2020-07-31 14:05:52
I SERVIZI DELL’AGENZIA FM-INVESTIGAZIONI -
INVESTIGAZIONI PRIVATE - INFEDELTÀ CONIUGALE E TRADIMENTO
La Suprema corte con la sentenza 9287/97 ribadisce che il dovere di fedeltà, che l’articolo 143 del codice civile inserisce tra gli obblighi nascenti dal matrimonio, consiste nell’impegno di ciascun coniuge a non tradire la fiducia reciproca o meglio a “non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi che dura quanto dura il matrimonio e non deve essere intesa soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali. La violazione dell’obbligo di fedeltà può assumere rilievo anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l’esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quei comportamenti.
Ciò può avvenire anche dopo l’insorgere dello stato di separazione non essendo da escludere che questa lasci sussistere tra i coniugi una (magari limitata) solidarietà, tale da giustificare la permanenza dell’obbligo di fedeltà”.
Pertanto la violazione dei doveri coniugali del coniuge si concretizza non solo quando questo abbia rapporti sessuali extraconiugali, ma anche nelle infedeltà sentimentali o addirittura apparenti, come per quelle relazioni platoniche che si sviluppano su piattaforme virtuali e social media se riscontrate come causa della crisi coniugale. In questo modo si configura una violazione del dovere di fedeltà tra i coniugi anche quando uno di questi causa un danno morale all’altro, tradendo per l’appunto “il rapporto di dedizione fisica e spirituale” reciproco.
Il giudice che pronunci la separazione e stabilisca che uno dei due coniugi ha avuto un comportamento contrario agli obblighi coniugali, fa gravare su questo la separazione con addebito e questo può influire, tra l’altro, sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento.
Il lavoro dell’Agenzia FM – Investigazioni, dopo attenta valutazione con il cliente riguardo gli obiettivi da raggiungere in funzione dell’investimento economico stabilito, consiste nel documentare l’infedeltà coniugale (ai sensi dell’art. 143 c.c.) con una relazione utilizzabile anche in tribunale, allegando filmati, fotografie e testimonianze, accertando anche l’identità della persona coinvolta. Per quanto sia consentito svolgere indagini sul coniuge al fine di tutelare un proprio diritto, come nel caso in esame, è sempre sconsigliabile svolgere investigazioni in proprio, onde evitare di ledere a vostra volta diritti del coniuge quali la riservatezza delle sue comunicazioni.
Nel messaggio pinnato troverete tutti i nostri contatti.
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