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Svolgere un secondo lavoro non autorizzato durante il periodo | MSA scuola

Svolgere un secondo lavoro non autorizzato durante il periodo di aspettativa è un grave inadempimento
Così ha deciso la Cassazione con ordinanza n. 19321/2022: Il secondo motivo è infondato, poiché la Corte di merito ha motivato sulla gravità dell’inadempimento del lavoratore, consistito nella violazione del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di aspettativa concessa per gravi motivi familiari, ai sensi dell’art. 4, l. n. 53 del 2000, e sulla proporzionalità della sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo rispetto a tale inadempimento, applicando le relative clausole generali secondo i criteri indicati da questa Corte in conformità ai principi desumibili dall’ordinamento generale (nella specie, in relazione all’espresso divieto normativo), (v. Cass. n. 14504 del 2019; n. 7305 del 2018; n. 31155 del 2018; n. 18715 del 2016).