2022-05-31 16:02:29
Udienza Pubblica del 26/04/2022, Presidente AMATO, Redattore NAVARRETTA
Norme impugnate: Artt. 237, 262 e 299 del codice civile; art. 72, primo comma, del regio decreto 09/07/1939, n. 1238 e artt. 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396.
Oggetto: Stato civile - Cognome del figlio legittimo - Assunzione del cognome paterno salva la facoltà dei genitori, di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno - Preclusione per i coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, alla nascita, il solo cognome materno.
- Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio - Riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori - Assunzione del cognome paterno salva la facoltà dei genitori, di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno.
- Imposizione, in mancanza di diverso accordo dei genitori, dell'automatica acquisizione del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori - Contrasto della disciplina, impositiva di un solo cognome e ricognitiva di un solo ramo genitoriale, con la necessità di garantire l'effettiva parità dei genitori, la pienezza dell'identità personale del figlio e di salvaguardare l'unità della famiglia.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - inammissibilità
Atti decisi: ordd. 221/2021, 78/2020 e 25/2021
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