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VI CHIEDONO DI AVVISARE CON ANTICIPO L'EVENTUALE MANCANZA DI G | 🇮🇹 InfoDiMaria 🇮🇹

VI CHIEDONO DI AVVISARE CON ANTICIPO L'EVENTUALE MANCANZA DI GP?

Nessuna legge ordinaria può violare la Costituzione o un regolamento europeo, figuriamoci un DL!

Il 52/21, infatti, specifica con chiarezza che le disposizioni in esso contenute "continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti UE 2021/953 e 2021/954" (art. 9, comma 9).

Ricordando che le disposizioni emesse per gestire una specifica emergenza di Protezione Civile posso applicarsi solo laddove tale emergenza sia stata dichiarata, e poiché la violazione del diritto al lavoro tocca inoltre gli artt. 1 e 3 della Costituzione, il datore di lavoro che intenda applicare delle norme in maniera illegittima potrebbe trovarsi a doverne rendere conto in tribunale.

Da non sottovalutare, tra l'altro, è la violazione del GDPR da parte di chi pretenda di verificare la certificazione COVID-19 senza esibire delega formale da parte del titolare al trattamento dati (Ministero della Salute), attestato di formazione apposita rilasciata dal titolare medesimo e che ometta di raccogliere il consenso informato dell'interessato tramite apposita informativa.

Il green pass, contenendo di fatto informazioni relative alla situazione sanitaria del cittadino, è di fatto certificato sanitario, quindi protetto dalle relative clausole di riservatezza.
Vorrei far garbatamente notare all'azienda che chiedere anticipatamente di autodichiarare il possesso o meno di una certificazione medica, equivale in sostanza a sapere se tale certificazione sia stata ottenuta da vaccinazione (durata 12 mesi), guarigione (durata 6 mesi), tampone molecolare (durata 72 ore) o test antigenico (durata 48 ore), poiché l'eventuale dichiarazione di possedere il pass un giorno e non possederlo più due o tre giorni dopo renderebbe immediatamente evidenti quei dati sanitari che l'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, tuttora vigente e prevalente sulla normativa "emergenziale" (la quale NON contiene la deroga espressa prevista dalla Legge 400/88, art. 15 - il quale regolamenta i decreti-legge) proibisce al datore di lavoro di conoscere e violerebbe il GDPR, anch'esso prevalente in quanto regolamento UE.

La legge italiana non proibisce solo di autocertificare delle intenzioni, ma anche di autocertificare informazioni di tipo sanitario.
Nel caso di green pass da tampone, dunque, la richiesta costituisce violazione multipla, sia di tipo penale che civile, nonché violazione della privacy con sanzioni, a carico dell'azienda, fino a 20.000.000 (venti milioni) di euro o al 4% del fatturato annuo.

Care aziende, consultate i vostri legali, chiedete loro di verificare OGNI dettaglio, fatelo per la vostra sopravvivenza (visto che di quella dei lavoratori, a quanto pare, non ve ne importa nulla): le "regole" che tanto decantate potrebbero non essere quelle che pensate!

Infatti nessuno si è preso la briga di firmarlo questo cosiddetto 'avviso importante'...