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RUBRICHE PER BREVIARIO E MESSA 29 Ottobre Venerdì nella XXII | Christus vincit

RUBRICHE PER BREVIARIO E MESSA

29 Ottobre


Venerdì nella XXII Settimana dopo Pentecoste e IV di Ottobre, Feria minore, colore liturgico verde. Giorno di astinenza dalle carni*.

(I Vespri sono della Feria e non di Santa Maria in Sabato, in quanto domani si anticipa la Vigilia di Ognissanti).

* La regola del digiuno e dell’astinenza così può essere sintetizzata:

- LA LEGGE DEL DIGIUNO obbliga tutti i fedeli che hanno compiuto i 21 anni e non hanno ancora iniziato il 60° anno.

- LA LEGGE DELL’ASTINENZA dalla carne obbliga tutti i fedeli a partire dai 7 anni compiuti.

IL DIGIUNO consiste nel fare un solo pasto al giorno e due piccole refezioni nel corso della giornata (i moralisti quantificano in 60 grammi al mattino e 250 grammi alla sera; la refezione serale è sempre di magro).

L’ASTINENZA vieta l’uso della carne, di estratto o brodo di carne, ma non quello delle uova, dei latticini e di qualsiasi condimento di grasso animale.

GIORNI DI ASTINENZA DALLE CARNI:

- tutti i Venerdì dell’anno (tranne se vi cade una festa di precetto, ma questo vale solo al di fuori della Quaresima).

GIORNI DI ASTINENZA E DI DIGIUNO:

- Mercoledì delle Ceneri;

- ogni Venerdì e Sabato di Quaresima;

- il Mercoledì, il Venerdì e il Sabato delle Quattro Tempora;

- le Vigilie di Natale (24 Dicembre), di Pentecoste, dell’Assunzione (14 agosto), d’Ognissanti (31 Ottobre).

GIORNI DI SOLO DIGIUNO SENZA ASTINENZA:

- tutti gli altri giorni feriali di Quaresima (le Domeniche non c’è digiuno).

POSSONO NON PRATICARE L’ASTINENZA:

- i poveri che ricevono carne in elemosina e non hanno altro da mangiare;

- gli infermi, i convalescenti, i deboli di stomaco, le donne che allattano, le donne incinte se deboli;

- gli operai che fanno lavori più pesanti quotidianamente;

- mogli, figli, servi, tutti coloro che esercitano un servizio essendovi costretti, e che non possono avere altro cibo sufficientemente nutriente.

POSSONO NON PRATICARE IL DIGIUNO:

- coloro che digiunerebbero con grave incomodo: ammalati, convalescenti, deboli di nervi, donne che allattano o incinte;

- poveri che hanno già poco cibo a disposizione;

- coloro che esercitano un lavoro che è moralmente e ordinariamente incompatibile con il digiuno (es. lavori pesanti);

- coloro che fanno un lavoro intellettuale molto faticoso (es. studenti sotto esami);

- chi deve fare un lungo e faticoso viaggio; per un maggiore bene o per un’opera di pietà più grande, se questa è moralmente incompatibile con il digiuno (es. assistenza ai malati).

(Canoni 1250-1254 del Diritto Canonico piano-benedettino del 1917, modificati dal Decreto dalla S. Congregazione dei Riti del 16 settembre 1955 e dalla S. Congregazione Concilio del 25 luglio 1957 sotto il pontificato di Pio XII)