna garanzia della non contagiosità del titolare.
L’unico dato rilevante ai fini della prevenzione dal contagio è, quindi, l’esibizione di un tampone negativo. Nonostante questo dato inequivocabile, a centinaia di migliaia di italiani è oggi impedito di esercitare il diritto al lavoro. La natura discriminatoria dell’impianto normativo è uno dei punti fondamentali dei nostri ricorsi a contrasto dell’obbligo vaccinale.
Appare, quindi, evidente la natura discriminatoria dell'obbligo vaccinale per accedere al lavoro, in quanto la sicurezza del luogo di lavoro potrebbe essere certamente raggiunta facendo ricorso a regolari tamponi (se Ti può essere utile allego le note scritte che abbiamo depositato per identica causa a Bergamo). L
a normativa che impone l’obbligo vaccinale per esercitare il proprio diritto al lavoro (artt. 4-4-quinquies D.L. 44/2021)
è, quindi, palesemente contrastante con l’art. 3 Cost. dal momento in cui non consente l’accesso al lavoro previo tampone ai soggetti non vaccinati
51 viewsPaolo Fogaccia, 10:34