2021-12-25 01:47:18
Art. 5
Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il
consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di
ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.
87, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2,
lettere a), b) e c-bis) nonche' ai soggetti di cui all'articolo
9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.
IN SOSTANZA GREEN PASS MAGGIORATO ANCHE PER IL CONSUMO AL BANCO
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