2017-05-25 19:38:45
Perché il Tar del Lazio ha giudicato illegittima la nomina dei cinque direttori (quattro italiani e uno austriaco)
Nomina giudicata illegittima con due sentenze a causa di criteri di valutazione non trasparenti, prove orali tenute a porte chiuse e deroghe non previste dalla leggeInnanzitutto va ricordato che i giudici amministrativi hanno il compito di valutare gli atti amministrativi
in rapporto alla legislazione vigente; hanno la funzione di garantire i diritti e gli interessi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Sono la garanzia della legalità, cioè del
rispetto della legge votata in Parlamento.
Secondo i giudici della sezione seconda-quater del
Tar le procedure di selezione sono
viziate in più punti, come è stato evidenziato nella disamina dei
due ricorsi.
Nella prima e più articolata sentenza (n. 6171/2017) i magistrati hanno puntato il dito contro i
criteri di valutazione dei candidati ammessi, dopo la selezione dei titoli, al colloquio, dal quale è scaturita, per ciascun museo, una terna sulla base della quale il ministro e il direttore generale dei musei hanno poi scelto il direttore. Criteri dalla natura "magmatica", che non consentono, hanno scritto i giudici, di "
comprendere il reale punteggio attribuito a ciascun candidato". Censura
riproposta anche nell’altra decisione (la n. 6170).
Ci sono, però, altri due motivi proposti dalla prima ricorrente e ritenuti
fondati dal Tar. Intanto, il fatto che il
colloquio sia avvenuto a "porte chiuse" (alcuni candidati sono stati sentiti,
senza la presenza di uditori estranei, via Skype, quindi senza assicurare i "principi di trasparenza e parità di trattamento dei candidati"). "A rafforzare la sostenuta illegittimità della prova orale - si legge nella sentenza - la circostanza che questa ultima si sia svolta a porte chiuse".
Perché, dunque, i colloqui per la selezione dei direttori dei musei si sono svolti
senza consentire ad alcuno di potere assistere? Vi è qualche principio derogatorio o ragione eccezionale che possa giustificare tale condotta?
Infine, rilevano ancora i giudici, "il bando della selezione non poteva ammettere la partecipazione al concorso di
cittadini non italiani in quanto nessuna norma derogatoria consentiva di reclutare dirigenti pubblici
fuori dalle indicazioni tassative espresse dall'articolo 38". L'art. 38 del D.Lgs 165/2001 dispone che i cittadini sprovvisti di cittadinanza italiana possono accedere solo a posti della pubblica amministrazione "
che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’
interesse nazionale".
E il Ministero dei Beni Culturali stabilisce infatti che "l’insieme dei musei statali è composto da 30 Musei di
rilevante interesse nazionale, dotati di autonomia speciale".
Per maggiore chiarezza tra i direttori "bocciati"
solo uno non è italiano:
Peter Assmann del Palazzo ducale di Mantova. Anche se in realtà il ricorso era stato presentato anche contro la nomina del Parco Archeologico di Paestum, ma il suo direttore,
Gabriel Zuchtriegel, si è salvato per errore di notifica del provvedimento.
Tutte le altre nomine annullate attengono alla "magmaticità" (confusione, vaghezza) dei criteri di selezione, l'incomprensibilità dei punteggi attribuiti e l'assenza di trasparenza dei colloqui a porte chiuse. In pratica tutto quello che in una
selezione per la pubblica amministrazione non si dovrebbe fare.
La conseguenza è che le selezioni dei musei sono annullate, con "inevitabile travolgimento 'di riflesso'" degli atti di nomina dei direttori.
Contenta per l’esito del ricorso è
Giovanna Paolozzi Strozzi, una delle ricorrenti, sovrintendente ad Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza. Dice al Corriere della Sera: "In Italia ci sono delle
norme che devono essere rispettate. Invece di fare polemica bisognerebbe chiedersi se le cose sono state fatte in modo corretto".
833 viewsedited 16:38