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Pubblichiamo un AGGIORNAMENTO che sostituisce la precedente comunicazione

14 dicembre 2021

Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172: estensione dell'obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari

INSUSSISTENZA ALL'OBBLIGO VACCINALE
Dallo scorso 9 dicembre sono disponibili le indicazioni operative, dalle quali si evince che le motivazioni di insussistenza all'obbligo vaccinale vanno ricondotte ad alcune fattispecie (istituti giuridici) di assenze/congedi utili ai fini giuridici.

- PERSONALE DELLA SCUOLA
Per quanto riguarda l'ambito scolastico, nelle indicazioni operative si legge:
"Pare dunque possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale."
(v. https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/obbligo_vaccinale_1889_07_12_2021.pdf/dbcd72a5-fde8-a0b6-5260-0bb9f465cbc1?version=1.0&t=1639037717120)

- ISTITUTI PENITENZIARI
Nell’allegato alla circolare del Ministero Giustizia vengono elencati tutti i casi di assenza/congedo in relazione all'obbligo vaccinale e utili ai fini giuridici.
(v. http://www.sippe.it/images/DL_26_Nov2021n172.pdf)

- POLIZIA DI STATO
Nell’allegato alla circolare del Ministero dell’Interno vengono elencati tutti i casi di assenza/congedo in relazione all'obbligo vaccinale e utili ai fini giuridici.
(v. https://www.siap-polizia.org/news/circolari/12578/obbligo-vaccinale-la-circolare)
In particolare, le motivazioni di insussistenza all'obbligo vaccinale che prevedono di mantenere l’attuale retribuzione sono riconducibili all’aspettativa per infermità (se iniziata prima del 26 novembre), al congedo per maternità e paternità (non il parentale), l’aspettativa in attesa del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, l’aspettativa per il passaggio ad altri ruoli dell’amministrazione (iter finale dell’articolo 48).

- ARMA DEI CARABINIERI
Nella circolare emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri lo scorso 9 dicembre non vengono elencati i casi di assenza/congedo in relazione all'obbligo vaccinale e utili ai fini giuridici.
Per inciso l’insussistenza appare evidente nei seguenti casi:
- in caso di sospensione dall'impiego per motivi disciplinari o mandato politico;
- in caso di aspettativa per infermità iniziata prima del 26/11

Al momento non disponiamo di ulteriori circolari o indicazioni operative per gli altri settori colpiti dai nuovi obblighi vaccinali. Nel caso in cui fossero nella vostra disponibilità, vi invitiamo a inviarceli all’indirizzo info@comilva.org affinché siano portati all’attenzione dei legali per un approfondimento.

DIFFERIMENTO ED ESONERO
Riteniamo che coloro che sono colpiti dai nuovi obblighi da fine novembre stiano facendo ogni sforzo possibile per interpellare il proprio MMG al fine di valutare e certificare condizioni di salute ostative, anche in via temporanea e precauzionale, alla vaccinazione.
E' indispensabile, infatti, coinvolgere il proprio MMG ai fini del Consenso Informato, anche in presenza di un buono stato di salute per per ogni accertamento anamnestico, approfondimento diagnostico e informativo.