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76. Nel diritto sostanziale dell’Unione, la nozione che appare | GST© Virtual Bank NEWS

76. Nel diritto sostanziale dell’Unione, la nozione che appare avvicinarsi maggiormente al concetto di moneta è quella di «fondi» quale prevista dalla direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento (32). Nell’ambito di tale direttiva, l’oggetto della disciplina armonizzata in materia di servizi di pagamento è il trasferimento di «fondi», nozione di cui la direttiva stessa non dà una definizione legale precisa. L’articolo 4, n. 25, di tale direttiva fornisce, tuttavia, un’elencazione dei «fondi» che possono costituire oggetto dei servizi di pagamento, indicando che essi sono costituiti dalle «banconote e monete, moneta scritturale o moneta elettronica quale definita nella direttiva 2009/110/CE» (33).
77. Nella teoria economica viene generalmente utilizzata una definizione di moneta – intesa nel senso più generale di «money» o «Geld» (34) – di tipo funzionale che, secondo una concezione risalente sin ad Aristotele (35), evidenzia le tre funzioni da essa svolte, ossia: (i) la funzione di unità di conto; (ii) la funzione di mezzo di pagamento (o di scambio); e (iii) la funzione di riserva di valore.
78. Da un punto di vista giuridico tale definizione economica sembra dover essere integrata con elementi derivanti dalla teoria statale della moneta (36), nel senso che la moneta è una creazione dello Stato o, nel caso dell’euro, dell’Unione economica e monetaria e che la sua esistenza non può che essere compresa all’interno di un determinato sistema giuridico.
79. Da un punto di vista storico, la natura della moneta si è evoluta nel tempo (37). Al giorno d’oggi, le economie moderne, inclusa l’Unione economica e monetaria, si basano sulla «moneta fiduciaria», ossia dichiarata a corso legale ed emessa da una banca centrale ma, non convertibile, ad esempio, in una quantità fissa di oro (38).
80. Come si evince, del resto, dalla succitata nozione di fondi, la moneta – rappresentata nell’Unione economica e monetaria dalla moneta unica, l’euro – in quanto tale, esiste sia in forma fisica, espressa nelle banconote e nelle monete metalliche (ossia, il contante), sia in forma scritturale o elettronica (espressa, ad esempio, nel saldo di un conto bancario). La moneta, e quindi, nell’eurozona, l’euro, esiste e circola nella vita economica in diverse forme.
85. Nell’esercizio della sua competenza esclusiva, il legislatore dell’Unione ha disciplinato taluni aspetti giuridici della moneta unica, ma non ha adottato una disciplina complessiva e esaustiva al riguardo.
86. Per ciò che concerne, in particolare, il corso legale, le disposizioni di diritto dell’Unione che ne trattano sono, a livello del diritto primario, l’articolo 128, paragrafo 1, terza frase, TFUE, ripreso nell’articolo 16, primo comma, terza frase, dello statuto del SEBC e della BCE, e, a livello del diritto derivato, il regolamento n. 974/98, e, più in particolare, i suoi articoli 10 e 11.
87. Tali disposizioni riguardano l’emissione e il corso legale delle banconote e delle monete metalliche, ma non forniscono una definizione precisa della nozione giuridica di corso legale. Tale lacuna non è accidentale, considerata la sensibilità del tema e la differenza di approccio esistente a livello dei diversi Stati membri interessati (47).

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