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Come datore di lavoro non avrei nessun dubbio sulle possibili | 🇮🇹 InfoDiMaria 🇮🇹

Come datore di lavoro non avrei nessun dubbio sulle possibili violazioni visto che se fosse una questione di salute pubblica oppure emergenza epidemica il Sindaco chiuderebbe le aziende fino al termine del pericolo, impossibilitato a contingentare gli accessi dove l’ordinanza giustificherebbe sia l’assenza del dipendente che la mancata erogazione dello stipendio; se fosse una questione di sicurezza si troverebbe riscontro nel Dgls 81/08 che non c’è quindi torniamo al requisito contrattuale discrezionale che non si può chiedere neppure in presenza di decreto legge conforme. Qualunque sia la forma, il contratto assume forza di legge tra le parti con la conoscenza da parte del proponente dell’accettazione dell’altra parte, esso rientra nella categoria dei cosiddetti atti recettizi, ed è lecito quando non è di per sé contrario a legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Un contratto è una Legge a sé ed a NESSUNO dei miei dipendenti/collaboratori è stato richiesto il Green Pass come requisito discrezionale, all’atto della firma del contratto di lavoro che per me è sacro ed intoccabile. Ciò significa che malgrado le parti siano libere di stipularlo o meno, una volta che lo hanno concluso sono tenute ad osservarlo e restano vincolate al suo contenuto che ne regola i rapporti reciproci al pari di una norma di legge. Quando viene firmato un contratto di lavoro, ognuna delle parti del rapporto si assume dei precisi obblighi verso l’altra parte. Il lavoratore si impegna a recarsi regolarmente al lavoro e svolgere le attività previste nel contratto di assunzione ed il datore di lavoro oltre ad uniformarsi alle varie regole previste dalla legge in materia di contributi previdenziali, salute e sicurezza sul lavoro, libri del lavoro, etc. si obbliga a versare al dipendente una somma di denaro mensile in cambio del lavoro ricevuto. Quando si firma un contratto di lavoro vengono richiesti dei requisiti da soddisfare, conformi alla normativa vigente all'atto della sottoscrizione. Nessun requisito può poi essere aggiunto o tolto, seppur in presenza di Decreto Legge dato che questo non può essere retroattivo con l’articolo 25 della Costituzione, art.11 pre-Leggi ma, al massimo, può creare nuovi requisiti per nuovi contratti lavorativi. Il contratto di lavoro non prevede il Green Pass e questo fatto oggettivo è incontrovertibile. Io datore di lavoro NON solo non posso conoscere questi dati sanitari del dipendente se non previsti nel contratto (non nella Legge) ma NON posso sospendere senza stipendio nè altri compensi dato sia una SANZIONE DISCIPLINARE che viene comminata, previa istruttoria e commissione, su violazioni dei termini contrattuali e sulla Legge 81/08 (sicurezza sul lavoro). La modifica unilaterale del contratto è lecita se inserita come clausola sull’iscrizione e firmata da entrambi le parti (Art.33 comma 3 del codice del consumo “ius variandi”) ma prevede sempre che il contratto scada e, rinnovato, sia comunque più vantaggioso per il firmatario. Ma non è questo il caso. Neanche la richiesta del Green Pass può essere inserita come requisito, men che meno perderlo per non possedere nè esibire all’accesso del luogo di lavoro. E’ proprio il contratto lavorativo che permette l’accesso sul luogo di lavoro, normalmente vietato per i non addetti al lavoro. Se un collega accede perché in possesso del Green Pass ed un altro non può accedere senza, il vaccino diventa un requisito discrezionale sempre vietato se non presente nel contratto. Per me datore di lavoro è prevista responsabilità penale e civile. Secondo i principi generali la responsabilità contrattuale è disciplinata dall'art. 1218 c.c., il quale dispone testualmente che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile", per aver tenuto una condotta non conforme a prudenza, diligenza e perizia come previsto dall’art. 1176 c.c.