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Sono in arrivo le sanzioni ai sensi del recente decreto-legge | Comilva

Sono in arrivo le sanzioni ai sensi del recente decreto-legge 7 gennaio 2022 convertito in legge 18 del 4 marzo 2022 entrata in vigore il 9 marzo 2022: ricordiamo che gli interessati alla sanzione amministrativa erogata a cura dell’agenzia delle entrate riscossione sono, oltre agli ultra-cinquantenni, anche le categorie interessate dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter della norma originale (decreto-legge 44/2021) evoluta poi nei successivi decreti n. 172/2021 e 1/2022 come da descrizione seguente:

Art. 4 Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
In vigore dal 26/01/2022
Modificato da: Decreto-legge del 26/11/2021 n. 172 Articolo 1

Art. 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie).
In vigore dal 27/11/2021
Modificato da: Decreto-legge del 26/11/2021 n. 172 Articolo 1

Art. 4-ter Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
In vigore dal 09/03/2022
Modificato da: Decreto-legge del 07/01/2022 n. 1 Articolo 2

Tutte le persone appartenenti a queste categorie lavorative, che siano ultracinquantenni o meno, sono interessate dalla sanzione di 100 euro prevista dal Decreto-legge del 07/01/2022 n. 1 Articolo 2 e quindi sono titolate all’esercizio dell’obiezione di coscienza che possono trovare all’indirizzo https://www.comilva.org/informazione/covid/obiezione-attiva-agli-obblighi-vaccinali-anti-covid-19-nuova-revisione